Si è aperta davanti alla Corte internazionale di giustizia l'udienza di merito in un procedimento di particolare rilievo per il futuro del diritto internazionale: l’accusa di genocidio nel caso Gambia c. Myanmar. Si tratta di un passaggio cruciale, destinato ad avere riflessi importanti anche su altri contenziosi in corso, a partire da quello promosso dal Sudafrica contro Israele.

Il 12 gennaio 2026 si sono aperte davanti alla Corte internazionale di giustizia (CIG) le udienze di merito nel caso Gambia c. Myanmar, uno dei procedimenti più rilevanti nella storia recente del diritto internazionale. Non si tratta di un processo penale in senso classico, né di un giudizio su singole responsabilità individuali, ma di un accertamento della responsabilità di uno Stato per la violazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. In questo senso, siamo di fronte a un vero e proprio “processo ai processi”: un banco di prova per la tenuta, l’evoluzione e l’effettività di uno dei pilastri dell’ordine giuridico internazionale del secondo dopoguerra.

Il percorso che ha condotto alle udienze odierne è stato lungo e segnato da snodi procedurali di grande rilievo. Nel novembre 2019 il Gambia, con il sostegno politico e finanziario dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica, ha depositato il ricorso contro il Myanmar. La portata dell’atto è stata immediatamente evidente: uno Stato privo di qualsiasi legame territoriale diretto con i fatti denunciati si è fatto promotore dell’azione in virtù degli obblighi erga omnes partes derivanti dalla Convenzione sul genocidio. Il genocidio, in altri termini, viene riaffermato come offesa all’intera comunità degli Stati parti, e non come questione bilaterale o regionale.

Nel gennaio 2020 la Corte ha ordinato misure cautelari, imponendo al Myanmar di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti rientranti nella definizione di genocidio e per preservare le prove. È stato un passaggio cruciale: pur senza anticipare il giudizio sul merito, la CIG ha riconosciuto la plausibilità delle accuse e l’urgenza della tutela. Nel luglio 2022 sono state respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Myanmar, che contestava in particolare la legittimazione del Gambia ad agire. La Corte ha così affermato in modo netto la propria giurisdizione e la natura collettiva degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Tra il 2024 e il 2025 si è svolta un’intensa fase scritta, caratterizzata da un dato senza precedenti: l’intervento di undici Stati, tra cui Italia, Germania, Francia e Regno Unito, a sostegno dell’interpretazione della Convenzione proposta dal Gambia. Un segnale politico e giuridico di grande peso, che conferma come il procedimento sia percepito non solo come un contenzioso specifico, ma come un momento di chiarificazione generale sul significato e sull’applicazione del divieto di genocidio.

Con l’apertura delle udienze di merito nel gennaio 2026, la Corte entra ora nella fase più delicata. Per la prima volta verranno esaminate prove testimoniali – alcune in sessione chiusa per la protezione delle vittime – e perizie tecniche relative alle operazioni militari condotte nello Stato di Rakhine nel 2016-2017 contro la popolazione Rohingya. Il cuore del contenzioso ruota attorno a una questione giuridica nota ma irrisolta: l’accertamento dell’elemento soggettivo del genocidio, l’intent to destroy, ossia l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto in quanto tale.

In questo contesto è fondamentale distinguere tra la responsabilità internazionale dello Stato, oggetto del giudizio davanti alla CIG, e la responsabilità penale individuale, di competenza della Corte penale internazionale (CPI). Sebbene la definizione di genocidio sia testualmente identica, la loro applicazione diverge profondamente. Davanti alla CIG si valuta se uno Stato, attraverso i propri organi, abbia violato obblighi convenzionali; davanti alla CPI si giudicano individui, con conseguenze penali personali.

La tesi del Gambia è che l’intento genocidario possa essere inferito da uno schema di condotta complessivo: la sistematicità e la brutalità delle operazioni militari, la distruzione su larga scala dei villaggi, gli stupri di massa, i discorsi d’odio provenienti dalle autorità civili e militari, la negazione strutturale della cittadinanza e dei diritti fondamentali ai Rohingya. Non un singolo atto isolato, ma una politica coerente e protratta nel tempo.

Il precedente giurisprudenziale, tuttavia, è severo. Nei casi Bosnia c. Serbia e Croazia c. Serbia, la CIG ha adottato uno standard probatorio estremamente elevato, richiedendo che il genocidio fosse “l’unica inferenza ragionevole” possibile dai fatti accertati. Uno standard che, secondo molti giuristi, ha finito per svuotare di effettività la Convenzione del 1948, rendendo il genocidio un crimine giuridicamente quasi irraggiungibile. Non a caso, una delle grandi attese legate al caso Gambia c. Myanmar è la possibile “modernizzazione” di tale approccio, attraverso il riconoscimento che l’intento genocidario possa emergere da una combinazione di atti e politiche sistematiche.

Il procedimento assume così un valore che va ben oltre il caso Rohingya. È un laboratorio giuridico almeno per tre ragioni. In primo luogo, riafferma l’universalità dell’azione contro il genocidio: nessuna sovranità statale può schermare una violazione che riguarda l’intera comunità internazionale. In secondo luogo, mette in discussione lo standard probatorio finora adottato dalla Corte, aprendo la strada a una lettura più aderente alle forme contemporanee della violenza di massa. In terzo luogo, solleva il tema, sempre irrisolto, dell’esecuzione delle decisioni della CIG: la Corte non dispone di una “polizia internazionale”, ma una eventuale sentenza di condanna trasformerebbe definitivamente il regime birmano in un paria giuridico e politico, con effetti concreti su sanzioni, investimenti e riconoscimento diplomatico.

Non è un caso che questo procedimento venga osservato con estrema attenzione anche in relazione ad altri contenziosi in corso o potenziali, primo fra tutti Sudafrica c. Israele per i fatti della Striscia di Gaza. L’interpretazione che la CIG darà dell’intento genocidario, del ruolo delle misure cautelari e degli obblighi degli Stati parti della Convenzione è destinata a incidere direttamente su come il genocidio verrà invocato e giudicato in futuro.

La sentenza definitiva è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Qualunque ne sia l’esito, Gambia c. Myanmar segna già ora un passaggio storico: non solo per ciò che dice sul passato, ma per ciò che potrebbe dire, finalmente, sul futuro del diritto internazionale e sulla sua capacità di confrontarsi con i crimini più radicali del nostro tempo.

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