Tre leggi elettorali incostituzionali rappresentano un Guinness dei primati per l’Italia: bisogna pur eccellere in qualcosa, ma dovremmo essere più cauti nella scelta. Per Transparency international siamo già ai primi posti per la corruzione, dovrebbe bastare. Quando il detto popolare afferma che non c’è il due senza il tre, non va preso come una coazione a ripetere, ma semmai come un invito ad agire con maggiore ponderazione e sapienza. Le nuove norme sono incomprensibili anche per esperti, come ho potuto personalmente constatare in un seminario presso una Facoltà di Scienze politiche, ma non basta. Sono anche contraddittorie e contengono vere e proprie perle, confermando l’altro detto popolare, inglese, questa volta, che il diavolo si annida nei dettagli. Nel Molise si eleggono due deputati in collegi uninominali maggioritari e uno con metodo proporzionale!
Non si tratta di bagatelle, ma sono l’indizio della superficialità dettata dalla fretta di arrivare ad approvare la legge e di indire le elezioni prima che la Corte costituzionale possa esaminare la legge in anticipo sul voto. I nemici della libertà di voto e di scelta personale e diretta dei parlamentari da parte dei cittadini vogliono conseguire un risultato utile: essere eletti e rimanere in carica per 5 anni malgrado un’eventuale dichiarazione d’incostituzionalità: un film già visto con questa XVII legislatura per cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza e di fiducia, grazie ai “precedenti Boldrini” di interpretazione dell’articolo 116 del Regolamento Camera. La Presidente, per caso e fortuna sua, della Camera, che è la terza carica dello Stato, ha statuito che si può porre la fiducia su ogni legge o deliberazione che non sia vietata dal quarto comma dell’art.116 del Regolamento Camera.
Vista la delicatezza dell’argomento è bene trascriverlo: «Art.4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto». Ebbene, le modifiche costituzionali non sono nominate e per coerenza interpretativa la Boldrini o un suo successore, fondandosi sul “precedente Boldrini”, potrà ammettere un voto di fiducia su norme di un disegno di legge “in materia costituzionale”, benché l’art. 72 comma 4 della Costituzione reciti: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi»…