Non avrei mai immaginato di dover scrivere di compensi per gli avvocati coinvolti nelle procedure di rimpatrio volontario assistito (Rva) alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza 2026. L’introduzione dell’articolo 30‑bis ha mutato in modo problematico il ruolo dell’avvocato dell’immigrazione, collocandolo a metà strada tra consulente legale e “agente di viaggio”. La norma prevede un compenso forfettario – indicativamente tra 615 e 625 euro – attribuito al legale che assiste lo straniero nella procedura di rimpatrio, ma con una condizione sospensiva decisiva: il pagamento è dovuto soltanto al verificarsi dell’effettiva partenza.
Sul piano formale, ogni prestazione professionale merita un onorario. Il punto critico è che il diritto alla retribuzione sia subordinato all’esito amministrativo-politico (la partenza). Ciò crea un conflitto di interessi strutturale: l’avvocato potrebbe essere indotto a favorire o accelerare il rimpatrio anche quando sussistono elementi validi per proporre ricorsi o per richiedere protezione internazionale. In tal modo la deontologia forense – che impone al difensore di operare esclusivamente nell’interesse del cliente – è gravemente compressa, poiché l’incentivo economico pubblico orienterebbe la strategia difensiva non verso la tutela dei diritti, ma verso la realizzazione dell’esito che garantisce il compenso.
Il quadro peggiora osservando il meccanismo amministrativo di erogazione: il decreto affida al Consiglio nazionale forense la gestione dei fondi e il pagamento dei singoli legali. Contestualmente, il pacchetto normativo restringe l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per chi impugna decreti di espulsione o dinieghi d’asilo. Il messaggio politico è chiaro e inquietante: difendere il diritto a restare comporta ostacoli e incertezze retributive; favorire il rimpatrio comporta un premio economico, ma solo se la partenza si concretizza. Questa disparità di trattamento rischia di trasformare la consulenza legale in una prestazione condizionata dall’interesse finanziario dello Stato piuttosto che guidata dall’obbligo di tutela giuridica del singolo.
Dal punto di vista giuridico costituiscono evidenti profili di criticità costituzionale e sovranazionale. La norma sembra in contrasto con l’art. 24 Cost., che tutela il diritto di difesa «inviolabile in ogni stato e grado» del procedimento: un compenso legato all’esito della partenza compromette la libertà e l’efficacia della difesa, poiché potrebbe scoraggiare l’esperimento di rimedi giurisdizionali utili o necessari. Violerebbe altresì l’art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza e ragionevolezza, introducendo una disparità irragionevole rispetto ad altri professionisti patrocinati dallo Stato il cui compenso non dipende dall’aderenza a obiettivi politici. Infine, si pongono rilevanti questioni ai sensi dell’art. 111 Cost. sul giusto processo: la terzietà e indipendenza del difensore rispetto alla controparte statale costituiscono presupposti essenziali del processo equo; trasformare l’avvocato in “facilitatore dell’allontanamento” ne mina l’integrità.
Analoghe criticità emergono sul piano del diritto europeo e internazionale. La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (art. 47) garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; l’orientamento economico dell’assistenza legale verso il rimpatrio riduce l’effettività del ricorso e la neutralità del consulente. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6, richiede che l’assistenza legale sia “reale ed effettiva”: un sistema che genera un conflitto di interessi fra l’avvocato e il cliente rischia di rendere tale assistenza solo apparente. Infine, il principio di non‑refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e ribadito dalla Cdfue (art. 19) impone di non respingere persone verso rischi reali di persecuzione o trattamenti inumani: la pressione economica sul legale, finalizzata a ottenere la partenza, potrebbe comportare omissioni nell’accertamento dei rischi nel paese d’origine e quindi violazioni indirette del divieto di respingimento.
Per fornire un esempio concreto: un richiedente asilo con elementi di rischio non ancora pienamente valutati potrebbe essere persuaso, anche involontariamente, a rinunciare al ricorso perché l’avvocato teme di perdere il compenso se la partenza viene rimandata. In questo scenario la consulenza cesserebbe di essere neutrale e informativa e diverrebbe uno strumento che orienta la scelta verso il rimpatrio, indebolendo la protezione dei diritti fondamentali.
In conclusione, subordinare il compenso dell’avvocato all’esito della partenza compromette l’indipendenza della difesa, crea un conflitto di interessi strutturale e contrasta con principi costituzionali ed internazionali che garantiscono un’assistenza legale libera, effettiva e imparziale. Se approvata in questi termini, la norma rischia di generare numerosi ricorsi per incostituzionalità e contenziosi davanti alle giurisdizioni europee per le violazioni degli standard di protezione dei diritti fondamentali. È pertanto necessario riconsiderare il meccanismo retributivo previsto, assicurando che il compenso professionale sia correlato alla prestazione legale effettivamente resa e non subordinato a un risultato amministrativo che può compromettere la tutela giurisdizionale dei diritti.
L’autore: Vincenzo Musacchio, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Riacs di Newark, è noto per il suo impegno nella lotta alle mafie e per la sua attività di formazione in ambiti riguardanti la cultura della legalità. Ha insegnato diritto penale in diverse università italiane e presso l’Alta scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in Roma. Attualmente tiene corsi negli Stati Uniti, insegnando tecniche di indagine antimafia a membri delle forze di polizia, inclusa la Polizia Metropolitana di New York. È ricercatore indipendente e membro ordinario dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute (Rusi) di Londra.
Foto di Joseph Lockley su Unsplas
L’autore: Vincenzo Musacchio è docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Riacs di Newark (USA)




