Ogni tanto ci giunge notizia, nello streaming confuso e iper-raffollato di notizie quotidiane, di un qualche commissariamento, di giunte sciolte o fatte decadere per coinvolgimenti con la criminalità organizzata. Ma quante sono, a quasi 25 anni dall’attuazione del testo unico sugli enti locali, le amministrazioni investite da questa sorte?
A rispondere a questa domanda, l’associazione Avviso Pubblico, che ha realizzato una mappa interattiva (aggiornata al 31 ottobre 2015) di tutte le amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni di tipo mafioso dal 1991 a oggi. La mappa, contiene anche informazioni sull’elenco dei comuni attualmente commissariati. Visionabili uno per uno nel dettaglio, con data del decreto di scioglimento e stato attuale annessi.
Mentre un video, realizzato sempre dall’associazione degli enti locali e delle Regioni, illustra in maniera schematica e didattica, le caratteristiche della cosiddetta “procedura ex art. 143”, i dati e i problemi emersi nei 24 anni di applicazione della normativa in materia di scioglimento dei comuni infiltrati.
Introdotta nel nostro ordinamento con decreto legge n. 164 del 1991, è ora compiutamente disciplinata, dopo una serie di modifiche, negli articoli da 143 a 146 del testo unico degli enti locali del dl n. 267 del 2000.
Anche se di fatto, l’andamento è tutt’altro che regolare, spiegano, perché il picco di decreti c’è stato nel biennio 1991-1992, quindi non appena approvata la legge, e di nuovo tra il 2012 e 2013. Fra i dati particolarmente lampanti, ci sono la reiterazione del “vizio”, per così dire: alcuni comuni, ben 99, sono stati sciolti per ben due volte; nove comuni invece, hanno pensato bene di raggiungere il picco di tre scioglimenti.
Le regioni maggiormente coinvolte, quelle del Sud: Campania (con 98 scioglimenti, di cui 52 solo nella provincia di Napoli), Calabria (84 scioglimenti, con la provincia di Reggio che vede gli stessi dati della gemella partenopea) e Sicilia (66 in tutta l’isola). Dato che non sta a significare una minore penetrazione nelle regioni settentrionali, al contrario: nonostante documentazioni cospicue e numerose denunce, stupisce la limitatezza degli scioglimenti al Nord. Come mai tante discrepanze e contraddizioni? Principalmente, spiega Avviso Pubblico, lo strumento è inefficace nel combattere il fenomeno mafioso alla base, così come quello della sua capacità d’infiltrazione.
Ma come funziona il decreto di scioglimento di un’amministrazione?
«La procedura è complessa», delinea Avviso Pubblico, «prevede un’approfondita istruttoria del prefetto – attraverso un’apposita commissione di indagine, che scandaglierà contratti, appalti e servizi – e una decisione finale del Consiglio dei ministri su proposta del ministro degli Interni», disposta infine con decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, onde evitare le facili influenze e derive di tipo politico, e la discrezionalità della decisione (tipico degli atti di alta amministrazione), è possibile fare ricorso al Tar, che fino a oggi ha annullato il 10% dei decreti.
Lo scioglimento è decretato quando ci sono quelle condizioni descritte dalla legge come “elementi concreti univoci rilevanti” che dimostrino la connessione fra la criminalità organizzata e gli amministratori pubblici, così come “forme di condizionamento degli stessi, tali da incidere negativamente sulla funzionalità degli organi elettivi”.
Non è necessario che siano stati commessi reati perseguibili penalmente: come detto, è sufficiente che emerga una possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. Naturalmente, gli indizi raccolti devono essere “concordanti fra loro”, “documentati” e “indicativi” della suddetta influenza, anche senza che ci sia bisogno di accertare una specifica volontà degli amministratori, di assecondare le richieste della criminalità.
Il decreto, con una validità che va dai 12 ai 18 mesi (prorogabili a 24 mesi), comporta non solo lo scioglimento della giunta e la decadenza del consiglio, ma anche la risoluzione di tutti gli incarichi dirigenziali e di consulenza nominati dall’amministrazione sciolta. I membri della quale saranno dichiarati incandidabili alla tornata elettorale successiva.
Inizia così la gestione commissaria straordinaria.