A dispetto delle speranze del ministro dell’Interno Salvini, la Gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, non disponendo nei suoi confronti di alcuna misura cautelare. Vella, 43enne nativa di Agrigento, lavora al tribunale della sua città dal 2011. Prima era stata in servizio a Caltanissetta, nonché presidente della sezione agrigentina dell’Associazione nazionale magistrati. Da Gip si è occupata in questi anni dei casi più svariati: dalla tragica morte di una bambina di tre anni schiacciata da un televisore a Campobello di Licata a reati di droga o contro la pubblica amministrazione. Mai, però, era stata così al centro dei riflettori: per la sua decisione in merito alla Rackete è finita nel mirino del ministro dell’Interno Matteo Salvini che la accusa di aver emesso una sentenza politica. Il vice premier leghista le ha chiesto addirittura di togliersi la toga, mentre una valanga di utenti Facebook la ricoprono di insulti, tanto che Vella è stata costretta a cancellare il suo profilo sul social network.
Ma quali sono state le motivazioni della decisione della Gip? Sul portale online Diritto penale contemporaneo, Stefano Zirulia ha dato diffusione all’ordinanza emessa dalla Vella nella fase cautelare del procedimento penale nei confronti di Carola, indagata per i reati di resistenza o violenza contro nave da guerra (art. 1100 del codice navale) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale), in relazione alle condotte tenute nella notte del 29 giugno durante l’ingresso nel porto di Lampedusa con a bordo i naufraghi tratti in salvo durante l’operazione di soccorso del 12 giugno al largo delle coste libiche.
Stefano Zirulia, docente di European criminal law e Diritto penale del lavoro all’Università di Milano, chiarisce che: «Il Gip ha escluso la rilevanza penale delle condotte dell’indagata ed ha pertanto rigettato sia la richiesta di convalida del provvedimento di arresto eseguito dalla Guardia di finanza di Lampedusa, sia la richiesta del Pubblico ministero di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento». Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 1100 del codice navale, resistenza o violenza contro nave da guerra, l’ordinanza ha fatto propria l’opzione della Corte costituzionale (sentenza n. 35 del 2000), secondo cui le unità navali della Guardia di finanza sono considerate “navi da guerra” solamente «quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un’autorità consolare», circostanze che non sussistono nel caso di Carola, dato che la nave delle fiamme gialle stava operando in acque territoriali. Quanto al reato di cui all’art. 337 del codice penale, resistenza a pubblico ufficiale, il Gip ha ritenuto che sussistesse la giustificazione dell’adempimento del dovere di soccorso di naufraghi (art. 51 c.p.), alla luce del quadro giuridico nazionale e internazionale, che regola sia la fase di soccorso dei naufraghi sia quella di conduzione verso un porto sicuro.
In base all’articolo 10 della Costituzione, infatti, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come ricorda il testo dell’ordinanza. Tra le norme, rientrano quelle poste dagli accordi internazionali che hanno carattere di sovra ordinazione rispetto alla disciplina interna secondo l’art. 117 della Costituzione. Le norme rispettate da Carola sono varie: in primo luogo, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (Unclos), il cui articolo 98 impone al comandante di una nave di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare nonché di recarsi il più presto possibile in soccorso delle persone in difficoltà qualora venga informato che tali persone abbiano bisogno di assistenza. Anche la Convenzione Solas firmata a Londra nel 1974, «impone al comandante di una nave di prestare assistenza alle persone che si trovino in pericolo». Si è considerata, infine, la Convenzione Sar (Search and Rescue), sulla ricerca e il soccorso in mare, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979. Si fonda sul principio della cooperazione internazionale e stabilisce che il riparto delle zone di ricerca e salvataggio avvenga d’intesa con gli altri Stati interessati. Le unità navali battenti bandiera diversa sono tenute a iniziare il soccorso nel caso dell’imminenza del pericolo per le vite umane. Anche all’art. 1158 del codice della navigazione si sanziona penalmente l’omissione, da parte del comandante della nave, di prestare assistenza tentando il salvataggio.
«Era un gommone in condizioni precarie e nessuno aveva giubbotto di salvataggio, non avevano benzina per raggiungere alcun posto, non avevano esperienza nautica, né avevano un equipaggio», ha dichiarato il comandante Rackete riguardo il salvataggio del 12 giugno. È evidente come, in tale situazione, vi era l’obbligo per la capitana di intervenire per il salvataggio dei migranti. Da quel momento – si legge nella ricostruzione dei fatti della sentenza – Carola ha contattato i centri di coordinamento dei soccorsi in mare di «Libia, Olanda perché la nave batte bandiera olandese e Italia e Malta, perché erano le più vicine (…) – ha spiegato la capitana al magistrato -. Nel mio caso verso mezzanotte la Guardia costiera libica ci ha detto di indirizzarci verso Tripoli, (…) ma la Commissione europea ci dice che il porto di Tripoli non è sicuro».
Erano stati esclusi, poi, i porti di Malta, perché più distanti, e quelli tunisini, perché secondo la stessa valutazione della capitana, «in Tunisia non ci sono porti sicuri». È Rackete a spiegare ai giudici di Agrigento di conoscere bene la situazione tunisina circa il mancato rispetto dei diritti dei migranti, grazie a «informazioni di Amnesty International». La capitana sapeva anche di «un mercantile con a bordo rifugiati che stavano da 14 giorni davanti al Porto della Tunisia senza potere entrare».
Secondo la Convenzione di Amburgo del ’79 gli sbarchi devono avvenire nel “porto sicuro” più vicino al luogo del soccorso: dove la sicurezza della vita dei naufraghi non è in pericolo, le necessità primarie sono loro assicurate, può essere organizzato il loro trasferimento verso una destinazione finale. Ecco perché Rackete ha ritenuto che la Tunisia non corrispondesse alla definizione di “porto sicuro”: non forniva le garanzie fondamentali ai naufraghi e non prevede nemmeno una normativa a tutela dei rifugiati, quanto al diritto di asilo politico.
«La situazione psicologica stava peggiorando ogni giorno, molte persone soffrivano lo stress post traumatico, quindi quando abbiamo detto alle persone che l’esito (delle richieste di attracco) era negativo la pressione psicologica era diventata intensa perché non avevamo nessuna soluzione e le condizioni mediche peggioravano. Abbiamo deciso di dichiarare lo stato di necessità e di entrare nelle acque territoriali. Questo il 26 giugno, quindi noi abbiamo cercato per 14 giorni di non infrangere la legge», conclude Rackete nella deposizione rilasciata ai magistrati siciliani.
Zirulia sottolinea in particolare come l’ordinanza abbia precisato che gli obblighi del capitano non possano venire meno né per effetto delle direttive ministeriali in materia di “porti chiusi”, né in conseguenza del divieto di ingresso adottato il 15 giugno nei confronti della Sea Watch 3 in virtù del decreto sicurezza bis – atti che si trovano al di sotto delle fonti ordinarie e sovranazionali regolanti la materia.
La sentenza si aggiunge alle già numerose pronunce giurisdizionali e di soft low sulla “crisi migratoria”: recentemente il commissario per i Diritti umani del Consiglio d’Europa ha rilasciato delle raccomandazioni che ricostruiscono il quadro degli obblighi relativi al soccorso in mare ed alla successiva tutela delle persone tratte in salvo; il Tribunale di Trapani, nella sentenza Vos Thalassa del 23 maggio scorso, ha riconosciuto la legittima difesa in capo ai migranti che si erano ribellati a fronte del pericolo attuale di essere ricondotti in Libia.