Una premessa che non costituisce mero sfondo retorico, utile per aprire l’argomentazione che segue sul sistema penitenziario e sulle modalità di espiazione delle pene è che, ovunque, anche in queste sedi ove trova costante nutrimento la più becera forma di cameratismo, a volte leggibile anche come “omertà delle divise”, ci sono operatori, forse troppo soli, che ritengono che esista un limite oltre il quale eseguire un ordine o schierarsi, poco conta la differenza, non sia più un dovere ma un’aberrazione del dovere stesso di essere, anzitutto, esseri umani che, con altri esseri umani, sono tenuti ad un’interazione positiva. È questo, indubbiamente, il caso ammirevole di chi mi ha invitato a scriverle la presente; un assistente di polizia penitenziaria che “gioca” dalla parte del diritto e secondo i principi costituzionali di tutela e sviluppo della persona.
Ergo il sistema penitenziario italiano, di cui purtroppo il carcere di Bologna, e segnatamente il reparto penale, “penale tout court”, rappresenta un chiaro quanto devastante esempio, allo stato attuale, ma da lungo tempo e sempre più, è la cristallizzazione del fallimento neoliberista della soluzione dei conflitti sociali. È, così come abbandonato a se stesso attraverso l’assordante silenzio delle istituzioni e di coloro che all’interno dovrebbero occuparsi di progressioni rieducative, come inutilmente sancito dall’art. 27, co. 3 della Costituzione repubblicana, null’altro che la perenne università del crimine che si autoalimenta attraverso la costante produzione di recidiva e di amplificazione delle attitudini e delle capacità criminali della maggior parte dei detenuti, quelli che senza sostegno non riflettono sulla possibilità di cambiare e di riconciliarsi con la società in un’ottica di integrazione etica e non conflittuale.
Eppure l’argomento è annoso e arricchito da fiumi di parole scritte che, tuttavia, dopo la loro icastica presentazione in pompa magna, cadono nel nulla della più totale e sciocca indifferenza. I detenuti e il carcere, attraverso lo svolgersi malato delle attività dinamiche è, soprattutto, un business immenso capace di soffocare ogni possibile richiamo al rispetto dei diritti umani e sociali. Poco conta, poi, sei i mancati processi rieducativi sono causa ed effetto dei principi, tanto dibattuti e posti al centro del populismo della “sicurezza a tutti i costi”, di prevenzione generale e speciale che costituiscono il presupposto imprescindibile per l’abbattimento della recidiva e l’abbassamento della soglia di criminalità nel sistema sociale. Ecco come la demagogia della certezza della pena, letta unicamente in chiave retributiva ed interpretata attraverso il paradigma più classico quanto becero del neoliberismo, distrugge ogni possibilità di recupero sociale e racconta ad un popolo poco informato la menzogna della sicurezza che, in questi termini, troverebbe certezza nell’applicazione della pena detentiva come unica cura dei problemi sociali.
Un chiaro esempio dell’insignificanza normativa sul rispetto dei diritti umani e della tutela dei singoli e della società, è pacificamente riscontrabile nel fallimento fattuale del codice di condotta che deve informare l’agire dei soggetti responsabili dell’applicazione delle leggi e dell’ottemperanza verso le stesse di cui alla Risoluzione Onu n. 35/169 del 17 dicembre 1979 che prevede, in particolare all’art. 5, che gli stessi non possono infliggere, suscitare o tollerare atti di tortura fisica e psicologica ovvero qualunque altra forma di pena o trattamento disumano o degradante (…) invocando, poi, all’uopo di mera discolpa, alcuna condizione o giustificazione.
Seguendo la via delle grandi dichiarazioni che prima di cadere nel nulla vengono poste a sostegno delle grandi strategie di esplicitazione dell’autoreferenzialità, tanto utile quanto irrinunciabile per le istituzioni totali, si noti come, in particolare, è fatto assoluto divieto di tortura e di ogni altra forma di trattamento crudele, disumano e degradante dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dall’art. 7 del Patto internazionale sui Diritti civili e politici adottato nella Convenzione di New York del 16 e 19 dicembre 1966, ratificata dall’Italia e resa esecutiva con la Legge 25 ottobre 1077, n. 881, dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, ratificata dall’Italia e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché dal nostro inascoltato art. 27, co. 3 della Costituzione. E nemmeno pare importare, atteso il contenuto delle cosiddette leggi e leggine “svuotacarceri” che, oltre ad essere del tutto scarno, nemmeno trova applicazione presso la magistratura di sorveglianza, come il neo introdotto art. 35 ter L. 355/75 e succ. mod cd. Ordinamento Penitenziario che dovrebbe prevedere un risibile sconto di pena, un giorno su dieci espiati, per coloro che si sono trovati, anche per tempi lunghissimi, ad affrontare condizioni di sovraffollamento e promiscuità che integrano, secondo quanto sancito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, palese violazione dell’art. 3 Cedu, ovvero tortura che gli arresti giurisprudenziali, pur nella forma della c.d. sentenza pilota, appunto della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, definiscano il trattamento degradante, di cui all’art. 3 Cedu, come «un trattamento tale da ingenerare nelle vittime sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, in grado di umiliare ed eventualmente rompere la loro resistenza fisica e morale». Anzi, non solo non importa; tale tipo di trattamento, qui a Bologna come nella maggior parte delle carceri italiane, assume il valore di vero e proprio architrave del sistema sanzionatorio penale: «il carcerato deve soffrire».
E si noti inoltre, onde sottolineare anche l’aspetto relativo alle violazioni vere e proprie delle norme comunitarie, costituzionali e penali, che, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 10 e 117 della nostra Costituzione, le norme della Convenzione europea devono trovare immediata applicazione – c.d. principio di self executive – nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del del loro inserimento nell’Ordinamento giudiziario italiano (…) «In virtù della Convenzione europea, in Italia, il Giudice nazionale non è oggi solamente chiamato (e con lo stesso, in ogni caso, tutti gli operatori del diritto anche in sede amministrativa) a verificare – nel momento astratto della sua valutazione e formulazione – la conformità costituzionale del sistema normativo da applicare, ma deve valutare, alla luce dei principi sanciti dalla citata Convenzione, tale sistema nel momento operativo della sua concreta ed effettiva valutazione, per evitare che lo stesso, distortamente interpretato, possa risolversi nella violazione dei diritti fondamentali della persona, da essa riconosciuti e tutelati (Cassazione sez. I 12 maggio, 19 luglio 1993)». Un chiaro esempio, questo, di fantascienza giuridica, vieppiù laddove tale sacrosanto principio venga visto in un’ottica di comparazione tra lo stesso e la consueta attività del giudice penale nazionale, cui è parte integrantre la magistratura di sorveglianza, che, a Bologna come in altre amare realtà, altro non esprime che una manifesta abiura per le progressioni rieducative extramurarie attraverso una visione parossisticamente restrittiva sulla concessione di benefici penitenziari che, peraltro, oltre ad essere manifestazioni di umanità espresse dal legislatore penitenziario, assurgono ad imprescindibile strumento di abbattimento della recidiva, come chiaramente dimostrano le statistiche fornite dallo stesso Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Oltracciò, e Bologna fa scuola, a ulteriore fondamento logico di quanto qui esposto, peraltro in via di mera sintesi laddove si consideri, in concreto, il novero sterminato di problematiche, è corretto e opportuno sottolineare il nesso fisiologico che vincola, in negativo assoluto sotto il profilo del dato teleologico, i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge – art. 3 Cost. – che che devono caratterizzare l’esecuzione della pena conservandone il principio di legalità e certezza del diritto – art. 25, co. 2 Cost, ovvero quelli di divieto di tortura e trattamenti contrari al senso di umanità di cui all’art. 3 Cedu e al diritto pattizio e convenzionale precedentemente richiamato, con una prassi illeggittima che sottopone costantemente i soggetti qui detenuti a trattamenti disumani, degradanti, di privazione della dignità (prassi che si manifesta nei modi più disparati possibili: perquisizioni continue, provocazioni, istigazioni, dispetti, silenzi, etc.), ovvero di assoggettamento ad una pena di fatto ben più grave e pesante di quella in concreto irrogatagli in nome del popolo italiano e, attenzione, in uno Stato di Diritto, in quanto espiata in uno stato di costante e reiterata violazione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.
Sarebbe dunque il caso di rammentare anche ai più sordi che un differente e previsto orientamento risocializzativo, rispondendo a un’esigenza di rispetto della dignità umana, riflette una precisa opzione per cui l’efficacia dell’Ordinamento penale non risponde solo al criterio di esercizio del potere coercitivo dello Stato ma all’ambizione, semplicemente di buon senso, che il valore delle norme e della loro dimensione precettiva possa essere liberamente fatto proprio da tutti i cittadini, anche da parte di coloro che dette norme hanno violato. Ciò significherebbe far sì che l’impatto del sistema penale punitivo non si debba configurare mai come impedimento o sbarramento di ogni prospettiva esistenziale dell’individuo considerato come essere sociale, ma come occasione percorribile al fine del recupero di un rapporto proattivo e costruttivo con il tessuto sociale. L’orientamento alla risocializzazione non dovrebbe implicare una pena, un trattamento che, più o meno, “terapeuticamente” risocializzi, quanto che l’intervento punitivo comporti il minor possibile sacrificio dei diritti fondamentali dell’individuo e, dall’altra, assuma evidenze significative sotto il profilo della produzione di valori di solidarietà sociale e, per dirla con Gherardo Colombo, di perdono responsabile.
Tutto ciò allude alla rottura dell’impermeabilità ed extraterritorialità del carcere. La sperimentazione, già ampiamente adottata in altri Stati europei con esiti assolutamente positivi, di forme aperte di carcere contribuisce a ricondurre il diritto entro il suo alveo naturale, a rimettere in primo piano i soggetti, le loro storie e realtà, anziché le fattispecie penali che omologano gli individui nell’unicità ed irrevocabilità della pena. Solo la socializzazione di dinamiche istituzionali aperte ha come presupposto la promozione e la valorizzazione di quelle libertà che sono in grado, a un tempo, di permettere trasformazioni individuali in un costante divenire sociale.
La conclusione è un semplice auspicio che riguarda direttamente la comprensione e l’azione di tutti coloro che, in diversa misura, gestiscono, in piena titolarità, il potere di decidere sia legiferando che amministrando e giudicando. È l’auspicio che si finisca, una volta per tutte, di lanciare inutili proclami e, contestualmente, si aprano gli occhi su questa realtà, comprendendo che chiusura, stigmatizzazione e sofferenza non aiutano ma distruggono una società sempre più vuota di principi e idee.