La mancata collaborazione degli ergastolani condannati per mafia con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata: lo ha stabilito la Corte Costituzionale oggi mercoledì 23 ottobre pronunciandosi sulla questione dell'ergastolo ostativo. Si tratta di una sentenza importantissima perché i giudici costituzionali hanno dichiarato che l'articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario non è conforme alla nostra Carta Costituzionale nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Si può non collaborare perché non si ha nulla da dire o per paura di ritorsioni nei confronti dei proprio familiari, ad esempio. La Corte chiarisce però che l'accesso ai benefici deve essere subordinato ad una piena prova di partecipazione da parte del condannato al percorso rieducativo, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione stessa. A sollevare il dubbio di legittimità costituzionale era stata prima la Cassazione e poi il tribunale di Perugia. In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 13 giugno 2019 in merito si era già pronunciata la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (caso Viola c. Italia) sancendo che l’ergastolo ostativo – quello per cui o collabori utilmente con la giustizia o muori in carcere – è contrario all’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo i giudici di Strasburgo, la legge del nostro Paese vìola la dignità e sottopone a trattamenti inumani i detenuti quando a priori – ossia quando non collaborano appunto con la giustizia - impedisce loro di ottenere permessi premio, la semilibertà o la libertà condizionale, oppure di lavorare fuori dal carcere. "È una sentenza di straordinario valore questa della Corte Costituzionale. I giudici pongono un limite al potere di punire e ribadiscono un principio fondamentale della nostra carta costituzionale: sempre e comunque la pena deve tendere alla rieducazione del condannato". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. "In attesa di leggere nel dettaglio le motivazioni della sentenza, la Corte ribadisce anche l'importanza del ruolo delle istituzioni penitenziarie e della magistratura di sorveglianza. Nessun mafioso infatti uscirà - sottolinea ancora Gonnella. Con questa decisione, così come con quella della Cedu, si restituisce alla magistratura il potere di decidere, caso per caso, se per un detenuto condannato per reati di mafia sussista ancora il criterio di pericolosità sociale e quindi se possa essere idoneo o meno ad usufruire di permessi premio". La decisione della Corte Costituzionale "apre una breccia nel muro di cinta del fine pena mai" per l'associazione ''Nessuno tocchi Caino'', da anni impegnata, con il Partito Radicale, per l'abolizione dell'ergastolo ostativo: "la decisione della Corte Costituzionale è un primo passo nell'affermazione del diritto alla speranza ed infrange il totem della collaborazione come unico criterio di valutazione del ravvedimento - hanno dichiarato i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti - ora la Corte deve affermare lo stesso per gli altri benefici penitenziari secondo la progressività del trattamento penitenziario".

La mancata collaborazione degli ergastolani condannati per mafia con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata: lo ha stabilito la Corte Costituzionale oggi mercoledì 23 ottobre pronunciandosi sulla questione dell’ergastolo ostativo.

Si tratta di una sentenza importantissima perché i giudici costituzionali hanno dichiarato che l’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario non è conforme alla nostra Carta Costituzionale nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Si può non collaborare perché non si ha nulla da dire o per paura di ritorsioni nei confronti dei proprio familiari, ad esempio. La Corte chiarisce però che l’accesso ai benefici deve essere subordinato ad una piena prova di partecipazione da parte del condannato al percorso rieducativo, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione stessa.

A sollevare il dubbio di legittimità costituzionale era stata prima la Cassazione e poi il tribunale di Perugia.

In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il 13 giugno 2019 in merito si era già pronunciata la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (caso Viola c. Italia) sancendo che l’ergastolo ostativo – quello per cui o collabori utilmente con la giustizia o muori in carcere – è contrario all’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo i giudici di Strasburgo, la legge del nostro Paese vìola la dignità e sottopone a trattamenti inumani i detenuti quando a priori – ossia quando non collaborano appunto con la giustizia – impedisce loro di ottenere permessi premio, la semilibertà o la libertà condizionale, oppure di lavorare fuori dal carcere.

“È una sentenza di straordinario valore questa della Corte Costituzionale. I giudici pongono un limite al potere di punire e ribadiscono un principio fondamentale della nostra carta costituzionale: sempre e comunque la pena deve tendere alla rieducazione del condannato”. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “In attesa di leggere nel dettaglio le motivazioni della sentenza, la Corte ribadisce anche l’importanza del ruolo delle istituzioni penitenziarie e della magistratura di sorveglianza. Nessun mafioso infatti uscirà – sottolinea ancora Gonnella. Con questa decisione, così come con quella della Cedu, si restituisce alla magistratura il potere di decidere, caso per caso, se per un detenuto condannato per reati di mafia sussista ancora il criterio di pericolosità sociale e quindi se possa essere idoneo o meno ad usufruire di permessi premio”.

La decisione della Corte Costituzionale “apre una breccia nel muro di cinta del fine pena mai” per l’associazione ”Nessuno tocchi Caino”, da anni impegnata, con il Partito Radicale, per l’abolizione dell’ergastolo ostativo: “la decisione della Corte Costituzionale è un primo passo nell’affermazione del diritto alla speranza ed infrange il totem della collaborazione come unico criterio di valutazione del ravvedimento – hanno dichiarato i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti – ora la Corte deve affermare lo stesso per gli altri benefici penitenziari secondo la progressività del trattamento penitenziario”.