Antonio Trifoli, il neo sindaco leghista del comune di Riace, non poteva candidarsi e di conseguenza essere eletto. Questo, almeno stando a quel che c'è scritto nell'art. 60 della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, in cui si stabilisce che: “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; [3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;] nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione”.
Nel caso di Riace, risulterebbe, anche dagli organi di stampa che hanno seguito la campagna elettorale, che il sindaco successore a Mimmo Lucano alla guida del comune di Riace, Antonio Trifoli, è dipendente dell'amministrazione di Riace a tempo determinato, con la qualifica di istruttore di vigilanza (vigile urbano). Inoltre veniamo a sapere che la giunta comunale, con delibera n. 28 del 26 aprile 2019 ha concesso a Trifoli l'aspettativa, non retribuita, per il periodo 27 aprile - 31 maggio 2019, al fine di consentirgli la candidatura a Sindaco della città.
[caption id="attachment_141224" align="alignleft" width="224"] Info qui > https://bit.ly/2IGzc5C[/caption]
Ma Trifoli poteva avere l'aspettativa? Pare di no.
L'Aran (Agenzia per la rappresentenza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha stabilito che: «L’ente può concedere ai lavoratori, che ne fanno richiesta, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Sulla base della precisa formulazione della clausola contrattuale possono avvalersi dell’istituto solo i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente esclusione dei dipendenti in servizio ma assunti:
- con contratto di lavoro a tempo determinato;
- eventualmente, con contratto di formazione e lavoro, stante la sostanziale assimilazione, sotto il profilo regolamentare, di tale tipologia contrattuale al contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si giustifica con la sostanziale inconciliabilità delle caratteristiche dell'istituto con le suddette finalità ed esigenze di impiego flessibile del personale che, invece, contraddistinguono tali particolari tipologie contrattuali (la necessità di approvvigionarsi di personale per poter fare fronte a proprie esigenze organizzative ed operative di carattere straordinario e temporaneo). È appena il caso di evidenziare che neppure possono avvalersi dell’istituto quei soggetti che non siano legati all’ente da un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso dei titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata o, comunque, di altro rapporto di lavoro autonomo».
Stando alle norme citate, il dipendente a tempo determinato del Comune di Riace, Antonio Trifoli è ineleggibile alla carica di sindaco.
Alle recenti comunali, Trifoli guidava la lista civica “Riace Rinasce” che ha preso il 41% dei voti e nella quale figurano diversi esponenti leghisti, incluso Claudio Falchi il segretario della locale sezione di “Noi con Salvini”.
Antonio Trifoli, il neo sindaco leghista del comune di Riace, non poteva candidarsi e di conseguenza essere eletto. Questo, almeno stando a quel che c’è scritto nell’art. 60 della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, in cui si stabilisce che: “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; [3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;] nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione”.
Nel caso di Riace, risulterebbe, anche dagli organi di stampa che hanno seguito la campagna elettorale, che il sindaco successore a Mimmo Lucano alla guida del comune di Riace, Antonio Trifoli, è dipendente dell’amministrazione di Riace a tempo determinato, con la qualifica di istruttore di vigilanza (vigile urbano). Inoltre veniamo a sapere che la giunta comunale, con delibera n. 28 del 26 aprile 2019 ha concesso a Trifoli l’aspettativa, non retribuita, per il periodo 27 aprile – 31 maggio 2019, al fine di consentirgli la candidatura a Sindaco della città.
Ma Trifoli poteva avere l’aspettativa? Pare di no.
L’Aran (Agenzia per la rappresentenza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha stabilito che: «L’ente può concedere ai lavoratori, che ne fanno richiesta, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Sulla base della precisa formulazione della clausola contrattuale possono avvalersi dell’istituto solo i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente esclusione dei dipendenti in servizio ma assunti:
– con contratto di lavoro a tempo determinato;
– eventualmente, con contratto di formazione e lavoro, stante la sostanziale assimilazione, sotto il profilo regolamentare, di tale tipologia contrattuale al contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si giustifica con la sostanziale inconciliabilità delle caratteristiche dell’istituto con le suddette finalità ed esigenze di impiego flessibile del personale che, invece, contraddistinguono tali particolari tipologie contrattuali (la necessità di approvvigionarsi di personale per poter fare fronte a proprie esigenze organizzative ed operative di carattere straordinario e temporaneo). È appena il caso di evidenziare che neppure possono avvalersi dell’istituto quei soggetti che non siano legati all’ente da un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso dei titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata o, comunque, di altro rapporto di lavoro autonomo».
Stando alle norme citate, il dipendente a tempo determinato del Comune di Riace, Antonio Trifoli è ineleggibile alla carica di sindaco.
Alle recenti comunali, Trifoli guidava la lista civica “Riace Rinasce” che ha preso il 41% dei voti e nella quale figurano diversi esponenti leghisti, incluso Claudio Falchi il segretario della locale sezione di “Noi con Salvini”.