Il 24 settembre Benjamin Netanyahu è salito sul podio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in una situazione piuttosto singolare: davanti a lui non c’era soltanto una platea diplomatica largamente ostile (molti rappresentanti si sono alzati e hanno lasciato la sala quando ha iniziato a parlare, ndr), ma anche l’ombra di un mandato di arresto internazionale che porta il suo nome. Il mandato è stato emesso dalla Camera preliminare I della Corte penale internazionale il 21 novembre 2024. Non significa una condanna e Netanyahu non è stato dichiarato colpevole: la Corte ha ritenuto che esistessero «reasonable grounds to believe», cioè ragionevoli motivi per ritenere che fosse penalmente responsabile di crimini commessi a Gaza almeno dall’8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024. Le contestazioni riguardano il crimine di guerra della fame usata come metodo di guerra e quello della direzione intenzionale di attacchi contro la popolazione civile; sul versante dei crimini contro l’umanità, omicidio, persecuzione e altri atti disumani.
La Camera preliminare aveva inoltre respinto le obiezioni israeliane alla giurisdizione della Corte, ritenendo che la contestazione fosse prematura e richiamando la precedente decisione del 2021 sulla giurisdizione territoriale della Cpi sulla situazione in Palestina, che comprende Gaza e la Cisgiordania. Le questioni giurisdizionali hanno poi continuato il loro percorso processuale. Il mandato ha dunque un perimetro giudiziario molto preciso: la Camera preliminare ha ritenuto che esistessero ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu fosse penalmente responsabile dei crimini contestati. È proprio questa distinzione, spesso perduta nel linguaggio politico, che rende interessante ascoltare quello che il primo ministro israeliano ha detto all’Onu. Nel suo discorso Netanyahu, infatti, ha offerto anche qualcosa che in un’aula giudiziaria potrebbe essere chiamato, con molta prudenza, materiale da confrontare con le ipotesi accusatorie: dichiarazioni pubbliche di un capo di governo sulle finalità della guerra, sui mezzi impiegati, sul trattamento della popolazione civile e sulle responsabilità dello Stato che dirige.
La guerra come rivendicazione
Netanyahu parla continuamente al plurale: «abbiamo martellato Hamas», «abbiamo colpito duramente Hezbollah», «abbiamo annientato», «abbiamo combattuto», «abbiamo inviato milioni di Sms», «abbiamo effettuato milioni di telefonate», «abbiamo lanciato milioni di volantini». Naturalmente il pronome «noi» non costituisce una forma di responsabilità penale. È però politicamente significativo. Netanyahu descrive una guerra sottoposta alla direzione politica del governo e rivendica le operazioni militari come parte di una strategia complessiva. Dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, la questione decisiva riguarda come una guerra viene combattuta. Il principio di distinzione impone di distinguere in ogni momento tra combattenti e civili e tra obiettivi militari e beni civili. Gli attacchi indiscriminati sono vietati, così come quelli nei quali il danno previsto alla popolazione civile risulti eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. Dire, per esempio, che Hamas combatte all’interno di aree civili lascia intatto questo obbligo.
Gli scudi umani non cancellano i civili
Uno dei passaggi più importanti del discorso è quello nel quale Netanyahu sostiene che Hamas «usa i civili palestinesi come scudi umani», trasformando ospedali, scuole e moschee in centri di comando terroristici. La questione può essere verificata soltanto sulla base delle prove relative ai singoli luoghi e ai singoli attacchi. Anche qualora l’affermazione fosse provata, il problema giuridico rimarrebbe. Il diritto internazionale umanitario stabilisce che la presenza di un obiettivo militare in mezzo ai civili lascia in vigore gli obblighi di distinzione, proporzionalità e precauzione. Un ospedale non perde automaticamente la protezione accordata ai beni civili; la popolazione civile conserva la propria protezione anche quando si trova vicino a combattenti. La formula dello «scudo umano», quindi, non risolve la questione della liceità dell’attacco.
La fame e i due milioni di tonnellate
Ancora più interessante è l’auto difesa che Netanyahu costruisce contro l’accusa di usare la fame come arma. «Quale regime genocida consente la distribuzione di due milioni di tonnellate di cibo a Gaza?», domanda. E la domanda sembra retoricamente definitiva. Giuridicamente lo è molto meno. La fame come metodo di guerra è vietata dal diritto internazionale umanitario. La regola consuetudinaria è precisa: la fame della popolazione civile non può essere utilizzata per conseguire un obiettivo militare. Sono inoltre protetti gli oggetti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e deve essere consentito e facilitato l’accesso all’assistenza umanitaria. La quantità complessiva di cibo entrata in un territorio lascia quindi aperta la questione. Occorre sapere quanto cibo sia entrato, quando, attraverso quali valichi, in quali condizioni, quanto ne sia stato effettivamente distribuito e a chi, quali ostacoli siano stati frapposti alla sua distribuzione e quale fosse, nel frattempo, il fabbisogno della popolazione. Soprattutto, occorre stabilire se la privazione sia stata deliberatamente utilizzata come metodo di guerra. È precisamente su questo terreno che si colloca una parte centrale del mandato della Cpi. La Camera preliminare ha ritenuto esistenti ragionevoli motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant fossero responsabili del crimine di guerra della fame come metodo di guerra. La stessa Camera ha considerato la privazione di cibo, acqua, elettricità, carburante e forniture mediche in relazione anche ai crimini contro l’umanità contestati. Per questo il passaggio del discorso sull’enorme quantità di cibo dovrebbe essere trattato come un’affermazione suscettibile di verifica. Una verifica giudiziaria avrebbe strumenti assai più precisi della retorica di un’assemblea politica.
Gli Sms non sono un salvacondotto
Lo stesso vale per la parte nella quale Netanyahu ricorda che Israele avrebbe inviato «milioni di Sms», effettuato «milioni di telefonate» e lanciato «milioni di volantini» per avvertire la popolazione civile. Anche questa è una circostanza giuridicamente rilevante. Il diritto internazionale impone infatti di adottare tutte le precauzioni praticamente possibili per evitare o almeno ridurre al minimo le perdite civili. Gli avvertimenti possono costituire una di queste precauzioni. Un Sms, tuttavia, non rende automaticamente lecito un bombardamento. La domanda giuridica rimane: l’obiettivo era militare? L’attacco era diretto contro quell’obiettivo? Il danno prevedibile ai civili era eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto? Furono adottate tutte le precauzioni ragionevolmente possibili? Il diritto internazionale non funziona per assoluzioni cumulative: milioni di telefonate non compensano un attacco illegittimo, così come la presenza di un combattente in un edificio civile non trasforma automaticamente tutti gli altri occupanti in combattenti. Il passaggio più politico del discorso è forse anche quello più facilmente fraintendibile sul piano giuridico. «Israele non ha commesso un genocidio. Israele ha impedito un genocidio», dice Netanyahu. La prima proposizione non è una sentenza. La seconda neppure. La Corte internazionale di giustizia, nel procedimento promosso dal Sudafrica sulla Convenzione sul genocidio, non ha stabilito che Israele abbia commesso genocidio. La Corte ha però adottato misure provvisorie ritenendo necessario proteggere i diritti dei palestinesi di Gaza che la Corte ha ritenuto plausibili ai fini della Convenzione, imponendo a Israele di adottare misure per prevenire gli atti contemplati dall’articolo II e, in particolare, di garantire l’accesso all’assistenza umanitaria. Nel maggio 2024 ha inoltre ordinato a Israele di prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico al genocidio. È una distinzione molto importante, direi essenziale. La Corte non ha pronunciato una sentenza sul genocidio, mentre la Cpi procede individualmente contro persone fisiche per crimini internazionali diversi, fra cui crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
E poi c’è quella frase
C’è, alla fine, una frase che merita attenzione anche se non può essere trasformata automaticamente in un’accusa penale. Netanyahu ripete: «Non abbiamo altra scelta». La frase attraversa tutto il discorso. Era stata pronunciata da suo fratello Yoni prima della guerra del 1967 e diventa nel discorso una specie di formula politica: Israele combatte perché non ha alternative. Il diritto dei conflitti armati nasce precisamente per impedire che la necessità politica o militare diventi una clausola generale di esenzione. Avere una ragione per combattere significa comunque rispettare le regole sul modo di combattere. Questo vale per Hamas e vale per Israele. Vale per chi ha ucciso civili israeliani il 7 ottobre e vale per chi esercita il potere militare sulla popolazione di Gaza. Vale per gli ostaggi e vale per i civili palestinesi. È precisamente questo il senso del diritto internazionale umanitario: la guerra non sospende il diritto; è il momento nel quale il diritto diventa più necessario.
La Corte sotto sanzione
Il discorso di Netanyahu va però letto anche insieme a ciò che è accaduto alla Corte che lo ha chiamato a rispondere. Il 6 febbraio 2025 Donald Trump ha firmato l’Executive Order 14203, disponendo sanzioni contro la Cpi e contro persone che avessero partecipato alle sue attività nei confronti di cittadini statunitensi o israeliani. L’ordine definiva i mandati contro Netanyahu e Gallant «baseless» e qualificava l’azione della Corte come una minaccia alla sicurezza nazionale americana. Il 5 giugno sono stati sanzionati quattro giudici della Corte: Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza e Beti Hohler. Il 20 agosto è arrivato il turno di altri quattro funzionari, fra cui il giudice francese Nicolas Guillou, insieme alla giudice canadese Kimberly Prost e ai procuratori aggiunti Nazhat Shameem Khan e Mame Mandiaye Niang. Guillou presiedeva il collegio preliminare che aveva emesso i mandati contro Netanyahu e Gallant. Le sanzioni americane comportano il congelamento dei beni soggetti alla giurisdizione statunitense, il divieto di ingresso negli Stati Uniti e restrizioni per le persone e le imprese americane nei rapporti con i soggetti sanzionati. La Corte dovrebbe giudicare individui accusati dei crimini più gravi. I suoi giudici vengono a loro volta sottoposti a sanzioni da parte di uno Stato perché hanno esercitato la funzione giudiziaria prevista dal trattato istitutivo della Corte. Nel caso di Guillou, il rapporto causale è addirittura dichiarato. La vicenda non si è fermata alle sanzioni personali. Nel luglio 2026 il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato una campagna per smantellare la CPI e ha esercitato pressione sugli Stati che ne fanno parte perché ne abbandonino il sistema. L’obiettivo dichiarato è impedire alla Corte di operare, colpendo non soltanto i suoi funzionari ma anche la rete internazionale che le consente di funzionare. Il 18 agosto gli Stati Uniti hanno inoltre sanzionato la presidente della CPI Tomoko Akane e il senior trial lawyer Abdoulaye Seye. La nuova decisione è stata presentata da Washington come un ulteriore passo della campagna contro la Corte. Nel frattempo, Venezuela e Ciad hanno annunciato il ritiro dallo Statuto di Roma. È una conseguenza che merita attenzione anche sul piano tecnico: l’articolo 127 dello Statuto prevede che il recesso diventi efficace un anno dopo la notifica al depositario e lascia intatti gli obblighi sorti durante il periodo nel quale lo Stato era parte del trattato. La pressione americana contro la Corte è dunque diventata parte della vicenda Netanyahu.
Una domanda più semplice
Nel suo discorso Netanyahu ha dedicato molto spazio a spiegare come Israele ha condotto la guerra contro i gazawi. Ha detto di aver adottato misure per proteggere i civili: gli avvertimenti attraverso Sms, telefonate e volantini, l’ingresso a Gaza di grandi quantità di cibo, la campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Ha sostenuto inoltre che Hamas utilizza i civili come scudi umani e che gli attacchi israeliani sono rivolti contro combattenti e infrastrutture militari. Su questa base ha respinto l’accusa di genocidio e ha definito Israele, al contrario, impegnato a impedire un genocidio. Queste sue affermazioni possono e devono essere messe a confronto con le prove disponibili e con le regole del diritto internazionale umanitario. Il diritto penale internazionale dovrebbe accertare responsabilità sulla base delle prove, delle norme e delle garanzie processuali, senza lasciarsi determinare dalla simpatia per una parte, dall’orrore per i crimini dell’altra, dalla potenza della propaganda o dalla quantità di delegazioni che escono dall’aula quando qualcuno prende la parola. Per questo il problema non è soltanto sapere se Netanyahu abbia ragione quando dice che Israele «non ha altra scelta». Il problema, piuttosto, è sapere che cosa ha fatto Israele quando ha scelto di attaccare. E soprattutto se, nel farlo, abbia oltrepassato quelle linee che il diritto internazionale ha tracciato proprio per i momenti nei quali ogni governo è convinto di non avere altra scelta. La risposta, se arriverà, non sarà data all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Dovrà essere data in un’Aula di giustizia.
L’autore: Massimo Lensi ha pubblicato per Left il libro Il crimine dei crimini




