Nel 2008 la Corte di giustizia europea condannò l’Italia perché il sistema pensionistico discriminava le donne. Tuttavia, anziché potenziare i loro diritti, le riforme successive hanno fatto in modo che fossero ridotti progressivamente in ugual misura quelli di tutti

Per Emma Bonino era una sentenza storica che riconosceva la parità delle donne. Fu però il governo Berlusconi, che era in carica, a recepirla. Di cosa parliamo? Della sentenza del 13 novembre 2008 con cui la Corte di giustizia europea considerava discriminatoria ai sensi dell’articolo 141 del Trattato della Ue la diversa condizione pensionistica delle donne iscritte al regime Inpdap e cioè del pubblico impiego.

Questa diversa condizione era la differente soglia per il pensionamento di vecchiaia (cioè per età) che era fissato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. I titoli dei giornali erano prevalentemente pro sentenza (il governo che si era opposto in dibattimento fu “sconfitto”). Ma la realtà era proprio così “femminista”, nello spostare di colpo cinque anni avanti la soglia di pensionabilità del lavoro pubblico femminile?

Le cose erano in verità più complesse e anche assai diverse. Anche tecnicamente. L’art.141 del Trattato riguarda infatti le disparità nel trattamento retributivo e non nella condizione pensionistica.
Infatti la sentenza riguardò solo l’Inpdap, e non l’Inps, in quanto la Corte considerò che, essendo lo Stato datore di lavoro e poi erogatore pensionistico, in questo caso si poteva equiparare la pensione alla retribuzione. In realtà nel testo della sentenza il dispositivo concerne proprio l’equivalenza e la non discriminazione tra uomini e donne dal punto di vista retributivo.

Ora l’assetto difensivo dell’Italia fondato sul riconoscimento della “specificità” femminile non reggeva l’argomentazione accusatoria della lesione appunto della parità di trattamento retributivo.
Le cose sarebbero potute andate diversamente se si fosse riusciti a garantire che l’effettiva parità ci sarebbe stata. Come? Innanzitutto mantenendo il sistema pensionistico retributivo che era stato invece manomesso dalla riforma Dini del 1996, col passaggio al contributivo. Il sistema retributivo infatti garantiva la continuità di trattamento con gli ultimi periodi lavorativi e non con il calcolo dei contributi versati. Peraltro in sintonia coi principi su cui si basava la sentenza, che partiva proprio dall’articolo del Trattato dedicato all’uguaglianza retributiva e, come detto, per questo interveniva solo sull’Inpdap…

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