Solo un medico può avere gli strumenti per sapere se la sofferenza di un paziente è inevitabile perché non curabile

Premetto: sono una iscritta all’associazione Luca Coscioni da anni ed ho sostenuto il referendum sull’eutanasia perché speravo che, data la materia e poiché ho una irriducibile fiducia negli esseri umani, cui i parlamentari, pare, appartengano, la convocazione del referendum avrebbe chiamato a recepire, prima del voto stesso, la richiesta referendaria nell’ordinamento, attraverso appositi interventi legislativi. Sono fermamente convinta, infatti, che solo un atto di forza avrebbe potuto imporre un dispiacere allo Stato oltretevere, cui i nostri rappresentanti sono psicologicamente genuflessi.

Ma, oggettivamente, vi erano molte probabilità che il quesito non passasse il vaglio della Corte costituzionale e non per demerito dei promotori, ma per oggettivo limite dello strumento: un’ascia laddove è necessario il bisturi.

Nella nostra democrazia, la cui architettura è disegnata nella Costituzione, il potere legislativo è in mano al Parlamento. Di fronte all’inerzia legislativa degli eletti, il popolo ha a disposizione alcuni, limitati ma incisivi, strumenti di iniziativa popolare, tra cui il referendum. In estrema sintesi, sono astrattamente possibili tre tipologie di referendum: abrogativo, propositivo e costituzionale.

I referendum “propositivi”, “deliberativi” e “legislativi” non sono previsti dalla Costituzione italiana: solo lo statuto degli enti locali può prevedere forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

A livello nazionale, pertanto, per incidere sulle leggi o sugli atti aventi valore di legge, il popolo italiano ha…

*L’autrice: Valentina Angeli è avvocato penalista del Foro di Roma


L’articolo prosegue su Left del 25 febbraio 2022 

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