Il cosiddetto Board of Peace per Gaza viene presentato come una proposta di gestione “temporanea” del conflitto e della ricostruzione della Striscia, attraverso un organismo internazionale o para-internazionale incaricato di amministrare il territorio, garantire sicurezza e avviare una transizione politica. Nella versione fatta circolare nell’area trumpiana, il Board si configura come una sorta di autorità esterna, sostenuta politicamente e militarmente dagli Stati Uniti e da alcuni alleati, con poteri ampi: controllo del territorio, gestione delle risorse, supervisione della sicurezza, fino alla riorganizzazione delle istituzioni locali. L’argomento dichiarato è quello classico: Gaza sarebbe incapace di autogovernarsi, prigioniera di attori “terroristici”, e dunque bisognosa di una tutela straordinaria per il bene dei civili e della stabilità regionale.
Il problema è che questa costruzione, già fragile sul piano politico, è giuridicamente debolissima. Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, il primo nodo è la violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, che non è una formula retorica ma una norma cardine dell’ordinamento internazionale contemporaneo, sancita dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2), dai Patti ONU del 1966 e ribadita in una sterminata giurisprudenza e prassi. Gaza, al netto della sua tragica frammentazione e della condizione di occupazione di fatto, non è una terra nullius né un territorio privo di soggetto politico. Sostituire la volontà del popolo palestinese con un Board imposto dall’esterno equivale a negare in radice quel diritto, mascherando l’espropriazione politica sotto il linguaggio della tutela.
C’è poi il tema dell’occupazione e dell’amministrazione dei territori. Il diritto internazionale conosce forme di amministrazione internazionale (si pensi a Timor Est o al Kosovo), ma esse sono state costruite, almeno formalmente, all’interno di un quadro multilaterale legittimato dal Consiglio di Sicurezza ONU, con un mandato definito, temporaneo e orientato all’autodeterminazione finale. La proposta trumpiana, invece, nasce e vive fuori da questo perimetro: non prevede un mandato ONU, non è il frutto di una decisione collettiva della comunità internazionale e non indica un percorso credibile verso la restituzione della sovranità. In altre parole, non è “international administration”, ma una forma di amministrazione eterodiretta, politicamente unilaterale e giuridicamente opaca.
Ancora più grave è la rimozione del contesto giuridico esistente. Gaza non è un problema “neutro” di sicurezza o governance, ma un territorio coinvolto in un conflitto armato prolungato, con accuse gravi e documentate di crimini di guerra e, secondo molti, di crimini contro l’umanità e genocidio compiuti dall’esercito israeliano. Proporre un Board of Peace senza affrontare il nodo della responsabilità internazionale significa operare una rimozione consapevole del diritto penale internazionale: si congela il diritto per sostituirlo con una soluzione amministrativa, come se la pace potesse essere costruita sospendendo la giustizia. È un rovesciamento pericoloso: non la pace come esito del diritto, ma la pace come pretesto per metterlo tra parentesi.
Se ci spostiamo sul piano del diritto costituzionale italiano, le criticità non diminuiscono, anzi. L’articolo 11 della Costituzione è spesso citato in modo rituale, ma qui entra in gioco nella sua sostanza: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e consente limitazioni di sovranità solo in condizioni di parità con gli altri Stati e per la pace e la giustizia fra le Nazioni. Appoggiare o partecipare a un Board imposto da una potenza egemone, privo di base ONU e funzionale alla gestione politica di un territorio occupato, difficilmente può essere ricondotto a una “limitazione di sovranità in condizioni di parità”. Si tratterebbe piuttosto di una adesione a una architettura di potere asimmetrica, che usa il lessico della pace per consolidare rapporti di forza.
C’è anche un profilo costituzionale più sottile ma decisivo: l’idea che la pace possa essere garantita sospendendo o aggirando il diritto è radicalmente incompatibile con una Costituzione che fonda la Repubblica sul principio di legalità, sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla centralità della persona. Una soluzione come il Board of Peace per Gaza presuppone, implicitamente, che i diritti collettivi e individuali dei palestinesi possano essere temporaneamente compressi o messi “in gestione” da altri, in attesa di tempi migliori. È una logica emergenziale che il nostro ordinamento conosce bene e guarda con sospetto, perché storicamente è sempre lì che il diritto smette di essere limite e diventa strumento.
In definitiva, il Board of Peace per Gaza non è debole solo perché politicamente controverso, ma perché giuridicamente fondato su una rimozione: quella del diritto internazionale come sistema di regole vincolanti e non come repertorio opzionale. È una proposta che “parla” di pace ma pensa in termini di amministrazione, che evoca la sicurezza ma cancella la responsabilità, che promette transizione ma nega l’autodeterminazione. E proprio per questo, più che una soluzione, assomiglia a un precedente pericoloso: l’idea che, quando il diritto diventa scomodo, lo si possa mettere in pausa in nome di una pace decisa altrove.
foto Gaza wikipediacom




