Proibire a livello globale la maternità surrogata? è di poco tempo fa il lancio di un’iniziativa di alcune persone che, attraverso un appello, vogliono decidere per altre ciò che è moralmente lecito e ciò che non lo è. Ma perché proibire e a chi è imposta la proibizione? Nel dibattito che si è acceso poco si mettono a fuoco i soggetti su cui ricadrebbero questi divieti: sono le persone che non possono avere una gravidanza e le donne disposte a portare avanti quella gravidanza, da una parte persone in difficoltà, dall’altra persone pronte ad andare in soccorso a quelle difficoltà.
Dunque, una considerazione e una domanda: il desiderio di avere un figlio ricade in quegli interessi di un individuo che uno Stato dovrebbe tutelare; ma se la natura impedisce la maternità, cosa c’è di immorale, che si vorrebbe trasformare in illegale, nell’avere un figlio in un altro modo?
Regolamentare la possibilità di portare avanti una gravidanza per un’altra persona significa fornire risposte in termini di tutele per tutti i soggetti coinvolti; significa evitare che l’accesso di questa tecnica all’estero diventi una discriminazione su base di censo; significa rispettare il principio di uguaglianza; significa evitare che i divieti in un Paese possano alimentare in altri situazioni di sfruttamento delle donne. Nella nostra epoca gli sviluppi del processo scientifico determinano l’affermazione del corpo umano come “oggetto giuridico nuovo”: gameti al di fuori del corpo sono impiegati per la fecondazione in vitro; organi umani e parti del corpo sono utilizzati per trapianti attraverso donazioni.
La Corte costituzionale ha ritenuto di poter considerare la libertà di disporre del proprio corpo, come esplicazione della libertà personale, tutte le volte in cui la volontà del soggetto è liberamente determinata, non sottoposta a condizionamenti esterni e, soprattutto, non risulti in contrasto con altri principi costituzionali. Il carattere di gratuità delle forme di disposizione del proprio corpo è confermato dalla legge che prevede il trapianto del rene tra persone viventi.
Questo atto determina una diminuzione permanente dell’integrità fisica del donante (limite di cui all’articolo 5 c.c.), ma trova fondamento nei «fini umanitari dell’atto e nel fatto che esso è espressione dell’adempimento di un dovere morale e sociale ricollegabile al principio di solidarietà umana». Nel nostro Paese la legge sulla procreazione medicalmente assistita prevede che sia punito anche con la reclusione chiunque realizza la commercializzazione di gameti, di embrioni o la surrogazione di maternità. Questo divieto viola alcuni diritti costituzionalmente garantiti salute e uguaglianza ed è giuridicamente è attaccabile, perché da una parte non è chiaro se la surrogazione di maternità sia vietata sempre o solo quando è “commerciale”, dall’altra la norma non fornisce una definizione della surrogazione, il che non è accettabile per un precetto penale che deve essere preciso e circostanziato.
In Italia la gestazione per altri è stata oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma che nel 2000 la autorizzò in base ad un principio di solidarietà. Proprio sulla base del principio di solidarietà la fattispecie può essere normata. Il Parlamento in un’ottica che concepisce la società come un organismo in continua evoluzione, che afferma la tutela dei diritti dei propri cittadini, dovrebbe emanare una legge affinché questo tipo di gestazione, sia normata nella tutela dei diritti fondamentali della persona.