Sorge il dubbio atroce che si stia perpetrando una riforma sostanziale della Costituzione, per di più attraverso una legge ordinaria. Il popolo sovrano è stato sufficientemente, correttamente, onestamente informato di tutto ciò?

“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge”. Così recita l’art 101 della nostra Costituzione, affermando il principio fondamentale che il popolo, inteso come Stato comunità, è fonte di legittimazione di tutte le funzioni che lo stesso esercita in suo nome.
A riprova di ciò, in un momento solenne del processo penale, il presidente del tribunale giudicante, prima di dare lettura del dispositivo pronuncia la frase di rito: “In nome del popolo italiano” .

Il legame tra il popolo ed i giudici, si esprime nel principio di legalità: i giudici sono soggetti solo alle leggi, leggi votate in parlamento, organo espressione della volontà popolare. Questo però presuppone che il “ popolo” cui appartiene la sovranità, sappia di cosa si discute, sia correttamente e onestamente informato del contenuto delle leggi che in suo nome si approvano.

Di recente, come in tantissime altre occasioni, non è stato così. La cosiddetta riforma Cartabia approvata il 3 agosto alla Camera (e al voto in settembre al Senato, alla riapertura dei lavori parlamentari), è stata preceduta, salvo rare eccezioni, da informazioni fuorvianti, mendaci e ingannevoli. È amaro constatare che il diritto ad una informazione indipendente, affievolisce ogni giorno e poche sono rimaste le voci libere. «La riforma Cartabia ha l’obiettivo di ridurre i tempi della giustizia eliminando le zone di impunità» è stato il ritornello snervante, ripetuto centinaia di volte attraverso la stampa, la televisione ed i mezzi telematici, salvo rare, rarissime, pregevoli eccezioni.
Chi ascolta deve per forza convincersi che sia un’ottima riforma, che oltretutto, permette di accedere ai fondi del Pnrr, promessi solo in cambio, tra l’altro, della riduzione del 25% dei tempi biblici della giustizia.
In realtà il messaggio lanciato ripetutamente appare fuorviante, perché il risultato finale non sarà una giustizia più veloce, sarà, invece, una giustizia che si limiterà solo a ridurre il numero dei processi pendenti presso le Corti d’Appello e in Cassazione, con esclusivo beneficio della statistica, ma senza una corrispondente risposta di giustizia: risposta che, sola, interessa al “ popolo”.

L’introduzione della cosiddetta prescrizione del processo, pur con l’esclusione di alcuni reati a maggior impatto sociale e la previsione di un periodo di transizione per il suo pieno regime e peraltro neppure accompagnata da una consistente depenalizzazione e contestuale valorizzazione dei riti alternativi, condurrà ad un sostanziale allargamento delle zone di impunità per la maggior parte dei reati. Le Corti d’Appello e la Cassazione subiranno un vertiginoso aumento delle pendenze, perché, tutti, sperando nella declaratoria di improcedibilità, che, peraltro vanifica il principio costituzionale dell’azione penale pubblica e obbligatoria fino alla sentenza di merito, saranno invogliati a proporre impugnazioni con fini dilatori e infondate.

Né va tralasciata un’ulteriore considerazione: il processo in caso, di superamento dei termini di durata massima del procedimento penale, si chiuderà con uno stampato che dichiarerà l’improcedibilità, vanificando oltre alle attese di giustizia delle parti lese, anni di attività di indagini volte alla ricostruzione delle vicende e all’individuazione dei colpevoli espletate dalla Polizia giudiziaria e dal Pm, nonché quelle dibattimentali dei tribunali: anni di lavoro sprecati, per non parlare dell’enorme dispendio economico.
Forse sarebbe stata preferibile un’amnistia, ma quest’ultima prevede un termine con riferimento alla data del commesso reato e la riforma Cartabia opera invece indiscriminatamente, anche per il futuro: un autentico regalo per chi progetta reati confidando nei ritardi della giustizia.

Per non parlare poi, a proposito delle vistose distorsioni della Carta Costituzionale, dell’introduzione nell’ordinamento di una previsione finalizzata a limitare la discrezionalità delle procure nel selezionare le notizie di reato cui attribuire una trattazione prioritaria. La Costituzione all’art 112 dispone l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pm, ogni qualvolta gli perviene una notizia di reato che sia sufficientemente supportata da elementi di prova che ne escludono l’archiviazione. Ora è chiaro che la selezione da parte delle procure in parte avviene già per problemi organizzativi degli uffici giudiziari o per problemi emergenziali, ma ancorare le azioni dei giudici ai “criteri generali indicati con legge dal Parlamento” significa orientare la funzione giurisdizionale a seconda delle scelte valoriali, che tra l’altro cambiano a seconda delle maggioranze politiche sedute in parlamento e alle loro idee in tema di politica criminale.

Ci sembra un clamoroso passo indietro, un’assurda involuzione. In un periodo storico non molto lontano, quando un regime liberticida barbaramente calpestava tutti i diritti dell’individuo, la magistratura non era organo indipendente, ma dipendeva dal capo del governo. Il legislatore costituente per scongiurare il pericolo che ciò che era accaduto nei venti anni precedenti, potesse anche solo palesarsi all’orizzonte, rese il promovimento dell’azione penale obbligatorio come corollario del principio di uguaglianza.
Ci sorge il dubbio atroce che si stia perpetrando una riforma sostanziale della Costituzione, per di più attraverso una legge ordinaria. Il popolo sovrano è stato sufficientemente, correttamente, onestamente informato di tutto ciò? A noi, purtroppo, pare di no e tempi duri per la giustizia si affacciano all’orizzonte.

L’autrice: Concetta Guarino è avvocato e autrice del libro Coautrice del libro “Bambini vittime” (Liguori ed .)

 

🆙  Bastano pochi click!

🔴  Clicca sull’immagine oppure segui questo link > https://left.it/abbonamenti

—> Se vuoi regalare un abbonamento digitale, vai sull’opzione da 117 euro e inserisci, oltre ai tuoi dati, nome, cognome e indirizzo mail del destinatario <—