Lo stato d’emergenza
Con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
Stato d’emergenza che, quindi, dovrebbe scadere il 28 dicembre 2019 (salvo probabili proroghe).
Con la dichiarazione dello Stato d’emergenza si apre una fase decisamente particolare per la gestione dei terremoti colpiti dalla emergenza stessa. Per questo evento sismico vengono stanziati 10 milioni di euro come prima copertura economica (quindi per gli interventi di maggior urgenza). Questi dieci milioni vengono gestiti dalla struttura di Protezione Civile (la quale oltre a intervenire nel pratico potrà disciplinare la vita dei terremotati mediante lo strumento delle Ordinanze).
Ordinanza protezione civile
Proprio il potere di ordinanza che viene riconosciuto al Dipartimento di Protezione Civile ha consentito l’emanazione della Ordinanza 566 del 2018, titolata: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico nella provincia di Catania il 26 dicembre 2018”. Un testo estremamente ricco di strumenti e specifiche che, come sempre, andrà a intervenire radicalmente sulla vita di chi ha vissuto in prima persona gli eventi sismici del 26 dicembre.
Dalla nostra esperienza nel centro Italia (sebbene parliamo di un evento sismico molto complesso) siamo ben coscienti del fatto che questa sarà la prima di una lunga serie di ordinanze, tutte estremamente decisive per chi decide di continuare ad abitare quei luoghi, in attesa di veder ricostruita la propria casa. La nostra Associazione vuole portare avanti un’attività di monitoraggio e informazione alla popolazione di quelli che sono il loro diritti, traducendo le norme post-sisma in modo che siano comprensibili da tutti.
Struttura di missione
A capo della Struttura di Protezione Civile ci sarà un Commissario Delegato (il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana), che avrà il potere di predisporre, entro 60 giorni dalla nomina (è stato nominato con l’emanazione dell’ordinanza, quindi il 28 Dicembre 2018), un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano dovrà proporre azioni volte:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento (tra qui quelle inerenti il CAS – Contributo di Autonoma Sistemazione e degli interventi di immediata riparazione) e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (ad es. le macerie che rischiano di crollare su pubbliche vie o piazze e che devono essere immediatamente rimosse);
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
Quindi entro fine Febbraio 2019 avremo un prospetto di quelle che sono le iniziative da realizzare che il Commissario Delegato proporrà al Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Questo piano dovrà contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, compresa l’indicazione delle singole stime di costo.
È molto importante sottolineare, comunque, che il Commissario delegato è autorizzato, stante l’urgenza degli interventi da realizzare, a dare corso alle misure previste anche nel periodo di attesa dell’approvazione del piano. Quindi, stante il tempo necessario per le prime mappature dei danni e per l’analisi delle esigenze del territorio, nel caso tardasse l’approvazione del piano (che potrà comunque sempre essere integrato e modificato a seconda delle esigenze), le misure più urgenti potranno e, di fatto, indispensabili, potranno essere comunque realizzate (pensiamo, per l’appunto, a edifici danneggiati che rischiano di crollare mettendo in pericolo la sicurezza delle persone).
Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza sono automaticamente dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Altro compito del Commissario Delegato è quello di presentare una relazione d’intervento ogni tre mesi, con la quale sarà possibile monitorare i risultati raggiunti e le scelte compiute. Questa relazione è fondamentale per le attività di monitoraggio civico e per valutare se vi è corrispondenza tra le esigenze della popolazione colpita e quanto realizzato dalle Istituzioni.
Emergenza abitativa
Dopo aver già analizzato la prima misura che la Regione Sicilia ha preso per affrontare l’emergenza abitativa post-sisma (leggi l’articolo) e aver presentato un accesso agli atti per leggere la convenzione firmata dalla Regione e la Federalberghi (di cui, ad oggi, non abbiamo trovato traccia), l’ordinanza 566 prevede alcune misure specifiche proprio per affrontare il problema di chi oggi ha dovuto abbandonare d’urgenza la propria abitazione (perché inagibile o in attesa di perizie Aedes).
Il contributo di autonoma sistemazione – Cas
Come già avvenuto nel terremoto del centro Italia, fa la sua comparsa anche in questa emergenza il Contributo di Autonoma Sistemazione, una somma erogata dallo Stato finalizzata a consentire ai cittadini sfollati di trovare autonomamente una sistemazione temporanea (affitto, sistemazioni abitative autonome, noleggio container, ecc.).
Il CAS è uno strumento di prima emergenza. Ne ha diritto il cittadino che ha l’abitazione inagibile. Per abitazione inagibile è importante sottolineare come questa deve essere l’abitazione principale, abituale e continuativa, distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti. È fondamentale quindi sottolineare come NON HA DIRITTO AL CAS il cittadino che ha la residenza nell’abitazione danneggiata. Ha diritto il cittadino (anche se non residente) che abitualmente viveva nell’abitazione danneggiata (sarà fondamentale tenere da parte, a titolo di prova, bollette, consumi, forniture di beni o servizi, bolle di consegna, raccomandate ricevute, e ogni tipo di documentazione che potrà provare il fatto che il cittadino viveva abitualmente in quella casa).
Il CAS viene riconosciuto per ogni NUCLEO FAMILIARE (compreso quello monofamiliare). E’ un diritto soggettivo, quindi se si rientra nelle condizioni sopra elencate si avrà automaticamente diritto a tale contributo e lo si potrà richiedere in ogni tempo.
Il CAS è concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e fino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, o si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Il contributo di autonoma sistemazione è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale (non si ha diritto al CAS se si viene trasferiti in albergo o in altre sistemazioni abitative i cui costi sono sopportati dalla Pubblica Amministrazione).
Il valore del CAS è:
– Nucleo monofamiliare (una sola persona): 400 euro
– Nucleo familiare composto da due persone: 500 euro
– Nucleo familiare composto da tre persone: 700 euro
– Nucleo familiare composto da quattro persone: 800 euro
– Nucleo familiare composto da cinque o più persone: 900 euro.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
Ad esempio, se nella abitazione danneggiata vivevano due persone di cui una ha 70 anni e invalida al 68 %, ogni mese verrà corrisposta a questa famiglia la somma di euro 900 euro (500 euro di base + 200 euro per il superamento dei 65 anni di età + 200 euro per l’invalidità non inferiore al 67%).
Container aree rurali
Al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche e produttive preesistenti, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia stata distrutta in tutto o in parte, o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, sarà possibile richiedere appositi container da installare in prossimità della medesima abitazione fino al ripristino dell’immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza.
La misura dei container, quindi, viene prevista solo e unicamente per le abitazioni inagibili ubicate in zone rurali, nulla prevedendosi al momento per quelle inserite in contesti urbani. La richiesta dovrà essere presentata immediatamente al Commissario (le modalità di richiesta, molto probabilmente, saranno oggetto di una successiva ordinanza).
Interventi immediati per danni lievi
Al fine di permettere nel più breve tempo possibile il rientro nelle abitazioni lievemente danneggiate, sono autorizzati dal Commissario Delegato interventi di riparazione e ristrutturazione entro i 25.000 euro. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione ordinanza (quindi entro il 26 febbraio 2018), i soggetti interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che l’immobile abbia un esito B o C (esito che indica danni lievi), l’attestazione di deposito della CILA al Comune (Certificazione Inizio Lavori), una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici in argomento e lo stato della struttura, con l’individuazione dei danni e la valutazione economica degli interventi da effettuare. È importante sottolineare, comunque, che l’erogazione dei contributi sarà disciplinata con provvedimento del Commissario delegato, quindi al momento sarà necessario attende per sapere in quale modo e in quale tempo verrà corrisposta la somma dovuta al cittadino. Rientra, questo sistema, in una logica ragionevole proprio finalizzata a far rientrare il prima possibile i cittadini nelle case lievemente danneggiate. Quello che qui mettiamo in evidenza, comunque, è che gli interventi su edifici lievemente danneggiati non includono una perizia sismica sull’edificio (a differenza della ricostruzione c.d. pesante, ossia la ricostruzione degli edifici crollati o demoliti, che dovrà seguire le più aggiornate normative anti-sismiche). Pertanto, è importante essere a conoscenza del fatto che questo genere di interventi non garantiscono l’anti-sismicità degli edifici (soprattutto per eventi futuri).
Misure economiche per la popolazione colpita
Entro 60 giorni dalla data di emanazione dell’ordinanza (entro, quindi, il 26 Febbraio 2018) il Commissario Delegato dovrà presentare delle proposte di intervento con strumenti di assistenza economica alla popolazione colpita dal terremoto del 26 Dicembre 2018 per il sostegno al tessuto economico e sociale del territorio. Viene prevista la possibilità di riconoscere un contributo per il trasporto e il deposito dei beni mobili dei cittadini colpiti dal sisma non superiore a euro 1.500.
Sospensione dei mutui
È previsto che l’evento sismico del 26 dicembre 2018 costituisca causa di forza maggiore. Per tale motivo tutti i mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, o per le attività economiche e commerciali svolte all’interno di tali edifici, possono essere sospesi, presentando formale richiesta all’Istituto Bancario con allegata un’auto-certificazione che specifichi come il danno subito dall’immobile sia direttamente connesso all’evento sismico.La sospensione è valida fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile. Può essere scelta la sospensione dell’intera rata di mutuo o della sola quota capitale (continuando quindi a pagare i soli interessi). Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, le banche hanno l’obbligo di comunicare al pubblico la facoltà di sospensione del mutuo per tutti i cittadini che ne abbiano diritto. È importante sottolineare come la sospensione del mutuo sia una facoltà, quindi non avviene in modo automatico. Ogni persona interessata, rientrando nei requisiti previsti, dovrà, pertanto, attivarsi di sua spontanea volontà presso il proprio Istituto Bancario. La mancata presentazione della richiesta di sospensione, infatti, non impedirà alla Banca di continuare a incassare le varie rate (almeno fino a quando non venga presentata la richiesta).
Gestione macerie
I Comuni dovranno designare delle zone di deposito per i materiali derivanti da crollo e demolizioni. Tali siti saranno autorizzati al deposito delle macerie per sei mesi.
Tutte le macerie saranno classificati rifiuti urbani (in deroga alle leggi ordinarie) e saranno raccolte e trasportate dalle Aziende Pubbliche che hanno assegnata la gestione dei rifiuti urbani.
Non rientrano nei suddetti rifiuti le macerie derivanti da crollo o demolizione di beni storico-artistici o di interesse architettonico (per i quali il recupero dovrà avvenire mediante procedimenti separati finalizzati al ripristino, ove possibile, degli stessi beni immobili).
Non rientrano tra i rifiuti urbani le macerie nelle quali è presente amianto o ethernit, che dovranno essere gestite e rimosse secondo la legge ordinaria in materia.
Potranno essere, temporaneamente e in riferimento alla emergenza contingente, ampliate le capacità di trasporto e deposito negli attuali depositi di rifiuti urbani nelle aree colpite, in deroga alla normativa vigente.
Ancora non è stata specificata la differenza tra macerie private e pubbliche (o private ma incidenti in luogo pubblico). Tale distinzione è di per sé molto importante. Di fatto per quanto riguarda le demolizioni. Gli interventi pubblici di demolizione (come avvenuto in centro Italia), potranno riguardare solo gli edifici pubblici o le porzioni di edifici privati il cui stato puo’ determinare un rischio per la sicurezza pubblica (ad es. cornicioni di immobili privati che rischiano di crollare su una pubblica via). La gestione delle c.d. “macerie private”, al momento, non è stata ancora disciplinata. È molto probabile che venga inserita una disciplina specifica nel momento in cui sarà emanata una legge sulla ricostruzione.
Noi non smetteremo comunque di monitorare sia la produzione normativa post-emergenza, che le criticità che si verificheranno nel tempo nelle zone colpite, prevedendo aggiornamenti continui al presente vademecum.
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A cura dell’avvocato Riccardo Bucci, Alterego Fabbrica dei diritti