Si possono punire i bambini perché i loro genitori sono andati contro la legge? Buon senso, ma anche diritto, porterebbero a rispondere di no. A un ladro, omicida, terrorista, mafioso non viene automaticamente tolta la patria potestà, nonostante il suo esempio educativo sia lungi dall’essere esemplare e nonostante la pena cui viene eventualmente condannato impedisca di fatto di avere rapporti continuativi con i figli. Alle madri di figli molto piccoli condannate al carcere si consente di tenere il figlio con sé, privilegiando, a torto o a ragione, la continuità del rapporto rispetto alle limitazioni materiali e simboliche che la condizione carceraria pongono allo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.
Le norme sull’affido famigliare e la dichiarazione dello stato di adottabilità consentono di togliere un bambino ai genitori solo nel caso questi si siano dimostrati gravemente incapaci di svolgere il loro ruolo genitoriale, quando rappresentino un rischio per l’incolumità psico-fisica del bambino. E in questi casi neppure sempre. Alla signora Franzoni, per esempio, non sono stati tolti i figli, nonostante lei sia stata condannata in modo definitivo per l’omicidio del piccolo Samuele, suo figlio anch’esso. Il Tribunale dei minori ha valutato che l’intorno famigliare – il padre, i nonni – fosse una garanzia protettiva sufficiente per gli altri figli, evitando la separazione. Il principio che regola queste decisioni è sempre l’interesse del bambino e la capacità genitoriale dei genitori, indipendentemente dal rapporto di questi con la legge. Non è più il tempo in cui alle madri nubili si toglievano i bambini perché le si giudicava inadatte a priori solo per il fatto di non essere sposate.
Eppure, c’è chi, tra gli altri la ministra Lorenzin e parte dei parlamentari sia della maggioranza sia dell’opposizione, sta pensando di mettere in carcere per molti anni chi ricorre alla gestazione per altri, e di negare l’adottabilità del figlio da parte del genitore non biologico, di fatto condannando i bambini a essere privati di entrambi i genitori.
Non entro qui in merito alla discussione sulla liceità etica della gestazione per altri, salvo ricordare che i contesti in cui questa può avvenire sono molto diversi dal punto di vista delle garanzie e della libertà di scelta per le donne che vi si prestano. Si può essere in radicale disaccordo con questa pratica a prescindere dal contesto e cercare di vietarla. Ma non è chiaro in nome di quale principio etico, aver messo o essere venuti al mondo per suo tramite – se non altro un indizio di quanto quel figlio sia stato fortemente voluto – debba comportare una condanna che non viene pronunciata neppure nel caso di genitori gravemente e pericolosamente delinquenti. Soprattutto non si capisce perché si debbano punire i figli concretamente esistenti in nome di un principio astratto. Altro che “difendiamo i nostri figli”: qui si prevede di punire i figli, insieme ai loro genitori, per la loro venuta al mondo non standard. Se mai in Italia una norma del genere venisse approvata, andrebbe per altro contro l’indicazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto, proprio in caso di ricorso alla gestazione per altri, la figura del genitore sociale. Una decisione fatta propria anche da sentenze di tribunali italiani, di fatto cancellando la norma già presente nella legge 40 che stipula la punibilità (con la detenzione fino a due anni e un’ammenda) del ricorso alla gestione per altri, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto in Paesi in cui è legale. Approvando una norma contraria sia ai diritti dei minori sanciti dalle convenzioni internazionali, sia alle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’Italia si metterebbe in condizione di essere portata in giudizio davanti alle Corti internazionali.
Questo articolo è tratto dal n. 9 di Left in edicola dal 27 febbraio