Come dimostrano alcuni fatti di cronaca, può accadere che uno stalker venga arrestato in flagranza di reato dalla polizia giudiziaria e poi liberato nell'udienza di convalida. Ma così tutti gli sforzi per contrastare la violenza contro le donne rischiano di diventare una tela di Penelope

Dopo un accesissimo dibattito politico, la cosiddetta riforma Cartabia, ovvero la legge 134/2021 è entrata in vigore il 19 ottobre scorso. Nell’ottica della riduzione del 25% dei tempi dei giudizi penali, così come chiede il Piano nazionale di ripresa e resilienza, contiene modifiche al Codice penale ed a quello di procedura penale. Anche sul piano giuridico, incredibilmente la riforma Cartabia, non smette di sorprenderci. L’occasione ci è data da una notizia appresa qualche giorno fa a proposito di una vicenda giudiziaria accaduta a Parma e definita dal procuratore della Repubblica Alfonso D’Avino «paradossale». Un uomo accusato del reato di stalking, arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, viene liberato subito dopo l’udienza di convalida dell’arresto. La notizia è di quelle che lasciano allibiti. Cerchiamo di capire cosa è accaduto, dov’è il cortocircuito giudiziario. Il Codice Rosso (legge 69/2019) ha introdotto nel Codice penale una nuova ipotesi di reato: la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La riforma Cartabia, al fine di rendere efficace la tutela prevista dal Codice penale ha stabilito (art. 2, comma 15) che, nel caso il soggetto sia colto in flagranza di reato, debba essere arrestato dalla polizia giudiziaria (art. 380).

A questo punto c’è un buco nero, poiché manca il coordinamento tra la norma del Codice penale e quelle del Codice di procedura penale. In particolare, da una parte, il reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.387 bis c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, dall’altra, l’art 380, secondo comma (L-ter) del Codice di procedura penale, ha stabilito l’arresto in flagranza per questo reato, mentre l’art. 280 primo comma c.p.p. prevede l’applicazione delle misure coercitive solo per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni. Quindi il giudice della convalida deve procedere alla liberazione dell’arrestato. Ed ecco il vulnus che ha prodotto quella che D’Avino ha definito «un paradosso». Insomma, l’aggressore prima viene fermato e arrestato e poi liberato. Tutta questa faccenda ha dell’incredibile anche per il fatto che già a novembre del 2021, quindi ad un mese dall’entrata in vigore della legge, a proposito di questa abnorme contraddizione, in una circolare interna della procura della Repubblica di Torino, si leggeva tra l’altro, che la legge cosi come ora è congegnata, «limita le finalità di tutela che il legislatore si proponeva di realizzare».

Finalità di tutela più volte ribadite, non senza orgoglio, anche di recente dalla ministra della Giustizia che in varie occasioni pubbliche ha sfoggiato come un fiore all’occhiello tutte le misure di prevenzione e tutela che si stanno approntando per le donne vittime di violenza definendo quest’ultima «una vera barbarie». Nonostante le norme introdotte abbiano cercato di adeguare l’ordinamento interno alla Convenzione di Istanbul, quello che per ora leggiamo è un’inaccettabile svista che proprio quegli obiettivi mette in grave pericolo. Le cronache quasi quotidiane raccontano come questo fenomeno finisca spesso in un femminicidio. È possibile che di fronte a tutto ciò ci si possa permettere una simile distrazione? È come dare un’ulteriore arma in mano a chi già si nutre di progetti criminosi. Cosa può passare nella testa di chi accusato di violenze, si vede arrestato perché denunciato dalla propria vittima, e poi inusitatamente rilasciato?
È probabile che il pensiero che faccia è “gliela faccio pagare”.

Ci chiediamo come sia possibile che non si sia verificato che tutto fosse congruo e soprattutto idoneo alla finalità che le norme si prefiggono. Oppure è prevalsa la finalità di ridurre i tempi della giustizia e blandire cosi l’opinione pubblica? Non vogliamo cadere nel tranello di pensare che tutti gli apprezzabili sforzi di tutela siano in realtà come la tela di Penelope che di giorno lavorava per tesserla e di notte la scioglieva. Si vuole oppure no una normativa efficace ed efficiente, realmente tutelante? Non vogliamo essere malpensanti, tuttavia anche sul piano della politica giudiziaria si possono fare delle riflessioni. Attribuire il potere di privazione della libertà personale alla polizia giudiziaria e non prevedere la stessa possibilità per il giudice è sinceramente allarmante. In questo caso il giudice deve convalidare un provvedimento della polizia e non può emettere la stessa misura in quanto le norme in vigore non glielo permettono. Non vorremo che rientrasse in un piano di delegittimazione della magistratura che, con tutti i suoi difetti e le sue ombre, sicuramente da correggere, proprio per la sua intrinseca funzione attribuitale dalla Costituzione funge da baluardo di tutela anche per chi è dalla parte del torto. Nonostante sia stata prodotta del governo dei migliori, è una legge di riforma della giustizia da rivedere.

*-* L’autrice: Concetta Guarino è insegnante di Diritto