Dal decreto Caivano al piano Nordio, il governo rafforza la risposta repressiva e svuota la funzione educativa della pena. Così diminuiscono drasticamente le possibilità concrete di reinserimento dei ragazzi

La giustizia minorile italiana è stata a lungo considerata un’esperienza di particolare valore nel panorama europeo. La sua originalità risiede in una scelta giuridica e culturale precisa: riconoscere che chi commette un reato durante l’adolescenza si trova in una fase della vita diversa da quella dell’adulto e che questa differenza deve avere conseguenze sul modo in cui interviene lo Stato.

La responsabilità penale del minorenne non viene cancellata. Cambia il modo di accertarla, di valutarla e di intervenire sulle sue conseguenze. La personalità è ancora in formazione, le condotte possono essere legate a condizioni familiari e sociali difficili e le possibilità di cambiamento sono particolarmente ampie. La risposta della giustizia deve quindi tenere conto dell’età e delle prospettive di crescita della persona.

È un’impostazione che trova fondamento nella Costituzione. L’articolo 27 stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’articolo 31 impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a questo scopo. L’articolo 3, con il principio di uguaglianza sostanziale, richiama inoltre la responsabilità pubblica nel rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Da questi principi discende una conseguenza essenziale: la giustizia minorile non può essere la semplice riproduzione, in scala ridotta, di quella degli adulti. Deve possedere strumenti propri, capaci di coniugare l’accertamento della responsabilità con la tutela della personalità in formazione.

Un passaggio decisivo si compie nel 1988, con il decreto del presidente della Repubblica n. 448, che introduce una disciplina organica del processo penale a carico degli imputati minorenni, entrata in vigore l’anno successivo. La riforma si inserisce nel più ampio rinnovamento del processo penale italiano e attribuisce al procedimento minorile caratteristiche specifiche. Il decreto stabilisce che le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. L’accertamento giudiziario deve quindi considerare anche la situazione personale del ragazzo e le possibilità di costruire un percorso diverso da quello che lo ha condotto davanti al giudice.

Il sistema prevede strumenti che consentono di evitare, quando ne ricorrono i presupposti, gli effetti di un processo e di una condanna destinati a incidere negativamente sul futuro. Tra questi figurano il perdono giudiziale, l’irrilevanza del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova e le misure cautelari specifiche per i minorenni. La messa alla prova, in particolare, permette di sospendere il procedimento e di affidare al ragazzo un programma di responsabilizzazione e reinserimento. Se il percorso ha esito positivo, il reato si estingue. Non si tratta di indulgenza nei confronti di chi commette un reato. La responsabilizzazione è parte integrante di questo modello: il ragazzo deve confrontarsi con le conseguenze della propria condotta e acquisire gli strumenti per non ripeterla. Il processo, per quanto possibile, diventa così anche un’occasione per interrompere una traiettoria delinquenziale.

A questa impostazione si accompagna il principio della detenzione come extrema ratio. La custodia cautelare deve rispondere a presupposti rigorosi e la privazione della libertà non può diventare la soluzione ordinaria alle difficoltà educative o sociali. Il carcere minorile dovrebbe rimanere una risposta residuale, riservata alle situazioni nelle quali gli strumenti meno restrittivi risultino inadeguati. La stessa logica è presente nella disciplina dell’esecuzione penale. Il decreto legislativo n. 121 del 2018 ha definito un ordinamento specifico per l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, attribuendo rilievo alla responsabilizzazione, all’educazione, all’inclusione sociale e alla prevenzione della recidiva. Anche durante la detenzione devono essere costruite le condizioni per il ritorno alla vita libera.

Il quadro italiano si colloca, inoltre, nel solco della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 e degli altri strumenti internazionali che richiedono una giustizia attenta all’età, alla dignità e alle prospettive di reinserimento del minore. Questa concezione non si esaurisce nella distinzione anagrafica tra chi ha meno e chi ha più di diciotto anni. Riguarda anche i cosiddetti giovani-adulti, cioè coloro che hanno raggiunto la maggiore età, ma che possono continuare a essere interessati da percorsi di esecuzione penale minorile secondo le condizioni previste dalla legge. La giovane età, da sola, non determina l’applicazione di un regime particolare; quando ricorrono i presupposti normativi, però, la continuità del percorso educativo assume un rilievo decisivo. Il valore della giustizia minorile italiana consiste proprio in questo: riconoscere la responsabilità individuale senza considerare immutabile la persona che ha commesso il reato. Il suo obiettivo è impedire che una condotta penalmente rilevante diventi il destino di un’intera vita.

Dal decreto Caivano alla progressiva estensione della risposta penale

Negli ultimi anni questa impostazione è stata sottoposta a una crescente pressione. La risposta politica ai fenomeni di violenza giovanile si è progressivamente concentrata sull’inasprimento delle misure penali, sull’ampliamento delle possibilità di arresto e sulla riduzione degli spazi nei quali intervenire attraverso strumenti educativi alternativi alla detenzione. Il passaggio più significativo è il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, noto come decreto Caivano, convertito nella legge n. 159 del 2023. Il provvedimento nasce anche in seguito a gravi fatti di cronaca e dichiara di voler contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile. Accanto agli interventi sociali e alle disposizioni in materia di obbligo scolastico, introduce modifiche che rendono più severa la risposta penale nei confronti dei ragazzi. Il decreto interviene sulle misure di prevenzione e sull’ammonimento del questore, estendendone l’ambito di applicazione, e modifica la disciplina delle misure cautelari, ampliando in determinate condizioni la possibilità di ricorrere alla custodia in carcere. Incide inoltre sulla disciplina dei reati commessi dai minorenni e sulle condizioni per l’accesso ad alcuni strumenti processuali.

Il problema giuridico non consiste nell’affermare che ogni aggravamento delle conseguenze penali sia incompatibile con la giustizia minorile. La legge può prevedere misure più incisive in presenza di condotte gravi, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie processuali. La questione è un’altra: quale orientamento complessivo emerge quando la risposta alla criminalità giovanile viene affidata soprattutto all’espansione degli strumenti repressivi? Il decreto Caivano segna un cambiamento di prospettiva. Il disagio giovanile viene affrontato anche attraverso una maggiore anticipazione dell’intervento punitivo, mentre si rafforza il ricorso a misure restrittive della libertà. La giustizia rischia così di intervenire sempre più attraverso la coercizione, riducendo lo spazio riservato alla valutazione individuale e alla costruzione di percorsi alternativi.

A questo primo intervento si è aggiunta una sequenza di provvedimenti in materia di sicurezza pubblica. Il decreto-legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito nella legge n. 80 del 2025, si inserisce in una politica più ampia di rafforzamento degli strumenti penali e di controllo. Alcune sue disposizioni, come quelle riguardanti la nuova fattispecie di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, hanno conseguenze anche sul contesto detentivo nel quale possono trovarsi giovani condannati. Il dato da considerare è la continuità dell’indirizzo legislativo. L’intervento penale viene progressivamente esteso a fenomeni diversi, mentre la risposta detentiva acquista maggiore centralità. Nel campo minorile, questa tendenza si somma agli effetti del decreto Caivano, con il rischio di allontanare il sistema dalla sua originaria funzione educativa.

La trasformazione riguarda anche i giovani-adulti. Il confine dei diciotto anni separa la minore età dalla maggiore età, ma non cancella improvvisamente le condizioni personali che possono aver segnato il percorso di un ragazzo. Per questo l’ordinamento prevede, in presenza dei requisiti di legge, la possibilità di applicare la disciplina penitenziaria minorile anche a persone che hanno raggiunto la maggiore età. La continuità educativa è importante proprio nei casi in cui un giovane abbia iniziato un percorso giudiziario da minorenne e debba proseguirlo dopo il compimento dei diciotto anni. Un sistema che interrompe quel percorso o lo sostituisce con una risposta prevalentemente custodiale rischia di disperdere il lavoro svolto e di compromettere le possibilità di reinserimento.

Il problema non riguarda soltanto la quantità delle pene. Interessa la funzione attribuita al diritto penale. Se la legge interviene soprattutto per aumentare la probabilità della detenzione e rendere più difficile l’accesso a misure alternative, il carcere tende a trasformarsi da ultima risorsa in una risposta ordinaria alle condotte considerate allarmanti. Occorre ricordare che una misura cautelare interviene prima della condanna definitiva e deve rispondere alle esigenze previste dalla legge. Il ricorso alla custodia cautelare non può diventare un mezzo per dare una risposta simbolica all’opinione pubblica o per mostrare la fermezza delle istituzioni. La presunzione di non colpevolezza vale anche per il minorenne, così come valgono le garanzie che impediscono di confondere la gravità del fatto contestato con la necessità automatica della detenzione.

La stessa cautela deve accompagnare il ricorso agli strumenti di prevenzione. La sicurezza è un interesse pubblico legittimo, ma le misure che incidono sui diritti devono essere giustificate, proporzionate e sottoposte a controllo. La minore età rende particolarmente importante evitare che l’intervento pubblico produca un’etichetta destinata a condizionare il futuro di chi la riceve.

Il bilancio di questa stagione normativa deve essere valutato anche attraverso i suoi effetti concreti. I dati sulla popolazione detenuta negli istituti penali per minorenni mostrano una crescita significativa rispetto alla fine del 2022. Il 30 settembre 2026 i detenuti erano 557, contro i 381 registrati alla fine del 2022. Il numero, da solo, non dimostra che ogni singola modifica legislativa abbia prodotto un determinato effetto; segnala però una tendenza che richiede un’analisi seria delle politiche adottate e delle ragioni del ricorso crescente alla detenzione. Non basta invocare la sicurezza per considerare risolto il problema. Occorre chiedersi se l’aumento delle misure restrittive contribuisca davvero a ridurre la recidiva e a interrompere i percorsi di devianza. La giustizia minorile deve misurarsi con questi risultati, non soltanto con il numero degli arresti o con la capacità di dare una risposta immediata alla cronaca.

Le prospettive: più posti in carcere come risposta al disagio giovanile?

Le dichiarazioni pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio il 22 ottobre 2026, dopo gli arresti di minori seguiti agli scontri di piazza, delineano una precisa scelta politica. Di fronte a quella che il ministro ha definito una situazione nella quale è necessario «spedire dietro le sbarre questi minori violenti», la risposta prospettata è ampliare la capienza degli istituti penali per minorenni e valutare l’utilizzo di settori delle carceri per adulti. Nordio ha parlato dei «pochi fondi» disponibili e della necessità di trovare nuovi spazi detentivi.

Una considerazione istituzionale viene spontanea: al ministro della Giustizia compete l’amministrazione della giustizia, mentre l’ordine pubblico rientra nelle responsabilità del ministro dell’Interno. Pur considerando che le conseguenze penitenziarie e giudiziarie degli arresti rientrano nelle competenze di Nordio, la distinzione resta importante quando l’emergenza di piazza rischia di orientare le scelte sulla giustizia minorile. Garantire condizioni detentive adeguate è un dovere dell’amministrazione quando una persona viene privata della libertà per disposizione dell’autorità giudiziaria. La disponibilità di nuovi posti, però, apre una questione politica più ampia: quale modello di giustizia si intende perseguire? Investire sull’edilizia penitenziaria risponde a un’esigenza materiale; fare del carcere la risposta privilegiata alla devianza giovanile comporta una scelta di indirizzo, con conseguenze sul ruolo educativo della giustizia minorile.

Su questo punto è utile la ricostruzione pubblicata da Avvenire («Esame di piazza», di Luca Bonzanni, 24 ottobre). Secondo il quotidiano, un piano di ampliamento degli istituti penali per minorenni era già stato programmato prima degli ultimi disordini. Una nota del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, inviata ai sindacati il 9 ottobre, delineava interventi per ricavare 120 posti aggiuntivi in sette istituti. La capienza regolamentare dei diciannove IPM italiani era indicata in 686 posti: l’incremento previsto porterebbe il totale teorico a 806. La distinzione temporale è importante. Il piano non può essere presentato come una decisione nata esclusivamente in risposta agli arresti dei giorni scorsi. Le opere erano state programmate in precedenza, anche nel quadro delle politiche penitenziarie già avviate. Le dichiarazioni del ministro, però, attribuiscono all’ampliamento una funzione esplicita nel fronteggiare il ricorso crescente alla detenzione.

L’articolo di Avvenire riporta inoltre che al 30 settembre, come abbiamo ricordato, i detenuti erano 557, a fronte di una capienza regolamentare di 686 posti. Il dato nazionale corrispondeva quindi a un’occupazione complessiva inferiore alla capienza ufficiale. La situazione variava però da istituto a istituto: a Firenze risultavano 22 detenuti per 17 posti regolamentari, a Torino 48 per 46 e a Quartucciu 12 per 11. A Lecce i detenuti erano 12, esattamente quanti i posti previsti. Questi numeri consentono di precisare il problema. Non si può parlare di un sovraffollamento uniforme in tutti gli istituti, mentre in alcune sedi la capienza risulta già superata. Le condizioni locali, l’organizzazione dei servizi e la possibilità di assicurare percorsi individualizzati richiedono interventi specifici. Aumentare i posti può rispondere a esigenze materiali reali; non chiarisce, da solo, perché il numero dei ragazzi detenuti sia cresciuto e quale sia il modo più efficace per ridurlo.

La questione decisiva è dunque la finalità dell’ampliamento. Se nuovi spazi sono necessari per evitare condizioni detentive incompatibili con i diritti delle persone recluse, l’intervento va valutato sotto questo profilo. Se invece la disponibilità di nuove celle accompagna una politica che considera il carcere la risposta privilegiata al disagio giovanile, il rischio è di consolidare una tendenza già visibile nelle modifiche legislative degli ultimi anni. Ancora più problematica è l’ipotesi di destinare ai minori settori di istituti penitenziari per adulti. La separazione dei circuiti detentivi risponde a esigenze sostanziali di tutela. I minorenni hanno bisogni educativi e psicologici specifici e devono essere protetti dai rischi connessi alla convivenza con detenuti adulti. L’eventuale utilizzo di spazi diversi non può essere valutato soltanto in termini di capienza: occorre verificare l’adeguatezza dell’ambiente, la presenza di personale formato e la possibilità di garantire attività scolastiche, formative e trattamentali coerenti con l’età.

La detenzione minorile deve restare distinta da quella degli adulti anche nella sua organizzazione quotidiana. Una sezione separata sul piano amministrativo non basta, se mancano le condizioni per assicurare un trattamento effettivamente adeguato alla persona in formazione.Le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni che si occupano di minori e di esecuzione penale si concentrano proprio su questo aspetto: l’espansione della capacità detentiva rischia di diventare il corollario materiale di una politica che interviene sui problemi sociali attraverso la repressione. Anche l’Organismo Congressuale Forense, intervenendo dopo le dichiarazioni di Nordio, ha richiamato la necessità di non sacrificare il recupero dei giovani a un ricorso sempre più esteso alla detenzione.

Resta poi una domanda alla quale le dichiarazioni ministeriali non rispondono: quali risorse saranno destinate alla prevenzione e al reinserimento? Quanti educatori, psicologi e assistenti sociali saranno disponibili? Quali programmi saranno attivati per i ragazzi che hanno abbandonato la scuola o vivono in condizioni di grave marginalità? Quali strumenti verranno messi a disposizione dei servizi territoriali per accompagnare i giovani dopo l’uscita dall’istituto?La giustizia minorile non si esaurisce nell’amministrazione delle carceri. Dipende dalla qualità del lavoro svolto prima dell’ingresso in istituto e dalla continuità degli interventi durante e dopo la detenzione. Se si amplia la capienza senza rafforzare questi servizi, si rischia di investire soprattutto nella gestione della conseguenza, lasciando irrisolte le condizioni che hanno contribuito a produrla.

La demolizione della giustizia minorile

Il problema della giustizia minorile italiana non può essere ridotto alla necessità di affrontare episodi di violenza che suscitano allarme. Quegli episodi vanno accertati e, quando ne ricorrono i presupposti, sanzionati. Le vittime hanno diritto a tutela e giustizia. Le istituzioni devono garantire la sicurezza delle persone e degli spazi pubblici. Proprio per questo occorre distinguere la risposta ai singoli reati dall’orientamento generale della politica penale. Una politica pubblica si valuta anche in base alla sua capacità di prevenire la ripetizione dei comportamenti che intende contrastare. Nel caso dei minori, questo richiede una conoscenza delle condizioni personali e sociali che accompagnano i percorsi di devianza.La giustizia minorile nasce dalla consapevolezza che la risposta al reato deve considerare la persona e le sue possibilità di cambiamento. Quando il carcere acquista centralità e le misure educative vengono progressivamente ridimensionate, questa impostazione rischia di essere svuotata dall’interno, anche senza una formale abrogazione dei principi che la sostengono. È in questo senso che si può parlare di “demolizione” della giustizia minorile: una trasformazione graduale, realizzata attraverso interventi normativi che modificano il rapporto tra repressione ed educazione. Il modello originario resta scritto nelle leggi, mentre le condizioni concrete della sua applicazione possono allontanarsene.

Il rischio riguarda anzitutto il significato attribuito alla responsabilità penale. Un ragazzo che commette un reato deve rispondere della propria condotta, ma la giustizia deve anche interrogarsi sulle condizioni che possono favorire il ripetersi di quel comportamento. La sola detenzione può interrompere temporaneamente una condotta; non garantisce che il giovane acquisisca gli strumenti per evitarla in futuro. La permanenza in carcere può inoltre produrre effetti che contraddicono gli obiettivi dichiarati. L’interruzione dei percorsi scolastici e formativi, l’allontanamento dagli affetti e la perdita dei legami con il territorio possono rendere più difficile il reinserimento. Quando mancano programmi individualizzati e un accompagnamento adeguato all’uscita, la pena rischia di aggravare proprio quelle fragilità che dovrebbero essere affrontate.

Questo vale anche per i giovani-adulti. Il passaggio alla maggiore età non cancella automaticamente la vulnerabilità di chi ha vissuto un’adolescenza segnata da abbandono scolastico, precarietà familiare o marginalità sociale. La possibilità di proseguire percorsi di esecuzione penale minorile, nei casi previsti dall’ordinamento, risponde alla necessità di non interrompere bruscamente un lavoro educativo ancora in corso. Una politica che privilegia la custodia e trascura la continuità dei percorsi rischia di compromettere questa possibilità.

Esiste poi un problema di uguaglianza sostanziale. I ragazzi che dispongono di sostegno familiare, opportunità formative e reti sociali hanno maggiori possibilità di affrontare una difficoltà senza entrare in un circuito penale. Chi cresce in condizioni di marginalizzazione sociale può invece incontrare più facilmente le istituzioni attraverso il controllo e la repressione. La risposta penale, se non è accompagnata da interventi sociali adeguati, rischia così di incidere soprattutto sulle persone che dispongono di minori risorse per costruire un’alternativa. La sicurezza non si ottiene ignorando queste differenze. Una politica efficace deve saper distinguere tra situazioni diverse, individuare i fattori di rischio e intervenire prima che il reato diventi una condotta abituale. Scuola, servizi sociali, comunità educative e giustizia devono poter lavorare insieme. Quando questi strumenti sono assenti o insufficienti, la detenzione finisce per occupare uno spazio lasciato vuoto da altre istituzioni.

La crescita della popolazione detenuta minorile dovrebbe quindi indurre a una verifica delle politiche adottate. Occorre conoscere le caratteristiche dei ragazzi che entrano negli istituti, le ragioni dei loro ingressi, la durata della permanenza e gli esiti dei percorsi dopo la liberazione. Servono dati sulla recidiva e sulla capacità delle misure alternative di favorire il reinserimento. Senza questa valutazione, l’aumento dei posti rischia di diventare una risposta amministrativa a un problema che è prima di tutto giuridico e sociale. C’è infine una questione di cultura istituzionale. Il diritto penale può essere utilizzato per affrontare condotte che ledono beni giuridici e mettono in pericolo altre persone. Diventa però uno strumento inadeguato quando gli si chiede di risolvere fenomeni complessi come il disagio adolescenziale, la dispersione scolastica o la perdita di legami sociali. La legge può stabilire divieti e sanzioni; da sola non crea le condizioni per una crescita diversa.

La giustizia minorile italiana aveva costruito la propria identità proprio su questa consapevolezza. La sua funzione educativa non era un elemento accessorio, da utilizzare quando possibile e accantonare nelle fasi di emergenza. Costituiva il criterio con cui valutare la legittimità e l’efficacia dell’intervento penale nei confronti di una persona ancora in formazione.

Oggi quella scelta è messa in discussione da una politica che sembra misurare la propria efficacia soprattutto attraverso l’estensione delle misure restrittive e la disponibilità di nuovi posti detentivi. Le dichiarazioni del ministro Nordio rendono esplicita questa direzione, mentre il piano di ampliamento degli istituti ne mostra la dimensione materiale. Resta da dimostrare che questa impostazione sia in grado di ridurre la devianza e migliorare le condizioni di sicurezza nel lungo periodo. Dove sta andando la giustizia minorile, se la risposta prevalente ai problemi dei giovani diventa la costruzione di nuove celle? Quale spazio resta per la prevenzione, per la responsabilizzazione e per il reinserimento, quando l’emergenza di ordine pubblico orienta le scelte legislative?

Una società ha il diritto di difendersi dalla violenza. Ha anche la responsabilità di non trasformare gli errori commessi durante l’adolescenza in una condanna anticipata al fallimento. La giustizia minorile è nata per tenere insieme queste due esigenze. Smantellarne progressivamente la specificità significa rinunciare a una conquista giuridica e a uno strumento di tutela della collettività. Il carcere può essere necessario in singoli casi. Farne l’orizzonte della giustizia minorile vuol dire, invece, ridurre il futuro dei giovani alla pena che stanno scontando. E una giustizia che smette di interrogarsi sul futuro di chi giudica finisce per rinunciare a una parte essenziale della propria funzione.

l’autore: Massimo Lensi è autore del libro Il crimine dei crimini, edito da Left. E’ appena uscito il suo nuovo libro Meno carcere più diritto (pubblicato da I Libri di Mompracem)