L'indifferenza uccide. Le persone e i diritti. Il caso di Sollicciano è emblematico

Il carcere non è più soltanto il luogo nel quale si manifesta la crisi dell’esecuzione penale. Sta diventando il luogo in cui si ridefinisce, quasi nel silenzio generale, il rapporto tra amministrazione e giurisdizione. Dietro il sovraffollamento, la cronica carenza di personale, gli istituti fatiscenti, le continue violazioni dei diritti fondamentali e i ripetuti richiami rivolti all’Italia dalle corti nazionali e sovranazionali, si intravede ormai un problema ancora più profondo: il progressivo indebolimento degli strumenti di garanzia che dovrebbero assicurare la legalità dell’esecuzione della pena.

È un cambiamento che fatica a entrare nel dibattito pubblico. L’attenzione si concentra, inevitabilmente, sulle emergenze: il numero dei detenuti, i suicidi, le aggressioni, le carceri inagibili, il caldo soffocante che trasforma celle già sovraffollate in luoghi incompatibili con qualsiasi idea di dignità della persona. Tutto vero. Tutto drammaticamente reale. Ma questi fenomeni rischiano di essere scambiati per il problema, quando forse ne rappresentano soprattutto i sintomi.

Da tempo la politica sembra avere scelto una direzione precisa. La popolazione detenuta continua a crescere, gli istituti si riempiono oltre ogni limite ragionevole e il sovraffollamento viene affrontato come una condizione permanente, non più come un’emergenza da risolvere. In questo contesto continuano a riaffiorare, quasi ciclicamente, le speranze di un provvedimento straordinario: un indulto, un’amnistia, una misura capace di alleggerire almeno in parte la pressione sulle carceri. Ma si tratta di aspettative che appaiono sempre più lontane dall’attuale indirizzo politico.

Anche le proposte avanzate dal Governo sembrano muoversi in una direzione diversa. La cosiddetta “rivoluzione copernicana” evocata dal ministro Carlo Nordio non consiste nell’estendere significativamente le misure alternative alla detenzione né nel favorire percorsi di decarcerizzazione. Piuttosto, punta a sperimentare modalità differenti di esecuzione della pena detentiva, affidandola, in casi circoscritti, a comunità o ad altre strutture esterne, senza modificare la natura della sanzione. Cambia il luogo dell’esecuzione, ma non il paradigma sul quale essa continua a fondarsi.

Il punto, però, è un altro. Mentre il dibattito si concentra sul luogo fisico nel quale la pena viene eseguita, rischia di passare inosservata una trasformazione assai più rilevante: quella del sistema delle garanzie che dovrebbe accompagnare l’intera fase esecutiva.

Lo stato costituzionale di diritto non si limita a stabilire quando una persona possa essere privata della libertà personale. Stabilisce anche come quella privazione debba essere esercitata. La pena, infatti, non rappresenta una zona franca nella quale l’amministrazione può agire senza controlli. Al contrario, è proprio durante l’esecuzione della pena che la Costituzione pretende il massimo livello di garanzie.

L’articolo 13 della Costituzione afferma che la libertà personale è inviolabile e sottopone ogni sua limitazione a una rigorosa riserva di legge e di giurisdizione. L’articolo 24 garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. L’articolo 27 impone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e siano orientate alla rieducazione del condannato. Gli articoli 111 e 113 completano questo impianto assicurando il diritto alla tutela giurisdizionale e il controllo del giudice sull’azione della pubblica amministrazione.

Questi principi non riguardano soltanto il processo penale. Accompagnano anche la fase successiva alla condanna. La sentenza definitiva non sospende la Costituzione all’ingresso del carcere. Al contrario, è proprio all’interno degli istituti penitenziari che le garanzie costituzionali dovrebbero manifestare la loro massima intensità, perché è lì che lo Stato esercita una delle forme più invasive del proprio potere: la privazione della libertà personale.

Per questa ragione la magistratura di sorveglianza occupa una posizione del tutto particolare nell’ordinamento. Non rappresenta un organo chiamato a correggere occasionalmente gli errori dell’amministrazione penitenziaria. Costituisce, piuttosto, il presidio giurisdizionale permanente dell’esecuzione della pena. Attraverso i reclami dei detenuti, le decisioni sui benefici penitenziari, il controllo sulle modalità di esecuzione della detenzione e la tutela dei diritti fondamentali, il magistrato di sorveglianza rende concretamente operativi i principi costituzionali dentro il carcere.

È forse questa la funzione meno conosciuta della giurisdizione e, al tempo stesso, una delle più importanti. Mentre il giudice del processo accerta la responsabilità penale, il giudice di sorveglianza verifica quotidianamente che l’esecuzione della pena rimanga conforme alla legge e alla Costituzione. In altre parole, garantisce che la condanna pronunciata dallo Stato non si trasformi, nel corso della sua esecuzione, in qualcosa di diverso da ciò che il giudice aveva legittimamente disposto.

È per questo che la cronica insufficienza degli organici della magistratura di sorveglianza non può essere considerata un semplice problema amministrativo. Quando i procedimenti si accumulano, i reclami vengono esaminati dopo mesi o anni e le decisioni arrivano quando la lesione del diritto si è ormai consumata, non si produce soltanto un rallentamento della macchina giudiziaria. Si determina un indebolimento sostanziale della tutela giurisdizionale.

Un diritto riconosciuto troppo tardi è spesso un diritto negato. Questo principio vale per ogni settore della giustizia, ma assume un significato ancora più profondo nell’esecuzione penale. Chi vive quotidianamente una condizione di sovraffollamento, di degrado strutturale o di limitazione illegittima dei propri diritti fondamentali non può attendere anni per ottenere una decisione. La tutela giurisdizionale, per essere effettiva, deve essere anche tempestiva.

È proprio su questo terreno che il sistema mostra oggi le sue maggiori fragilità. I presidenti dei Tribunali di sorveglianza denunciano da tempo l’insufficienza degli organici e l’impossibilità di assicurare tempi compatibili con la natura dei diritti coinvolti. Non si tratta di una rivendicazione corporativa né di una richiesta di maggiori risorse avanzata nell’interesse della categoria. Si tratta della constatazione che, senza un adeguato funzionamento della giurisdizione di sorveglianza, l’intero sistema delle garanzie previsto dalla Costituzione rischia di perdere effettività.

È difficile non cogliere, in questa situazione, un elemento di contraddizione. Da un lato si moltiplicano gli interventi legislativi che incidono sull’esecuzione penale e si amplia progressivamente il ricorso alla detenzione; dall’altro non si rafforzano gli organi chiamati a verificare che quella stessa esecuzione avvenga nel rispetto della legalità costituzionale. Anche qualora ciò non costituisse una scelta deliberata, l’effetto rimane il medesimo: il controllo giurisdizionale diventa progressivamente meno incisivo proprio mentre cresce il potere esercitato dall’amministrazione penitenziaria.

È questo il punto sul quale il dibattito pubblico dovrebbe interrogarsi. La questione non riguarda soltanto il numero delle celle disponibili o la costruzione di nuovi istituti. Riguarda il delicato equilibrio tra amministrazione e giurisdizione nell’esecuzione della pena, uno degli aspetti meno discussi e tuttavia più decisivi per misurare la qualità dello Stato di diritto.

La vicenda di Sollicciano rappresenta, sotto questo profilo, qualcosa di più di una grave crisi penitenziaria. È diventata il luogo nel quale si sono rese visibili tensioni istituzionali che normalmente rimangono sullo sfondo. Le iniziative della magistratura, gli interventi dell’amministrazione penitenziaria, il ruolo della politica e le prese di posizione dei garanti hanno finito per sovrapporsi, mettendo in evidenza come il problema non riguardi più soltanto la gestione di un istituto, ma il modo stesso in cui lo Stato governa l’esecuzione della pena.

È probabilmente da qui che occorre ripartire.

Negli ultimi anni il dibattito pubblico si è concentrato quasi esclusivamente sulla fase dell’accertamento della responsabilità penale. Si discute di riforme processuali, di separazione delle carriere, di durata dei processi, di intercettazioni, di obbligatorietà dell’azione penale. Tutti temi di indubbia rilevanza costituzionale. Molto meno spazio viene invece dedicato alla fase successiva, quella nella quale la pena viene concretamente eseguita.

Eppure è proprio nell’esecuzione penale che lo Stato esercita in modo continuativo il proprio potere sulla persona. Ogni giorno decide dove il detenuto vivrà, in quali condizioni materiali, con quali limitazioni, con quali possibilità di mantenere relazioni familiari, di lavorare, di studiare, di curarsi, di accedere ai benefici previsti dalla legge. È un potere enorme, che in uno stato costituzionale può essere esercitato soltanto se accompagnato da un controllo giurisdizionale altrettanto effettivo.

Per questa ragione sorprende il silenzio che continua a circondare la magistratura di sorveglianza. Mentre il confronto politico si concentra sull’assetto della magistratura requirente e giudicante, quasi nessuno sembra interrogarsi sulle condizioni nelle quali opera quella giurisdizione che ogni giorno verifica la conformità costituzionale dell’esecuzione della pena.

Eppure è proprio la magistratura di sorveglianza il luogo nel quale il principio di legalità incontra più intensamente la vita concreta delle persone. È il giudice che verifica se una restrizione sia ancora giustificata, se un diritto fondamentale sia stato illegittimamente compresso, se una misura dell’amministrazione penitenziaria rispetti i limiti imposti dalla legge, se la finalità rieducativa della pena conservi un contenuto reale oppure rimanga una semplice dichiarazione di principio.

Ridurre l’effettività di questo controllo non significa necessariamente modificare le norme. Talvolta è sufficiente lasciare che gli organici rimangano inadeguati, che i procedimenti si accumulino, che le decisioni arrivino quando il danno si è ormai consolidato. Il risultato è lo stesso: le garanzie continuano a esistere formalmente, ma perdono progressivamente la capacità di incidere sulla realtà.

Lo stesso discorso vale per i garanti delle persone private della libertà.

La loro istituzione ha rappresentato una delle innovazioni più importanti degli ultimi decenni nel sistema penitenziario italiano. Essi svolgono una funzione preziosa di ascolto, di mediazione, di monitoraggio e di impulso istituzionale. Hanno contribuito a rendere più visibili situazioni che per lungo tempo erano rimaste confinate all’interno delle mura degli istituti penitenziari.

Tuttavia, proprio l’esperienza maturata in questi anni mostra anche i limiti dell’attuale modello. I garanti possono segnalare, denunciare, richiamare l’attenzione delle istituzioni, formulare raccomandazioni. Ma dispongono di poteri giuridici estremamente limitati. La loro autorevolezza dipende in larga misura dalla capacità di convincere altri soggetti ad agire. Quando questo non accade, il rischio è che la loro funzione si esaurisca in una moral suasion tanto importante sul piano civile quanto fragile sul piano istituzionale.

È probabilmente arrivato il momento di aprire una riflessione sul rafforzamento delle garanzie anche sotto questo profilo. Un sistema costituzionale maturo non dovrebbe affidare la tutela dei diritti fondamentali esclusivamente alla buona volontà delle persone che ricoprono determinati incarichi, ma costruire strumenti capaci di renderla effettiva indipendentemente da chi li esercita.

In questa prospettiva emergono almeno due possibili direttrici di intervento.

La prima riguarda proprio il sistema dei garanti. Occorrerebbe avviare una riforma che ne rafforzi le competenze, attribuisca maggiori poteri di iniziativa e renda più incisivo il loro ruolo nei confronti dell’amministrazione penitenziaria. Naturalmente una simile scelta presuppone una precisa volontà politica e, nell’attuale fase istituzionale, appare difficile immaginare che possa diventare una priorità dell’agenda parlamentare.

La seconda direttrice appare, almeno teoricamente, più immediata. Consiste nel rafforzamento della magistratura di sorveglianza attraverso un significativo incremento degli organici e delle risorse disponibili. È una richiesta avanzata dagli stessi presidenti dei Tribunali di sorveglianza, consapevoli che senza un adeguato funzionamento della giurisdizione ogni diritto riconosciuto dall’ordinamento rischia di rimanere privo di effettiva tutela.

Le due prospettive, tuttavia, non possono essere considerate alternative. Al contrario, si completano reciprocamente. I garanti svolgono una funzione di vigilanza, di stimolo e di collegamento con la società civile; la magistratura di sorveglianza assicura la tutela giurisdizionale dei diritti. L’una non sostituisce l’altra. Entrambe concorrono a dare concretezza ai principi costituzionali che regolano l’esecuzione della pena.

La questione, in definitiva, supera i confini del diritto penitenziario.

Ogni volta che si parla di carcere si tende a pensare che il problema riguardi esclusivamente le persone detenute. È un errore di prospettiva. La qualità di uno Stato di diritto non si misura dal modo in cui tratta i cittadini rispettosi delle regole, ma dalla capacità di garantire la legalità anche nei confronti di coloro che hanno violato la legge.

Le garanzie costituzionali non rappresentano privilegi concessi ai detenuti. Costituiscono i limiti che la Repubblica impone a se stessa nell’esercizio del proprio potere. Servono a impedire che la pena degeneri in arbitrio, che l’amministrazione sostituisca il giudice, che l’efficienza prevalga sulla legalità.

La storia del costituzionalismo europeo insegna che ogni espansione del potere amministrativo richiede un corrispondente rafforzamento dei controlli giurisdizionali. Quando questo equilibrio si altera, il problema non riguarda più soltanto la condizione di chi si trova in carcere. Riguarda l’intero ordinamento democratico.

Per questo il vero interrogativo non è se costruire nuove carceri, ampliare quelle esistenti o immaginare forme diverse di esecuzione della pena. La domanda decisiva è un’altra: quale ruolo si intende attribuire alla giurisdizione nell’esecuzione penale del futuro?

Se il controllo del giudice continuerà a rappresentare il cardine del sistema, allora sarà inevitabile investire nella magistratura di sorveglianza, rafforzare gli strumenti di garanzia e rendere realmente effettivi i diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Se, al contrario, la giurisdizione sarà progressivamente confinata in una funzione marginale, chiamata a intervenire soltanto quando il sistema sarà già entrato in crisi, allora il problema non riguarderà soltanto il carcere. Riguarderà il modo stesso nel quale la Repubblica concepisce l’esercizio del potere pubblico.

È su questo terreno che si giocherà una parte importante del futuro dello Stato di diritto.

Il rischio è che tutto questo continui a essere percepito come una discussione riservata agli specialisti del diritto penitenziario, mentre riguarda l’equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato e la concreta tutela della libertà personale. Se questa consapevolezza non riuscirà a maturare, la prospettiva di una mobilitazione ampia in difesa delle garanzie dell’esecuzione penale continuerà ad apparire lontana.

Quasi il sogno di una notte di mezza estate.