Una riflessione sulla riforma che il governo Conte 2 ha annunciato per fine anno. La prevenzione va fatta soprattutto nella lotta ai reati societari

Cambiano i governi, mutano i pesi delle forze parlamentari, vengono approvate nuove leggi ma vi è un – delicato – punto intorno al quale l’agenda politica del Paese da anni rimane ferma, la riforma della giustizia.

Eppure, l’esigenza di una rilevante modifica delle norme strutturali che regolano il sistema giudiziario italiano è da anni sentita come una priorità da chiunque abbia avuto l’occasione di approcciarsi, anche in maniera occasionale, ad un palazzo di Giustizia.

Ed infatti, sia nell’ambito civile che in quello penale, i problemi sono numerosi e – nella maggior parte dei casi – i medesimi: i tempi dei processi, la carenza del personale, la mancanza di strumenti idonei ed all’avanguardia e la commistione della politica nelle scelte dell’organo di autogoverno della magistratura, solo per dirne alcuni.

Sembrerebbe che ora, finalmente, qualcosa si muova in questo senso: e, infatti, parrebbe che il governo Conte bis si sia determinato nell’approvare in tempi brevi, addirittura entro fine anno, un’organica riforma della giustizia.

Tuttavia, occorre assolutamente rilevare – vista la delicatezza dell’argomento – che una riforma in tal senso dovrà necessariamente tener conto di tutti i fattori di criticità ed allarme ed approntare degli strumenti correttivi adatti che possano migliorare veramente il sistema, in un’ottica di lungo termine.

In questo senso, un esempio di provvedimento che presenta una serie di preoccupanti elementi di allarme e lacune è rinvenibile nella c.d. legge Spazzacorrotti, che, certamente da un lato ha il pregio di aver innalzato le pene per i corruttori, senza tuttavia, dall’altro lato, risolvere nulla sul lungo periodo, anzi.

Il punto maggiormente criticato di questa Legge è senza dubbio quello concernente la sospensione della prescrizione: in particolare, l’art. 1, lett. d), e), f) prescrive sul punto che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (non solo di condanna ma addirittura di assoluzione) o del decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.

È evidente come una soluzione del genere – che dispiegherà i propri effetti dal gennaio 2020 – sia assolutamente inadeguata ed inadatta a diminuire i tempi dei processi e, anzi, pregiudichi irrimediabilmente la posizione giuridica della persona sottoposta a processo penale.

Non è, in altre parole, colpendo un istituto quale la prescrizione, prerogativa necessaria all’interno di uno Stato democratico e di diritto, che va trovata la soluzione in relazione ai tempi della Giustizia. Peraltro, in che modo un’impostazione del genere ridurrebbe la durata dei processi?

Un’ulteriore mancanza presente nella Legge 3 del 2019, che ben può essere assunta a spunto di riflessione in ottica dell’approvazione di una migliore riforma della giustizia, risiede nella assoluta carenza di predisposizione di strumenti preventivi. L’assunto logico è semplice: la diminuzione della durata dei processi passa necessariamente attraverso la riduzione del numero degli stessi.

E allora, risulta chiaro come una soluzione in questo senso possa essere identificata – in ambito penale – nell’anticipazione della lotta dei fenomeni criminali, soprattutto quelli relativi ai reati societari, nel terreno della prevenzione, al posto di quello della repressione.

In questo senso, pare opportuno consigliare la possibilità – ad esempio – di inserire nella riforma organica della giustizia anche l’obbligatorietà dell’adozione del Modello organizzativo gestionale, così come ipotizzata dal Disegno di Legge n. 726.

Con una soluzione del genere, come detto, si eviterebbe di pervenire ad un processo penale proprio perché l’eventuale illecito verrebbe fermato attraverso l’applicazione di una delle procedure adottate.

Un’eventuale riforma della giustizia, su cui si sta ragionando in questo periodo, deve, dunque, necessariamente coinvolgere in maniera organica tutti i settori del sistema giudiziario italiano e non può essere approvata su singoli settori.

Un dato è certo: la riforma non è più rimandabile. L’esigenza è sentita, come detto, non solo dai professionisti di settore che si devono confrontare con mezzi assolutamente antiquati ma anche dai cittadini che, coinvolti in un procedimento civile o penale, si devono confrontare con carenza del personale e con rilevanti ritardi.

Alessandro Parrotta è avvocato e direttore Ispeg