La Corte costituzionale incalza il Parlamento: avete un anno per legiferare sul fine vita. Il caso dell’aiuto al suicidio di Dj Fabo da parte di Marco Cappato innesca un precedente storico e obbliga le due Camere ad affrontare la discussione

«Una decisione storica, che a memoria non ha precedenti, perché dà un monito con una data entro cui si deve legiferare». Chiamata a sentenziare sul caso dell’aiuto al suicidio prestato da Marco Cappato a dj Fabo, la Corte costituzionale ha dato un anno di tempo alle Camere per «intervenire con un’appropriata disciplina» sul delicato tema del fine vita, colmando in questo modo un vuoto legislativo, e con queste parole piene di soddisfazione Filomena Gallo, coordinatrice del collegio difensivo di Cappato e segretario dell’associazione Luca Coscioni, ha accolto la notizia. Che non finisce qui: proprio per dar tempo alle Camere di legiferare, fino al 24 settembre 2019 il giudizio della Consulta sul caso di dj Fabo è sospeso. «La Corte costituzionale – infatti – ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti». Per una volta, dunque, il rinvio è la decisione più corretta.

Ricostruiamo la vicenda. Il 26 febbraio dello scorso anno Marco Cappato, esponente radicale e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, accompagnò Fabiano Antoniani, cieco e tetraplegico in seguito a un incidente, a morire presso la clinica Dignitas in Svizzera attraverso la procedura di suicidio assistito. Il processo, istruito a Milano a seguito dell’autodenuncia di Cappato, si era risolto con l’assoluzione dall’accusa d’istigazione al suicidio e, per la parte di accusa riguardante l’aiuto al suicidio, la decisione del tribunale di sollevare un dubbio di costituzionalità e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché questa valutasse la legittimità del reato. I due reati, istigazione e aiuto al suicidio, sono infatti oggetto di un solo articolo di legge, ovvero il 580 del Codice penale, risalente all’epoca fascista. Ricordiamo che mentre nell’eutanasia è un soggetto esterno a causare il decesso del malato, nel suicidio assistito è il malato stesso a procurarselo sebbene con l’aiuto, spesso indispensabile, da parte di un soggetto esterno. 

Il collegio difensivo di Cappato, per voce di Filomena Gallo e Vittorio Manes, chiedeva che…

L’articolo di Francesco Troccoli prosegue su Left in edicola dal 2 novembre 2018


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