Un anno dopo la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, siamo ancora lontani dalla determinazione dell’interesse prevalente, ambientale e sanitario, sebbene le modifiche riprendano e rinforzino tutta quella gloriosa giurisprudenza costituzionale che, dal 2007 in poi, ha considerato l’ambiente bene di valore primario e assoluto, non bilanciabile con altri interessi
L’ 8 febbraio 2022 è stata approvata la modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introduce all’art. 9 la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, «anche nell’interesse delle future generazioni» e stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali; e all’art.41 introduce ulteriori limiti alla libertà di iniziativa economica privata, che…