Da mesi il dibattito pubblico parla della causa intentata dal Sudafrica contro Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia come se tutto fosse già chiaro e definito. In realtà, la parte più importante del procedimento resta quasi completamente invisibile. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti – e più fraintesi – dell’intera vicenda.
Il Sudafrica ha depositato il proprio Memorial nell’ottobre 2024. Israele ha depositato il Counter-Memorial nel marzo 2026, dopo alcune proroghe concesse dalla Corte. Tuttavia, nessuno al di fuori dei giudici, delle cancellerie e delle delegazioni legali coinvolte conosce integralmente il contenuto delle due memorie. La Corte internazionale di giustizia, infatti, segue procedure molto diverse rispetto alla giustizia penale mediatica cui siamo abituati. Le memorie scritte — spesso migliaia di pagine accompagnate da allegati, perizie, documenti tecnici ed exhibits — non vengono automaticamente pubblicate. Possono diventare accessibili successivamente, oppure previa autorizzazione delle parti, ma la regola generale nella fase scritta è la riservatezza processuale.
Questo significa che gran parte di ciò che leggiamo sui giornali è inevitabilmente una ricostruzione indiretta, fondata sulle udienze pubbliche, sulle ordinanze cautelari della Corte, sugli atti introduttivi resi pubblici, sulle dichiarazioni ufficiali delle delegazioni oppure su indiscrezioni provenienti dagli ambienti diplomatici e giudiziari. Nessuno, oggi, può affermare seriamente di conoscere in modo completo e dettagliato l’impianto tecnico delle due memorie.
Ed è un punto decisivo, perché il dibattito pubblico tende spesso a trasformare una controversia giuridica estremamente complessa in una disputa ideologica semplificata. In realtà, davanti alla Corte internazionale di giustizia, la parola “genocidio” non ha soltanto un peso morale o politico: ha un significato giuridico rigidissimo, costruito attorno a standard probatori tra i più severi dell’intero diritto internazionale.
La causa riguarda formalmente l’applicazione della Convenzione Onu sul genocidio del 1948. Il Sudafrica sostiene che Israele stia violando la Convenzione nella Striscia di Gaza; Israele respinge radicalmente l’accusa e sostiene che le operazioni militari siano dirette contro Hamas nel quadro del diritto di autodifesa successivo agli attacchi del 7 ottobre 2023. Ma il vero nodo giuridico non riguarda soltanto la devastazione materiale di Gaza, che è sotto gli occhi del mondo. Riguarda qualcosa di molto più difficile da dimostrare: il cosiddetto dolus specialis, cioè l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto in quanto tale. È questo l’elemento che distingue il genocidio dagli altri crimini internazionali.
Ed è precisamente qui che la controversia assume una dimensione storica. Perché la Corte non dovrà soltanto valutare se siano stati commessi crimini di guerra o gravissime violazioni del diritto umanitario, ma dovrà stabilire se esista un intento genocidario giuridicamente dimostrabile.
Il collegio giudicante è composto dai quindici giudici permanenti della Corte internazionale di giustizia. Tra le figure più autorevoli spicca Nawaf Salam, giurista e diplomatico libanese oggi presidente della Corte, accanto alla statunitense Joan Donoghue, che aveva presieduto la fase iniziale delle misure cautelari. Vi sono poi giudici come il tedesco Georg Nolte, tra i più importanti teorici contemporanei del diritto internazionale generale, l’indiano Dalveer Bhandari e l’australiana Hilary Charlesworth, molto nota nel campo dei diritti umani e della teoria femminista del diritto internazionale.
Come previsto dallo Statuto della Corte, gli Stati che non dispongono di un proprio giudice nazionale nel collegio possono nominare un giudice ad hoc. Ed è proprio qui che la causa ha assunto anche un fortissimo significato simbolico. Il Sudafrica ha scelto Dikgang Moseneke, ex vicepresidente della Corte costituzionale sudafricana ed ex detenuto politico a Robben Island durante l’apartheid. Israele ha invece nominato Aharon Barak, ex presidente della Corte suprema israeliana, sopravvissuto alla Shoah e considerato uno dei più importanti giuristi contemporanei.
La presenza di Barak ha avuto un impatto enorme, non soltanto per la sua biografia personale ma anche perché egli stesso, pur opponendosi a molte richieste cautelari avanzate dal Sudafrica, ha votato a favore dell’obbligo imposto a Israele di prevenire e punire l’incitamento al genocidio. Un dettaglio giuridicamente molto rilevante e simbolicamente potentissimo. In questo senso, il processo dell’Aia sta diventando qualcosa di molto più grande della sola guerra di Gaza. Sta diventando anche uno scontro tra diverse idee del diritto internazionale contemporaneo.
La tesi del Sudafrica: perché Pretoria sostiene che a Gaza vi sia un genocidio
La memoria depositata dal Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia non è pubblica. Nessuno può leggerla integralmente. Tuttavia, attraverso gli atti introduttivi, le udienze, le ordinanze cautelari e le dichiarazioni ufficiali, è possibile ricostruirne abbastanza chiaramente l’architettura giuridica. Ed è importante farlo con precisione, perché nel dibattito pubblico il termine “genocidio” viene spesso usato come categoria morale o politica, mentre davanti alla Corte assume un significato tecnico rigidissimo.
Il Sudafrica non deve dimostrare genericamente che Gaza sia stata devastata. Né basta provare l’esistenza di enormi sofferenze civili, bombardamenti indiscriminati o violazioni del diritto umanitario. Deve dimostrare qualcosa di molto più difficile: che Israele abbia agito con l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo palestinese di Gaza in quanto tale. È il famoso dolus specialis del genocidio, il cuore stesso della Convenzione del 1948.
La delegazione sudafricana è composta da alcuni tra i più autorevoli internazionalisti contemporanei. Il nome più importante è probabilmente quello di John Dugard, figura storica del diritto internazionale e già relatore Onu sui Territori palestinesi occupati. La sua presenza possiede anche una fortissima valenza simbolica: il Sudafrica nato dalla lotta all’apartheid che accusa Israele davanti alla Corte dell’Aia. Accanto a lui vi sono Adila Hassim, che nelle prime udienze ha impressionato molti osservatori per il tono asciutto e rigoroso della propria esposizione, Tembeka Ngcukaitobi, Vaughan Lowe e Blinne Ní Ghrálaigh.
In controluce emerge anche uno scontro quasi “genealogico” tra due tradizioni del diritto internazionale. Da una parte John Dugard, figura legata al costituzionalismo anticoloniale e ai diritti dei popoli; dall’altra Malcolm Shaw, come vedremo, pilastro della tradizione più formalista e restrittiva del diritto internazionale classico. Vederli contrapposti nella stessa aula significa assistere a qualcosa che va ben oltre il singolo procedimento.
La struttura dell’accusa sudafricana sembra svilupparsi lungo alcuni assi fondamentali. Il primo riguarda la qualificazione dei palestinesi di Gaza come gruppo protetto ai sensi della Convenzione sul genocidio. In realtà, questo punto appare relativamente poco controverso. La stessa Corte, nelle misure cautelari, ha ritenuto plausibile l’applicazione della Convenzione alla popolazione palestinese di Gaza. Il vero cuore della controversia non è dunque l’esistenza del gruppo protetto, ma la natura delle condotte contestate e soprattutto l’intento che le accompagna.
Il Sudafrica avrebbe raccolto una massa enorme di materiale relativo ai bombardamenti su aree densamente popolate, alla distruzione di ospedali e infrastrutture civili, agli sfollamenti di massa, all’assedio alimentare, alle restrizioni sull’accesso ad acqua, elettricità e medicinali, nonché alla progressiva demolizione delle condizioni minime di sopravvivenza della popolazione civile di Gaza. Dal punto di vista giuridico, Pretoria cerca probabilmente di collocare queste condotte dentro alcune delle categorie previste dall’articolo II della Convenzione: l’uccisione dei membri del gruppo, la causazione di gravi danni fisici o mentali e l’imposizione deliberata di condizioni di vita idonee a provocarne la distruzione fisica.
Ma il problema centrale resta sempre lo stesso: come dimostrare l’intento genocidario?
Nella storia del diritto internazionale questo è quasi sempre stato l’elemento più difficile da provare. Il genocidio non coincide automaticamente con una guerra devastante, con un numero enorme di vittime civili o perfino con gravissimi crimini di guerra. Serve qualcosa di ulteriore: la prova che la distruzione del gruppo fosse voluta “in quanto tale”.
Ed è qui che il Sudafrica sembra aver costruito la parte più delicata della propria strategia. La memoria attribuirebbe enorme importanza alle dichiarazioni pubbliche di esponenti politici, ministri, militari e dirigenti israeliani. I riferimenti alla “cancellazione” di Gaza, il linguaggio disumanizzante, i richiami biblici ad Amalek, alcune dichiarazioni sull’impossibilità di distinguere civili e combattenti o altre formule apertamente distruttive verrebbero utilizzati non come episodi isolati, ma come elementi di un quadro coerente.
L’idea giuridica sottostante è sofisticata ma chiara: l’intento genocidario può essere inferito non soltanto da ordini scritti espliciti — rarissimi nella storia — ma anche da una combinazione di dichiarazioni pubbliche, sistematicità delle operazioni, prevedibilità degli effetti e modello complessivo delle condotte.
È una costruzione giuridica estremamente ambiziosa. Anche perché la giurisprudenza internazionale, soprattutto nei casi Bosnia c. Serbia e nei procedimenti del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, ha sempre richiesto standard probatori molto elevati per riconoscere il “genocidal intent”.
Il Sudafrica sembra inoltre sostenere che Israele non abbia rispettato pienamente le misure provvisorie ordinate dalla Corte. Qui è importante chiarire un equivoco molto diffuso nel dibattito pubblico. La Corte internazionale di giustizia non ha mai dichiarato che Israele stia commettendo genocidio. Nelle ordinanze cautelari ha semplicemente stabilito che i diritti invocati dal Sudafrica sono “plausibili”, che esiste il rischio di danni irreparabili e che occorrono misure immediate di prevenzione. È una differenza enorme sul piano giuridico. Pretoria avrebbe però cercato di dimostrare che, nonostante le ordinanze della Corte, la situazione umanitaria si sia ulteriormente aggravata e che le condotte contestate siano proseguite.
Infine, la memoria sudafricana sembra collocare la guerra di Gaza dentro un contesto storico più ampio fatto di occupazione, blocco, segregazione, deumanizzazione e continuità di pratiche strutturali. Non perché apartheid e genocidio coincidano giuridicamente — non coincidono affatto — ma perché il Sudafrica potrebbe utilizzare quel contesto come elemento utile per inferire l’intento distruttivo.
In definitiva, la strategia sudafricana sembra mirare a una trasformazione radicale della narrazione giuridica del conflitto. Non una guerra contro Hamas degenerata in catastrofe umanitaria, ma una distruzione sistematica di un gruppo protetto compatibile con la struttura del genocidio prevista dalla Convenzione del 1948. Ed è precisamente su questo terreno che si giocherà probabilmente l’intera causa.
La difesa di Israele: perché Tel Aviv respinge l’accusa di genocidio
La memoria difensiva depositata da Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia non è pubblica. Come per il Memorial sudafricano, il contenuto integrale del Counter-Memorial resta riservato. Tuttavia, attraverso le udienze pubbliche, le dichiarazioni ufficiali e le linee difensive già emerse nel procedimento, è possibile ricostruire con una certa precisione la strategia giuridica israeliana.
Ed è una strategia molto più complessa di quanto spesso venga rappresentato nel dibattito pubblico. Israele non si limita infatti a negare genericamente le accuse. Cerca piuttosto di separare nettamente tre livelli diversi: la devastazione della guerra, le eventuali violazioni del diritto internazionale umanitario e il genocidio propriamente detto. Dal punto di vista della difesa, confondere questi piani significherebbe svuotare di significato giuridico la stessa nozione di genocidio.
Il collegio israeliano è composto da figure di altissimo profilo. Il nome più noto è probabilmente quello di Malcolm Shaw, autore di uno dei manuali di diritto internazionale più utilizzati al mondo. Accanto a lui vi sono Tal Becker, Gilad Noam, Christopher Staker e altri specialisti del diritto dei conflitti armati e delle controversie internazionali tra Stati.
La linea difensiva israeliana sembra ruotare attorno a un punto centrale: la negazione radicale dell’intento genocidario. Secondo la difesa, l’obiettivo delle operazioni militari è Hamas, non la popolazione palestinese come gruppo nazionale o etnico. La guerra, nella ricostruzione israeliana, nasce dagli attacchi del 7 ottobre 2023 e si colloca dentro il diritto di autodifesa riconosciuto agli Stati. Le vittime civili, pur drammatiche, non dimostrerebbero dunque l’esistenza di un piano diretto alla distruzione del popolo palestinese.
Dal punto di vista israeliano, il Sudafrica starebbe trasformando una guerra urbana devastante in un’accusa di genocidio senza soddisfare gli standard richiesti dalla Convenzione del 1948. Il secondo asse difensivo riguarda il valore delle dichiarazioni pubbliche citate dall’accusa. Il Sudafrica attribuisce grande importanza a frasi pronunciate da ministri, parlamentari, militari e dirigenti israeliani, comprese alcune dichiarazioni sulla “cancellazione” di Gaza, richiami biblici o espressioni apertamente disumanizzanti.
Israele contesta fortemente l’uso di questo materiale. La difesa sostiene infatti che molte dichiarazioni siano state estrapolate dal contesto, che alcune appartengano a soggetti privi di potere operativo, che altre rappresentino reazioni emotive successive al trauma del 7 ottobre e che nessuna di esse possa essere automaticamente trasformata nella prova di una politica genocidaria dello Stato.
Qui emerge uno dei nodi più delicati del diritto internazionale contemporaneo: quando una dichiarazione politica può essere considerata prova dell’intento statale? Israele proverà verosimilmente a dimostrare che le direttive operative, gli ordini militari formali, le procedure interne e i sistemi di warning o evacuazione dei civili siano incompatibili con un piano genocidario.
Il terzo punto riguarda il contesto operativo della guerra urbana. Israele insiste da mesi sul fatto che Hamas opererebbe all’interno di infrastrutture civili, che tunnel e depositi militari sarebbero collocati in aree densamente popolate e che scuole, ospedali e quartieri civili verrebbero utilizzati anche a fini militari. La difesa richiama inoltre il tema degli “scudi umani”, sostenendo che Hamas integrerebbe deliberatamente le proprie attività militari nel tessuto civile.
L’obiettivo giuridico di questa ricostruzione è evidente: trasformare la lettura delle operazioni militari da “distruzione del gruppo palestinese” a “conseguenze tragiche di una guerra contro un’organizzazione armata integrata nelle aree civili”. Israele sembra inoltre aver adottato una linea estremamente rigorosa sul piano probatorio. La difesa contesta infatti l’autenticità di alcuni materiali prodotti dal Sudafrica, la verificabilità delle fonti, l’attribuzione delle responsabilità e soprattutto le inferenze tratte a partire dalle dichiarazioni pubbliche.
In una controversia sul genocidio questo aspetto è decisivo. Perché il problema giuridico non è soltanto stabilire quanti morti vi siano stati, ma capire cosa quei fatti dimostrino sul piano dell’intento.
Ed è proprio qui che emerge la tradizione giuridica incarnata da Malcolm Shaw: un approccio estremamente prudente e restrittivo nell’applicazione della categoria di genocidio, considerata la più grave accusa prevista dal diritto internazionale contemporaneo. Infine, Israele sembra voler ricondurre l’intera controversia dentro il quadro classico del diritto dei conflitti armati, cioè dentro le categorie della distinzione, della proporzionalità e della necessità militare. La tesi implicita è molto chiara: anche gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario non equivalgono automaticamente a genocidio.
È una distinzione fondamentale, spesso ignorata nel dibattito pubblico. Nel diritto internazionale contemporaneo un crimine di guerra non coincide necessariamente con un genocidio, un crimine contro l’umanità non equivale automaticamente a genocidio e perfino una devastazione immensa può non soddisfare gli standard richiesti dalla Convenzione del 1948.
Ed è precisamente su questa soglia giuridica — la prova del dolus specialis — che Israele sembra concentrare l’intera propria strategia processuale. In fondo, la difesa israeliana punta a una tesi molto precisa: la guerra di Gaza può essere giudicata sotto molti profili, ma non soddisfa i criteri giuridici del genocidio.
I tempi della Corte e il difficile confine tra devastazione e genocidio
A questo punto, la domanda che inevitabilmente molti si pongono è semplice: quando arriverà una decisione definitiva della Corte internazionale di giustizia? La risposta, come quasi sempre accade davanti alla Corte dell’Aia, è: non presto.
I tempi della giustizia internazionale sono lunghi per natura, e nei casi più complessi possono diventare lunghissimi. Dopo il deposito delle memorie scritte, la Corte dovrà probabilmente affrontare ulteriori scambi procedurali, eventuali repliche, questioni probatorie, eccezioni tecniche e infine le udienze orali sul merito. Soltanto dopo quella fase i giudici si ritireranno in camera di consiglio per la deliberazione finale.
È dunque realistico immaginare che una sentenza definitiva non arrivi prima del 2027, e forse persino oltre. Basti pensare che molte grandi controversie davanti alla Corte internazionale di giustizia hanno richiesto anni per giungere a conclusione. La stessa causa Bosnia c. Serbia sul genocidio iniziò nel 1993 e si concluse soltanto nel 2007.
Questo significa che il processo dell’Aia continuerà a vivere parallelamente agli eventi politici e militari sul terreno, dentro un contesto internazionale che cambia continuamente. Ed è anche per questo che le misure cautelari ordinate dalla Corte hanno assunto un peso così rilevante: perché rappresentano, almeno sul piano giuridico, l’unico intervento immediato possibile prima della decisione finale.
Resta naturalmente la domanda più difficile: quale delle due costruzioni giuridiche appare oggi più convincente? Ed è qui che occorre molta prudenza.
Perché la forza della posizione israeliana è evidente. Malcolm Shaw e il collegio difensivo di Tel Aviv insistono su un punto giuridicamente solidissimo: il genocidio è la più grave accusa prevista dal diritto internazionale contemporaneo e richiede standard probatori eccezionalmente elevati. La storia della giurisprudenza internazionale mostra infatti una cautela estrema nel riconoscere l’intento specifico di distruggere un gruppo protetto in quanto tale. Perfino in presenza di massacri di massa, deportazioni e devastazioni sistematiche, le corti internazionali hanno spesso evitato la qualificazione genocidaria proprio per insufficienza probatoria sull’intento.
Ed è una prudenza comprensibile. Se la categoria di genocidio venisse dilatata fino a coincidere con qualsiasi guerra devastante o con qualsiasi crimine di massa, rischierebbe di perdere la propria specificità giuridica. E tuttavia, pur tenendo fermo questo principio, è difficile ignorare alcuni elementi che sembrano rafforzare — almeno parzialmente — l’impostazione di John Dugard e del team sudafricano.
Non tanto, o non soltanto, per la quantità delle vittime o per la distruzione materiale di Gaza, che di per sé non bastano a dimostrare un genocidio. Il punto più problematico riguarda piuttosto la convergenza tra linguaggio politico, dichiarazioni pubbliche, modalità operative e prevedibilità degli effetti umanitari.
Nella giurisprudenza internazionale l’intento genocidario raramente emerge da un ordine scritto esplicito. Quasi sempre deve essere inferito da un insieme di condotte, dichiarazioni, sistematicità e contesto. Ed è probabilmente qui che la tesi sudafricana acquista una forza che non può essere liquidata semplicemente come propaganda politica o militanza ideologica.
Alcune dichiarazioni provenienti da esponenti politici e militari israeliani sono oggettivamente difficili da neutralizzare sul piano giuridico. Certo, Israele sostiene che si tratti di frasi estrapolate, emotive o prive di valore operativo. Ed è una linea difensiva tutt’altro che debole. Ma è anche vero che, quando certe espressioni si sommano a livelli di devastazione umanitaria estremamente elevati, il problema dell’inferenza dell’intento non può più essere escluso a priori.
Naturalmente, da qui a una condanna per genocidio il passo resta enorme. La Corte potrebbe infatti percorrere strade intermedie. Potrebbe riconoscere gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario senza arrivare alla qualificazione genocidaria. Potrebbe ritenere insufficientemente provato il dolus specialis pur criticando duramente le operazioni israeliane. Oppure potrebbe distinguere tra responsabilità individuali e responsabilità statale. Le possibilità giuridiche sono molte.
Ma proprio il fatto che oggi il tema dell’intento genocidario venga discusso seriamente dentro la principale corte del sistema Onu rappresenta già, di per sé, un evento storico di portata enorme. Ed è forse questo l’aspetto più importante dell’intera vicenda. Perché comunque finisca il processo, la causa South Africa v. Israel ha già modificato profondamente il modo in cui il diritto internazionale contemporaneo guarda alla guerra di Gaza, ai limiti dell’autodifesa statale e alla stessa nozione di genocidio.
Sarà poi la Corte a stabilire se quella soglia giuridica sia stata davvero oltrepassata.
L’autore di questo articolo ha dedicato a questi temi Crimine dei crimini, pubblicato con Left. A partire dalla Convenzione Onu del 1948, il libro ricostruisce la nascita del termine genocidio, ne esplora ambiguità e confini e attraversa i principali crimini genocidari della storia, dalla Shoah ai giorni nostri. Con una tesi scomoda: comprendere e nominare le atrocità non è solo un esercizio di memoria. È un modo per leggere il presente — tra guerre, conflitti e responsabilità degli Stati — con maggiore lucidità.





