Il disegno di legge in materia di immigrazione, presentato dal Governo e illustrato in un comunicato di Palazzo Chigi che non esita a evocare – sia pure tra virgolette – il “blocco navale”, si inserisce in una stagione europea segnata dal primato della sicurezza dei confini. Non è un decreto-legge, ma un ddl: scelta formalmente rassicurante, perché restituisce centralità al Parlamento. E tuttavia la qualità costituzionale di una disciplina non dipende dallo strumento, bensì dal suo contenuto e dalla sua tenuta rispetto ai diritti fondamentali.
Il testo si muove lungo una linea coerentemente securitaria. Si parla di “strategia di difesa dei confini”, di requisiti più stringenti per la protezione complementare, di controlli rafforzati e procedure accelerate. In sé, nulla di giuridicamente scandaloso: lo Stato ha il diritto – e il dovere – di governare i flussi migratori. Il punto, però, è come lo fa e quali limiti incontra.
La previsione di poter interdire l’attraversamento delle acque territoriali in presenza di minacce gravi per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale rappresenta il nodo più delicato. Il cosiddetto “blocco navale aperto”, fuori dal lessico bellico che gli è proprio nel diritto internazionale, diventa una formula politica che deve tradursi in categorie giuridiche determinate. Se l’interdizione si trasformasse in una preclusione generalizzata all’accesso al territorio, il rischio sarebbe quello di comprimere in radice l’effettività del diritto d’asilo riconosciuto dall’art. 10, comma 3, della Costituzione. L’asilo, infatti, non è un’astrazione: presuppone la possibilità di presentare una domanda e di ottenerne un esame individuale. Ogni meccanismo che, in nome della sicurezza, impedisca questo passaggio si espone a una censura di illegittimità costituzionale e convenzionale, specie alla luce del principio di non-refoulement (non respingimento).
Analoga attenzione merita la disciplina del trattenimento nelle more dell’esame della domanda di protezione e l’introduzione di procedure accelerate alla frontiera per chi proviene da Paesi qualificati come “sicuri” o presenta domande ritenute manifestamente infondate. La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., non tollera scorciatoie: ogni forma di trattenimento amministrativo deve restare eccezionale, proporzionata e sottoposta a controllo giurisdizionale effettivo. L’accelerazione procedurale non può tradursi in compressione delle garanzie difensive, né in una presunzione sostanzialmente irrefragabile di infondatezza. La categoria del “Paese sicuro” è per definizione relativa e non può annullare la valutazione individuale.
L’ampliamento delle ipotesi di espulsione giudiziale e la procedura accelerata per l’allontanamento degli stranieri detenuti sollevano ulteriori interrogativi. L’espulsione, specie quando incide su persone con legami familiari radicati, non può diventare un effetto automatico della condanna penale. Il bilanciamento tra sicurezza e tutela della vita familiare – anche alla luce dell’art. 8 CEDU – esige una valutazione caso per caso. Ogni automatismo legislativo rischia di incrinare il principio di proporzionalità.
La stretta sulla protezione complementare e sui ricongiungimenti familiari si inserisce in una logica dichiaratamente anti-abuso. È legittimo contrastare usi distorti degli istituti, ma la risposta non può consistere in una trasformazione del diritto all’unità familiare in beneficio discrezionale. Subordinare il riconoscimento a criteri quali la “pericolosità sociale” o alla verifica dei legami culturali con il Paese d’origine introduce margini di discrezionalità ampi, che dovranno essere rigidamente tipizzati per evitare disparità di trattamento e compressioni arbitrarie della dignità personale.
Anche la condizionalità delle misure di accoglienza, con la previsione di revoche immediate in caso di violazioni delle regole di convivenza o di disponibilità di mezzi economici, merita una lettura attenta. Se l’accoglienza è funzionale all’esercizio del diritto di asilo, la sua revoca non può assumere carattere punitivo o deterrente. La dignità della persona, che l’art. 2 Cost. pone a fondamento della Repubblica, non è graduabile in base allo status amministrativo.
Il ddl si colloca, in modo evidente, nel solco delle nuove politiche UE in materia di migrazione e asilo, orientate a un rafforzamento delle frontiere esterne, a procedure di frontiera rapide e a una gestione preventiva delle rotte. Ma l’integrazione europea non attenua gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali; semmai li rende più complessi, perché distribuiti su più livelli di governo. La cooperazione con agenzie europee o con Paesi terzi non esonera lo Stato dalla responsabilità per eventuali violazioni.
In definitiva, il disegno di legge pone una questione classica del costituzionalismo contemporaneo: se e fino a che punto la sicurezza possa essere perseguita senza alterare l’identità garantista dell’ordinamento. Il crinale è sottile. La sicurezza è un interesse pubblico primario; la dignità della persona e i diritti fondamentali ne costituiscono il limite invalicabile. Sarà nella concretezza delle norme attuative, nella precisione delle clausole e, soprattutto, nella qualità del controllo giurisdizionale che si misurerà la compatibilità di questo impianto con la Costituzione. È lì che il lessico politico del “blocco navale” dovrà trasformarsi – o infrangersi – nel linguaggio rigoroso del diritto.
In apertura, un murale a Riace (foto Tulli)




