Il diritto penale sta tornando a pratiche che richiamano il più rigido oscurantismo giuridico: si può parlare, senza esagerazione, di una vera «aberrazione giuridica». La nuova legge generale sulla pena di morte e l’istituzione del tribunale speciale per i fatti del 7 ottobre accaduti a Gaza rappresentano una compressione grave dei principi fondamentali che caratterizzano un sistema penale democratico e rispettoso dello Stato di diritto. In primo luogo, è del tutto inaccettabile la previsione di applicare la pena capitale in via retroattiva agli eventi del 2023. Ciò distrugge il principio di irretroattività della legge penale, cardine dei sistemi liberali volto a tutelare la prevedibilità della norma e la certezza del diritto. La retroattività non è una mera questione formale: espone imputati e difensori a continui mutamenti delle regole processuali e sostanziali e mina la fiducia nelle garanzie processuali.
Il Parlamento ha stabilito che il nuovo tribunale speciale giudicherà i detenuti sulla base della legge sulla prevenzione del genocidio del 1950. Si tratta di una scelta giuridicamente problematica: una norma concepita storicamente per un contesto post-Olocausto è ora ricollocata per perseguire reati connotati da dinamiche politiche e militari totalmente diverse. Questo adattamento rischia di forzare categorie giuridiche non appropriate al caso concreto, con conseguenze imprevedibili sul piano probatorio e interpretativo.
Sotto il profilo probatorio, la normativa introduce un’ampia flessibilità nell’ammissibilità delle prove, discostandosi dagli standard ordinari di tutela dell’imputato. Da giurista, segnalo il rischio concreto che il tribunale possa convalidare confessioni ottenute in regime di detenzione dura o di isolamento prolungato, attenuando i filtri giuridici contro i trattamenti coercitivi. Anche pratiche come l’uso di prove raccolte sotto pressione psicologica o fisica, la limitazione dell’accesso al difensore in fasi cruciali e la scarsa trasparenza nelle modalità di raccolta delle dichiarazioni rendono il sistema vulnerabile ad abusi e a condanne fondate su elementi di dubbia attendibilità. La definizione legislativa dei reati di terrorismo presenta un profilo discriminatorio: la formulazione della norma esclude esplicitamente i cittadini israeliani, applicandosi de facto ai palestinesi dei territori occupati e di Gaza. Si crea così un doppio binario giuridico basato su criteri nazionali ed etnici, incompatibile con il principio costituzionale e internazionale di uguaglianza davanti alla legge e con divieti di discriminazione. Tale distinzione istituzionalizza disparità di trattamento che possono configurare violazioni dei diritti fondamentali.
Proceduralmente, l’assenza dell’obbligo di unanimità per infliggere la pena capitale costituisce un criterio assurdo rispetto agli standard delle democrazie occidentali in cui la pena di morte — quando prevista — richiede decisioni unanimi o garanzie processuali straordinarie. Qui la condanna a morte potrà essere decretata dalla maggioranza semplice del collegio: una soglia che non garantisce adeguatamente il carattere eccezionale e irreversibile della pena estrema. La trasmissione pubblica e in diretta streaming dei momenti chiave del processo introduce inoltre profili di rischio significativi. Se da un lato la pubblicità del processo è un principio essenziale, dall’altro la spettacolarizzazione di fasi sensibili può trasformare l’aula in uno strumento di populismo penale, pregiudicando la presunzione di innocenza, la sicurezza degli imputati e l’imparzialità dei giudici. La diretta televisiva aumenta la pressione dell’opinione pubblica sul corso del processo, compromettendo la serenità e l’autonomia decisionale del collegio.
A livello internazionale, le ricadute saranno pesanti. Israele è storicamente stato tra i Paesi che hanno votato e co-sponsorizzato risoluzioni internazionali per una moratoria sulla pena di morte. Questo cambiamento di rotta mina la sua credibilità nelle sedi multilaterali. È prevedibile che istituzioni europee e organismi internazionali rivaluteranno i rapporti bilaterali, inclusa la sospensione formale di parti dell’accordo di associazione Unione europea-Israele e la revisione dello status di osservatore nel Consiglio d’Europa, con conseguenze diplomatiche e pratiche rilevanti. Va ribadito un punto essenziale: la necessità di accertare responsabilità e garantire giustizia alle vittime del 7 ottobre è indiscutibile e costituisce un dovere dello Stato. Tuttavia, la creazione di un tribunale con regole procedurali ad hoc, lesive delle garanzie minime del diritto penale moderno, non è la risposta giusta. L’uso della legge penale come strumento di ritorsione politica o di vendetta mette a rischio non solo i diritti degli imputati, ma l’intero sistema di garanzie che tutela la società. Per assicurare giustizia autentica occorrono procedure conformi ai principi di legalità, non retroattività, parità di trattamento e rigorose garanzie processuali, non eccezioni straordinarie che compromettano definitivamente la credibilità del sistema giudiziario.




