«Il rispetto della persona umana, di cui i diritti di libertà sono l’espressione giuridica, è condizione indivisibile per il mantenimento della pace tra i popoli». Così scriveva nel 1946 il giurista in un saggio che viene ripubblicato e di cui anticipiamo un brano

Il testo è un estratto dal libro di Piero Calamandrei L’avvenire dei diritti di libertà, che uscirà in libreria per Galaad edizioni il 27 settembre. Come spiega Enzo Di Salvatore nell’approfondita introduzione, si tratta di un saggio scritto nel 1946 dal giurista per la riedizione del libro Diritti di libertà di Francesco Ruffini, a sua volta nome celebre del diritto, tra i pochi docenti universitari a non prestare giuramento al fascismo, scomparso nel 1934.

«Non possiamo terminare questo troppo lungo discorso sui diritti di libertà senza ricordare l’avvertenza del Ruffini: «quello che più importa, in fatto di diritti di libertà, non è tanto la loro solenne proclamazione teorica, al modo dei famosi testi francesi, quanto la concreta determinazione dei mezzi pratici più adatti ad assicurarne l’osservanza».
Questo è il punto che, anche nella prossima costituente italiana, richiederà la maggiore attenzione.
Si è già osservato che l’inclusione dei diritti di libertà nella costituzione, in conseguenza della quale essi assumono il carattere di diritti costituzionali, importa un impegno dello Stato a non servirsi del potere legislativo per sopprimerli o per restringerli. Difesa dei diritti di libertà significa sopra tutto difesa contro il potere legislativo; ma perché questa difesa sia effettiva, occorrerà che le norme concernenti i diritti di libertà, al pari di tutte le altre norme costituzionali, siano sottratte alla disposizione degli organi legislativi ordinari, e siano salvaguardate da un sistema «rigido» nel quale l’esercizio del potere costituente, solo competente a modificarle, sia affidato a speciali organi e a speciali maggioranze.
Eppure neanche questo potrebbe esser sufficiente a difenderli da ogni attentato: e si potrebbe pensare che di tutte le norme costituzionali, la cui modificazione fosse riservata alla competenza di speciali organi costituenti, i diritti di libertà, come quelli che rappresentano la base intangibile d’ogni democrazia, siano considerati come diritti supercostituzionali, e come tali debbano essere»…

 

 

L’estratto del libro di Piero Calamandrei prosegue su Left in edicola dal 21 settembre 2018


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