l governo introduce fermi preventivi, daspo urbani e zone rosse fondati sulla pericolosità presunta, non su fatti commessi. È una svolta nel diritto penale: la repressione viene anticipata, il controllo diventa ordinario. Il giudizio è netto: così la sicurezza scavalca la Costituzione e la libertà smette di essere un diritto.

Il nuovo decreto sicurezza segna un punto di svolta nel rapporto tra potere punitivo e libertà costituzionali, spostando l’asse dalla repressione del reato alla prevenzione del rischio. Leggerlo significa interrogarsi sul futuro dello Stato di diritto: garanzia delle libertà o amministrazione securitaria della società.

Il decreto sicurezza come paradigma di tensione costituzionale

Il decreto legge recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica (…) nonché di immigrazione e protezione internazionale”, insieme al disegno di legge collegato sulla sicurezza e la prevenzione del disagio giovanile, configura un completo ripensamento delle tecniche legislative in materia di ordine pubblico. Le norme sul fermo preventivo, sul daspo urbano, sulle zone rosse, sulle restrizioni alla vendita di coltelli e sull’annotazione separata in presenza di cause di giustificazione introducono poteri ampliati dell’autorità di polizia e del giudice penale a fronte di rischi percepiti per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Tali disposizioni si collocano al crocevia tra l’esigenza di tutela delle libertà collettive – come la sicurezza e l’incolumità pubblica – e la salvaguardia delle libertà individuali poste a base dello stato di diritto costituzionale. L’urgenza proclamata per la decretazione in materia penale, tuttavia, solleva questioni di legittimità costituzionale sin dal piano metodologico: la decretazione d’urgenza in materia penale esige casi straordinari di necessità e urgenza, difficilmente configurabili senza un’evidente emergenza generalizzata, come già osservato dalla Corte di Cassazione in analoghi precedenti e segnalato da giuristi critici.

In un quadro costituzionale che pone la libertà personale come valore primario (art. 13 Cost.) e la democrazia come sistema di libertà e diritti (art. 1 Cost.), l’ampliamento di poteri di trattenimento preventivo e di limitazioni a diritti fondamentali — come quello di riunione e di circolazione — richiede rigorose garanzie di legalità, proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo, pena l’effettiva erosione dei principi di uno Stato di diritto genuino.

Libertà individuali versus sicurezza pubblica: un equilibrio mai neutro

Nel linguaggio giuridico moderno, la protezione della sicurezza pubblica non può costituire di per sé un valore assoluto prevaricante sulle libertà fondamentali. Stante la formulazione del decreto, si delinea piuttosto un modello in cui la libertà è presumibilmente sacrificabile in funzione dell’ordine pubblico, anziché un modello in cui le libertà sono la regola e le restrizioni l’eccezione debitamente motivata e limitata.Il fermo preventivo di 12 ore – inteso come trattenimento in vista di manifestazioni sulla sola base di una valutazione di pericolo, anche desumibile da precedenti penali o dal possesso di oggetti potenzialmente offensivi – opera una compressione della libertà personale che tende verso strumenti di prevenzione piuttosto che di repressione ex post. Sebbene la comunicazione al pubblico ministero e la possibilità di rilascio siano formalmente previste, l’assenza di immediata e obbligatoria convalida giurisdizionale solleva serie perplessità in ordine alla compatibilità con il principio costituzionale di libertà personale come regola e detenzione come extrema ratio.

Analogamente, il daspo urbano e le zone rosse tendono a limitare diritti di circolazione e di partecipazione collettiva sulla base di condanne pregresse, ancorché gravi. Giuridicamente, questo tipo di dispositivi si avvicina a una pena accessoria preventiva: più che una misura di sicurezza individualizzata, esso assume la forma di una sanzione indiretta e permanente che incide sulla libertà di partecipazione alla vita pubblica — un’irritante commistione tra pene effettive e restrizioni amministrative. In diritto costituzionale comparato, l’idea di una “prevenzione preventiva” (preventive prevention) è generalmente oggetto di forte critica quando non è sorretta da meccanismi giurisdizionali indipendenti e da criteri molto restrittivi. Senza tali garanzie, la norma rischia di trasformare la libertà in sospetto permanente.

Diritto penale d’autore vs. diritto penale liberale

Nel modello del diritto penale liberale, la sanzione è legittima solo come reazione a un fatto tipico, offensivo e colpevole già realizzato: è il primato del fatto sul soggetto, della responsabilità sul sospetto. Il diritto penale d’autore, al contrario, sposta il baricentro dalla condotta concreta alla pericolosità presunta della persona, trasformando il giudizio penale in una prognosi sociale più che in una valutazione giuridica di responsabilità.La dottrina liberale classica e quella del neo-costituzionalismo giuridico — da Alf Ross a Luigi Ferrajoli — hanno insistito sul dovere degli ordinamenti democratici di contenere la deriva punitiva entro la reazione a fatti già consumati, riservando la prevenzione al diritto amministrativo e circondandola di controlli giurisdizionali rafforzati. Il decreto in esame, pur non negando formalmente principi come il giusto processo o l’obbligo di motivazione, tende però ad anticipare a monte l’intervento coercitivo, facendo penetrare logiche preventive dentro strumenti tipicamente penali. Ne deriva un progressivo avvicinamento a un diritto penale della pericolosità: non più soltanto “punire chi ha commesso un reato”, ma intervenire su chi potrebbe commetterlo, rischiando di erodere la distinzione tra libertà individuale e esigenza collettiva di sicurezza, senza un adeguato filtro giudiziario indipendente e rigoroso.Questo slittamento non è neutro sul piano costituzionale: esso rischia di indebolire il nesso tra colpevolezza e punizione, di ampliare la discrezionalità dell’autorità e di trasformare il diritto penale da garanzia contro il potere in tecnica di governo della devianza.

Dove va il progresso normativo?

L’azione normativa in corso evidenzia una tensione permanente tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela delle libertà fondamentali. Il decreto, nella sua configurazione attuale, tende a privilegiare strumenti preventivi e poteri discrezionali delle autorità di polizia. Un tale paradigma, se non bilanciato da garanzie giurisdizionali forti e da criteri di proporzionalità rigorosi, rischia di incrinare il tessuto dello Stato di diritto costituzionale, trasformando il diritto penale da strumento reattivo di tutela dei beni giuridici a strumento preventivo di controllo sociale. In un sistema giuridico che vuole ancorare l’autorità alle libertà, solo la piena rispondenza ai principi di legalità, di controllo giudiziario effettivo, e di proporzionalità può legittimare l’adozione di misure eccezionali che incidono su prerogative individuali fondamentali, pena la compromissione di quel diritto penale liberale che costituisce il nucleo centrale della tutela dei diritti nella nostra Costituzione.