Gravi violenze fatte passare per liti in famiglia, sconti di pena per mariti stupratori, donne trattate come provocatrici e bugiarde sia al momento di prendere in carico la denuncia che in tribunale. La cosiddetta vittimizzazione secondaria resta un grave problema - non solo culturale - da risolvere

Il mese scorso la corte di Strasburgo ha comunicato al governo italiano le considerazioni sulle iniziative assunte in materia di violenza di genere a seguito della sentenza di condanna “Talpis contro Italia” del 2017 da cui emerge che la violenza nei confronti delle donne è un fenomeno ancora poco perseguito e che la risposta giudiziaria è inadeguata.

Le donne non hanno accesso alla giustizia. Eppure questi ultimi cinquanta anni, grazie al movimento delle donne, sono stati caratterizzati da importanti mutamenti legislativi e passi in avanti che hanno segnato la storia del nostro Paese sul tema dei diritti e libertà delle donne in particolare nella relazione uomo donna: da un sistema che fino al 1963 legittimava lo ius corrigendi del marito sulla moglie, che prevedeva la potestà genitoriale e la patria potestà abolita solo nel 1975 e che legittimava il delitto d’onore abolito nel 1981, che considerava il reato di violenza sessuale quale crimine contro la moralità e non contro la persona fino al 1996, da un processo che di fatto trasformava la vittima in imputata, siamo arrivati oggi, a costruire un impianto di strumenti giuridici che considerano la violenza maschile contro le donne una violazione dei diritti umani (Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia nel 2014) nonché riconoscono la persona offesa da questi crimini meritevole di attenzione e di protezione (Direttiva dell’Unione europea sui diritti della vittima). Da ultimo la legge n.69/del 2019 (Codice rosso) ha apportato in attuazione delle leggi internazionali, ulteriori modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, a garanzia della tutela dei diritti e delle libertà delle donne che decidono di ribellarsi alla violenza maschile e denunciano il crimine subito.

Senz’altro il nostro ordinamento attualmente si presenta idoneo a reprimere il fenomeno, integrato dalle fonti internazionali e di diritto europeo direttamente applicabili nel nostro Paese in base all’obbligo di interpretazione conforme ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione così come ribadito anche dalla sentenza di Cassazione a sezioni unite del gennaio 2016. Un sistema adeguato a proteggere le vittime e a prevenire quell’escalation della violenza di cui l’uccisione della donna rappresenta l’apice. Il femminicidio infatti è l’estremo atto punitivo ideato e programmato nel contesto di una azione maltrattante o persecutoria commessa dal partner o ex partner.
Parlo di un sistema astrattamente idoneo a contrastare il fenomeno, perché il nodo problematico è la non attuazione delle leggi perché compromessa dalla diffusione di stereotipi e pregiudizi sessisti contro le donne anche in sede giudiziaria che occultano i fatti di violenza, ne minimizzano la…

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L’autrice: L’avvocata M. Teresa Manente è responsabile dell’Ufficio legale dell’Associazione Differenza Donna

L’articolo prosegue su Left del 20-26 novembre 2020

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