C’è un piccolo dettaglio in queste elezioni regionali: il fatto che il neoeletto Governatore della Campania Vincenzo De Luca non sia eleggibile.
Un dettaglio, per carità, come quella condanna a un anno e due mesi per abuso d’ufficio che lo motiva. Bazzecole che il premier Renzi ha già dichiarato che sanerà senza problemi. Intoppi. Un po’ come le “irrispettose” dichiarazioni del presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi: cosa volete che sia se fra i 27 nomi di personaggi impresentabili che rendono il partito a sua volta impresentabile, figuri anche lui, Vincenzo De Luca, candidato alla gestione politico amministrativa di un’intera regione? Sono fatti accaduti 17 anni fa, suvvia. Una seccatura di cui non vale nemmeno la pena parlare.
Però la Cassazione la sua l’avrebbe detta: la sospensione di almeno 18 mesi è automatica e immediata, non ci sono margini di discrezionalità su tempi e procedure. Ed è bene che qualcuno dica a Matteo Renzi che non è propriamente un’opinione, quella della Cassazione. Ma applicazione della legge. Quella legge Severino, Renzi ricorderà, la n.190 del 6 novembre 2012, per la precisione. Stando all’articoli 7 e 8 del decreto attuativo 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi:
- Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale […] coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva […]per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
- L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle suddette condizioni è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
Non è una condanna definitiva, si dirà. Siamo uno stato garantista. Vero. E dunque ecco l’articolo 8: Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7 […] coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7.
Quindi puoi essere eletto, fare campagna elettorale e poi tornare (momentaneamente) a casa: scusate, ci abbiamo provato. De Luca viene eletto, e tempo di darne comunicazione a Prefetto e ministero degli Interni, che a sua volta lo ricomunica al Consiglio regionale, e se ne torna a casa. Almeno fino al pronunciamento del giudice ordinario che, sulla base del ricorso dell’ex sindaco di Salerno, deciderà se lasciarlo al suo posto. Nella migliore delle ipotesi (per De Luca), in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla legge Severino previsto per il prossimo ottobre.
Intendiamoci però: «Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale», quindi pagheremo comunque uno stipendio (seppur ridotto), al neoeletto e neosospeso governatore. Ma questo è naturalmente solo un altro dettaglio e soprattutto un altro discorso.
Lasciando perdere i commenti («La legge non si applica a chi è eletto per la prima volta» , secondo De Luca, e «La sentenza della Cassazione nella sostanza non cambia nulla», stando all’interpretazione del ministro Boschi per la quale «secondo l’applicazione della legge Severino De Luca è candidabile ed eleggibile»), di cui il diritto non si occupa e non si cura, la sospensione sembra ineluttabile.
Quali sono le possibilità per risolvere questo fastidioso intoppo? A norma di legge, serve specificarlo. Perché ignorarla o eluderla, la legge, potrebbe comportare un’omissione di atti d’ufficio per il Presidente del Consiglio. Quindi, non si può.
Il giudice ordinario potrebbe dunque:
- decidere di non reintegrarlo, e quindi via a nuove elezioni.
- reintegrarlo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale (e intanto chi governa la Regione? Qui siamo sicuri che ci si potrà sbizzarrire in architetture giuridico-istituzionali, come per esempio un decreto a integrazione della Severino che deleghi la guida vicaria della regione a qualcuno che non è stato nominato dal governatore sospeso, come spiega l’avvocato amministrativista Gianluigi Pellegrino all’Huffington).
- emettere un provvedimento di sospensione cautelare (confermando la sospensione decretata dal governo in applicazione della legge Severino) e decidere nel merito dopo la pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale della legge.