Il diritto internazionale della Carta delle Nazioni Unite sta attraversando una fase di trasformazione che non può più essere letta come una semplice crisi di applicazione. Non si tratta di violazioni episodiche, né di deviazioni patologiche di un sistema altrimenti funzionante, ma di un processo strutturale di ridefinizione dell’uso della forza, che avviene attraverso prassi reiterate, tollerate e progressivamente normalizzate. Il risultato è uno slittamento dell’ordine giuridico internazionale da un sistema fondato sul divieto dell’uso della forza a un sistema nel quale la forza viene giuridicamente “addomesticata” tramite giustificazioni formali.
La recente operazione militare statunitense in Venezuela si colloca, sotto questo profilo, in una linea di continuità con l’“operazione militare speciale” della Federazione russa in Ucraina e con l’intervento armato israeliano nella Striscia di Gaza. In tutti questi casi si evita accuratamente la qualificazione giuridica di guerra, ormai divenuta politicamente e giuridicamente ingombrante, preferendo categorie più elastiche: conflitto armato non internazionale, operazione di sicurezza, azione di autodifesa, intervento mirato. Il lessico cambia, ma la sostanza resta: uso della forza armata contro un altro soggetto statale o su un territorio la cui sovranità è internazionalmente riconosciuta.
Il nodo centrale è l’erosione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta ONU, formalmente intatto ma sostanzialmente svuotato. Il divieto dell’uso della forza, concepito come norma cardine dell’ordine internazionale post-1945, viene progressivamente aggirato attraverso un’estensione indebita delle eccezioni ammesse, a partire dall’autodifesa di cui all’articolo 51. La nozione di autodifesa, originariamente pensata come risposta necessaria e proporzionata a un attacco armato in atto, viene trasformata in autodifesa preventiva, permanente, estesa, talvolta addirittura indeterminata nel tempo e nello spazio.
Parallelamente, concetti del diritto internazionale classico vengono piegati a funzioni giustificative che non reggono a un’analisi rigorosa. L’autodeterminazione dei popoli, principio nato per accompagnare i processi di decolonizzazione, viene invocata per legittimare secessioni eterodirette, annessioni di fatto o interventi armati sotto pretesti etnici e culturali. La tutela delle popolazioni civili o delle minoranze nazionali viene separata dai meccanismi multilaterali di protezione e ricondotta a iniziative unilaterali di potenze armate.
La Russia giustifica l’invasione dell’Ucraina come atto di protezione delle popolazioni russofone del Donbass; Israele rivendica un diritto di autodifesa che tende a configurarsi come permanente e non territorialmente circoscritto; gli Stati Uniti intervengono militarmente in nome della sicurezza globale e della lotta a minacce transnazionali, come il narcotraffico; la Cina rivendica Taiwan in nome del principio della riunificazione nazionale, presentata come dato storico e giuridico preesistente all’ordine internazionale vigente. In tutti i casi, la giustificazione giuridica appare costruita ex post per adattare l’azione militare a un quadro normativo che viene formalmente rispettato e sostanzialmente svuotato.
Questo insieme di prassi produce effetti che vanno oltre il singolo caso. La reiterazione di comportamenti simili, accompagnata da una retorica giuridica coerente e dalla sostanziale impotenza degli organi collettivi di sicurezza, contribuisce alla formazione di una nuova consuetudine internazionale, o quantomeno di una nuova opinio juris deformata, nella quale l’uso della forza non è più eccezione ma opzione. La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia resta formalmente ancorata ai principi della Carta, ma il suo peso sistemico risulta sempre più marginale rispetto alla realtà delle relazioni di potenza.
Si assiste così alla nascita di un nuovo ordine globale non codificato, fondato non sulla legalità condivisa ma sulla capacità degli attori più forti di imporre la propria interpretazione delle norme. Il diritto internazionale non scompare: cambia funzione. Da limite al potere diventa strumento di legittimazione del potere stesso, linguaggio tecnico attraverso cui la forza viene resa presentabile, giustificabile, accettabile.
La Carta ONU resta il testo di riferimento, ma viene progressivamente svuotata dall’interno. Non è l’atto di morte del diritto internazionale, bensì la sua metamorfosi in un diritto della forza, nel quale ciò che conta non è più la conformità alla norma, ma la credibilità dell’argomentazione giuridica che accompagna l’uso delle armi.
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