La guerra tra Russia e Ucraina non è soltanto un conflitto armato nel cuore dell’Europa. È, prima ancora, una crepa nel sistema giuridico internazionale costruito dopo il 1945. Se la Carta delle Nazioni Unite ha posto il divieto dell’uso della forza come architrave dell’ordine globale, l’invasione russa del 24 febbraio 2022 ha riportato al centro la domanda più radicale del diritto internazionale pubblico: cosa resta del divieto di aggressione quando uno Stato potente decide di violarlo apertamente?
Il punto di partenza: il divieto dell’uso della forza
L’articolo 2, paragrafo 4, della Carta Onu vieta l’uso della forza nelle relazioni internazionali, salvo due eccezioni: la legittima difesa (art. 51) e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso dell’invasione dell’Ucraina. Le giustificazioni russe – dalla protezione delle popolazioni russofone alla pretesa “autodifesa preventiva” rispetto all’espansione della Nato – non trovano fondamento nel diritto positivo vigente, che non ammette forme unilaterali di intervento armato al di fuori delle ipotesi espressamente previste. Sul piano del diritto internazionale pubblico, l’atto russo integra dunque una violazione grave del divieto di aggressione. La risoluzione dell’Assemblea generale Onu del marzo 2022 ha qualificato l’azione come aggressione, ribadendo un principio che sembrava consolidato: l’integrità territoriale degli Stati non è negoziabile.Eppure il diritto internazionale vive strutturalmente nella tensione tra norma e potere. La Russia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza e dispone del diritto di veto. Può paralizzare ogni risposta coercitiva collettiva. Il sistema di sicurezza collettiva si inceppa esattamente nel punto in cui dovrebbe reagire.
Dalla responsabilità dello Stato alla responsabilità penale individuale
È qui che entra in gioco il diritto penale internazionale. Se il diritto internazionale classico sanziona lo Stato, l’eredità di Norimberga – recepita e sistematizzata dallo Statuto di Roma del 1998 – colpisce gli individui. Non “la Germania”, ma Göring. Non “lo Stato aggressore”, ma chi assume decisioni criminali. Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto contro Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, e contro Maria Lvova-Belova, Commissaria presidenziale per i diritti dell’infanzia. L’accusa riguarda il crimine di guerra di deportazione e trasferimento illecito di minori ucraini dai territori occupati verso la Federazione Russa, in violazione delle Convenzioni di Ginevra.Nel 2024 la Cpi ha richiesto ulteriori mandati nei confronti di alti responsabili militari russi, tra cui Sergei Shoigu, allora ministro della Difesa, e Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore, in relazione ad attacchi contro infrastrutture civili ed energetiche, qualificati come crimini di guerra.Il punto giuridicamente decisivo è questo: la Corte non processa “la guerra in sé”, ma specifici crimini previsti dallo Statuto di Roma – crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e, in determinate condizioni, il crimine di aggressione. La competenza nel caso ucraino si fonda sulla dichiarazione di accettazione della giurisdizione presentata da Kiev ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, dello Statuto, pur non essendo l’Ucraina Stato parte.La Russia non è parte della Cpi e ha reagito con durezza. Il Comitato Investigativo russo ha aperto procedimenti penali contro il Procuratore della Corte e contro i giudici che hanno emesso i mandati, inserendone alcuni nelle liste dei ricercati. Alla giustizia internazionale si è risposto con l’attivazione di una giurisdizione penale nazionale a fini di ritorsione politica. Una torsione che conferma quanto il diritto penale internazionale resti privo di un autonomo braccio esecutivo e dipenda, in ultima istanza, dalla cooperazione degli Stati.
Il crimine di aggressione: il nodo irrisolto
Resta però fuori dalla portata immediata della Cpi il crimine di aggressione, definito come la pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione di un atto di aggressione che costituisca una manifesta violazione della Carta Onu. Dopo l’emendamento di Kampala del 2010, la Corte può esercitare giurisdizione su tale crimine solo nei confronti di Stati parte che abbiano accettato espressamente la relativa competenza. Né la Russia né l’Ucraina rientrano in questo meccanismo.
Per questo motivo, l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione europea e – almeno nella fase iniziale – degli Stati Uniti, ha promosso l’istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Un tribunale ad hoc, sul modello di Norimberga, fondato su un accordo multilaterale o su un’iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Qui il discorso diventa insieme tecnico e politico. Norimberga fu possibile perché la Germania era stata sconfitta militarmente e sottoposta a occupazione. Oggi si prospetta il giudizio nei confronti del capo di Stato in carica di una potenza nucleare. La questione delle immunità personali (ratione personae) torna centrale: un tribunale internazionale può superarle? La giurisprudenza tende a riconoscere che le corti internazionali propriamente dette possano derogare alle immunità dei capi di Stato in carica; più problematica è la posizione di un tribunale “ibrido” o “speciale”, la cui base giuridica potrebbe essere oggetto di contestazione.
L’eredità di Norimberga e i suoi limiti
Norimberga ha introdotto un principio rivoluzionario: l’aggressione è il “crimine supremo”, perché contiene in sé il seme di tutti gli altri. Ma la sua applicazione contemporanea incontra ostacoli strutturali. Il diritto internazionale penale è universale nelle aspirazioni, selettivo nella prassi. Dipende dalla cooperazione degli Stati. E la cooperazione si arresta dove comincia l’interesse geopolitico vitale.
La guerra in Ucraina mostra in modo quasi paradigmatico questa tensione. Da un lato, un attivismo giudiziario senza precedenti nei confronti di un capo di Stato di una grande potenza; dall’altro, l’impossibilità concreta di eseguire i mandati fintanto che Putin rimane in territorio russo o si reca in Stati che non intendono cooperare.
Considerazioni conclusive
Dal punto di vista strettamente giuridico, il sistema ha reagito: ha qualificato l’aggressione, ha aperto indagini, ha emesso mandati. Dal punto di vista dell’effettività, resta sospeso tra dimensione simbolica e capacità coercitiva.
E tuttavia la forza del diritto internazionale non risiede soltanto nella possibilità di arrestare. Risiede anche nella capacità di qualificare giuridicamente i fatti, di nominare le condotte, di costruire memoria normativa. Chiamare “deportazione” una deportazione, “crimine di guerra” un attacco contro civili, “aggressione” un’invasione.
In questo senso, la guerra tra Russia e Ucraina segna un passaggio storico: il ritorno del conflitto interstatale su larga scala in Europa e, insieme, il tentativo di riaffermare l’idea che anche il potere sovrano più armato non sia sottratto, almeno in linea di principio, al giudizio del diritto.
Se Norimberga aveva inaugurato la responsabilità penale dei leader, l’Ucraina ne rappresenta l’evoluzione incompiuta: un diritto che esiste, che osa, ma che non ha ancora realizzato una piena coincidenza tra legalità e forza. Ed è forse qui che si gioca la partita più decisiva: non soltanto sul terreno militare, ma nella credibilità futura dell’ordine giuridico internazionale.
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