L'Italia continua a rinviare l'adeguamento dell'ordinamento alle norme penali internazionali

La condanna di Almasri pronunciata da un tribunale libico richiama inevitabilmente un’altra questione: la responsabilità internazionale dell’Italia nella gestione del caso e, più in generale, il rapporto incompiuto del nostro Paese con la giustizia penale internazionale.

Nel gennaio 2025 Almasri era stato arrestato a Torino in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Libia. Le autorità italiane ne disposero però il rilascio e il successivo trasferimento in Libia senza procedere alla consegna alla Corte e senza una preventiva consultazione con l’Aia.

Per questa ragione la Camera preliminare della Corte penale internazionale ha accertato la violazione degli obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto di Roma, dichiarando l’Italia inadempiente. La questione è stata quindi trasmessa all’Assemblea degli Stati parte, l’organo politico che riunisce gli Stati aderenti alla Corte. Non si tratta di una procedura assimilabile alle infrazioni dell’Unione europea, né di un meccanismo dotato di sanzioni economiche o coercitive. La sua funzione è prevalentemente politica e diplomatica: accertare la mancata cooperazione, richiamare lo Stato ai propri obblighi internazionali e favorire il ripristino dei rapporti con la Corte.

In termini molto semplici, se l’Italia avesse dato esecuzione al mandato della Cpi e consegnato Almasri all’Aia, l’intero procedimento per inadempimento non sarebbe mai esistito.

La successiva condanna pronunciata da un tribunale libico aggiunge un elemento paradossale alla vicenda. Almasri dovrà infatti scontare una pena detentiva proprio in quel Paese nel quale, secondo le accuse formulate dalla Corte penale internazionale e da numerosi rapporti internazionali, avrebbe diretto o comunque gestito strutture nelle quali migranti e detenuti sarebbero stati sottoposti a torture, violenze e trattamenti inumani. Non è difficile immaginare che, dietro quelle stesse sbarre, possa incontrare persone che conservano un ricordo molto concreto dei metodi attribuitigli. Da questo punto di vista, il carcere della Cpi all’Aia sarebbe probabilmente stato un luogo più sicuro.

Esiste però un secondo profilo, meno discusso e forse più rilevante sul piano giuridico. L’Italia continua a non disporre di una disciplina organica dei crimini internazionali conforme allo Statuto di Roma. Si tratta di una lacuna che accompagna il nostro ordinamento da oltre vent’anni.

Il progetto elaborato dalla Commissione Palazzo-Pocar era stato concepito proprio per colmare questo vuoto, introducendo nel diritto interno una disciplina completa dei crimini internazionali: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. L’obiettivo non era semplicemente recepire definizioni elaborate a livello internazionale, bensì fornire alla magistratura italiana strumenti adeguati per perseguire fatti che, per gravità e dimensione, offendono l’intera comunità internazionale.

Qui entra in gioco il principio di complementarità, il pilastro sul quale si fonda l’intero sistema della Corte penale internazionale. La Cpi non nasce per sostituire i giudici nazionali. Interviene soltanto quando gli Stati non possono o non vogliono esercitare la propria giurisdizione. In presenza di una legislazione adeguata, è lo Stato a processare gli autori dei crimini internazionali; la Corte rappresenta una garanzia residuale contro l’impunità.

L’assenza di una normativa organica limita inevitabilmente la capacità dell’Italia di svolgere questo ruolo. Non si tratta di una questione accademica. Guerre, persecuzioni, deportazioni e crimini contro l’umanità non appartengono più soltanto ai libri di storia o a scenari lontani. Le grandi migrazioni, i conflitti contemporanei e la crescente mobilità delle persone rendono sempre più frequente la presenza sul territorio europeo di individui sospettati di avere partecipato a gravi violazioni del diritto internazionale.

Molti Stati hanno già adeguato i propri ordinamenti. L’Italia continua a rinviare. È legittimo chiedersi se tali ritardi siano dipesi anche da valutazioni politiche e da una certa diffidenza verso la giustizia penale internazionale emersa negli ultimi anni in diversi Paesi occidentali. Qualunque sia la risposta, il caso Almasri dimostra che il problema non è teorico. L’assenza di una legislazione completa sui crimini internazionali incide sulla credibilità internazionale dello Stato, sulla qualità della sua cooperazione giudiziaria e sulla sua capacità di assicurare che i responsabili dei crimini più gravi siano chiamati a risponderne davanti a un tribunale.

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