Dal nuovo Ddl sicurezza al decreto Caviano il legislatore non attende più che un reato venga commesso: cresce il ricorso alle misure di prevenzione, si ampliano i poteri del questore, si comprimono le libertà mentre le carceri attraversano una delle crisi più gravi della storia del Paese

Dall’emergenza permanente al diritto penale preventivo

Il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio è stato presentato dalla maggioranza come un pacchetto di misure contro le cosiddette “baby gang” e il fenomeno dei “maranza”. Divieto di aggregazione disposto dal questore, fermo di prevenzione esteso ai minori nell’ambito di specifiche operazioni di polizia nei luoghi ad alta affluenza, come quelli della movida, aggravanti per i danneggiamenti commessi in gruppo, nuove ipotesi di procedibilità d’ufficio e limitazioni al diritto al risarcimento nei casi di eccesso di legittima difesa sono le principali novità di un provvedimento destinato ad alimentare un acceso confronto politico. Sarebbe tuttavia un errore considerarlo un episodio isolato. Il nuovo Ddl rappresenta infatti l’ultimo approdo di un percorso legislativo che attraversa ormai quasi un ventennio. Dai pacchetti sicurezza del 2008-2009 ai decreti Minniti-Orlando del 2017, dai decreti Salvini del 2018-2019 fino agli interventi più recenti del governo Meloni, il filo conduttore è rimasto sostanzialmente immutato: di fronte a fenomeni sociali sempre più eterogenei – dall’immigrazione al degrado urbano, dalla marginalità giovanile alle occupazioni abusive – la risposta privilegiata è stata quella del crescente ricorso al diritto penale e del rafforzamento degli strumenti di prevenzione. Con il governo Meloni questo indirizzo ha conosciuto una nuova accelerazione. Il primo intervento significativo è stato il cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123), adottato dopo alcuni episodi di violenza giovanile e presentato come risposta al fenomeno delle cosiddette baby gang. Il provvedimento ha ampliato gli strumenti repressivi nei confronti dei minori, inasprendo alcune pene, rafforzando le misure di prevenzione e introducendo nuove possibilità di intervento dell’autorità giudiziaria.

A questa impostazione si è aggiunto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, in materia di sicurezza pubblica. Il provvedimento ha introdotto nuove fattispecie di reato e aggravanti, rafforzato le tutele penali per gli appartenenti alle forze dell’ordine, ampliato alcuni strumenti di prevenzione e previsto interventi anche in materia di ordinamento penitenziario. L’attuale Ddl Sicurezza rappresenta dunque la prosecuzione di questo percorso: non una discontinuità, ma un ulteriore ampliamento dell’area di intervento del diritto penale. Le maggioranze sono cambiate, così come sono mutati gli obiettivi dichiarati e il linguaggio politico. Anche gli strumenti si sono progressivamente trasformati. Accanto all’inasprimento delle pene si sono moltiplicate le misure di prevenzione, si sono ampliati i poteri delle autorità amministrative ed è cresciuto il ricorso a strumenti capaci di incidere sulle libertà individuali prima ancora dell’accertamento di un reato. È questa la direttrice lungo la quale si muove la legislazione sulla sicurezza degli ultimi anni e che merita di essere analizzata non soltanto sul terreno dello scontro politico, ma soprattutto su quello dello Stato di diritto.

L’anticipazione della tutela penale

La novità del nuovo Ddl Sicurezza non sta tanto nell’inasprimento delle pene, quanto nell’ulteriore anticipazione dell’intervento pubblico. Sempre più spesso il legislatore non attende che un reato venga commesso, ma attribuisce all’autorità amministrativa strumenti per intervenire prima, sulla base di valutazioni di pericolosità o di rischio. Questo processo si è progressivamente consolidato attraverso l’estensione delle misure di prevenzione, l’ampliamento dei poteri del questore e il ricorso a strumenti che limitano libertà individuali pur in assenza di un accertamento di responsabilità penale. Il nuovo divieto di aggregazione e il fermo di prevenzione esteso ai minori si inseriscono pienamente in questa prospettiva. La loro ratio dichiarata è impedire che determinati contesti producano reati. È un obiettivo certamente legittimo. Ma proprio perché incide su libertà fondamentali, richiede un rigoroso bilanciamento con i principi costituzionali di legalità, proporzionalità e presunzione di non colpevolezza. Non è una questione nuova. Fin da Cesare Beccaria il diritto penale moderno nasce dall’idea che il potere di punire debba essere strettamente limitato dalla legge, proprio perché la libertà personale rappresenta il bene più prezioso che lo Stato può comprimere. La sicurezza, in questa prospettiva, non si contrappone alla libertà: è la legge a garantire entrambe.

La questione, dunque, non riguarda soltanto il contenuto delle singole norme. Riguarda il modello di diritto penale che esse contribuiscono a delineare. Nella tradizione dello Stato costituzionale il diritto penale rappresenta l’extrema ratio: interviene dopo che un fatto è stato commesso e una responsabilità è stata accertata. Quando invece l’asse si sposta sempre più sulla prevenzione e sulla neutralizzazione del rischio, il confine tra tutela della sicurezza e compressione preventiva delle libertà diventa inevitabilmente più sottile.

Il paradosso del carcere

Se questa è la direzione intrapresa dal legislatore, una domanda diventa inevitabile: in quale sistema penitenziario sono destinate a produrre i loro effetti queste nuove politiche criminali? La risposta è sotto gli occhi di tutti. Le carceri italiane attraversano una delle crisi più gravi della storia repubblicana. Il sovraffollamento ha ormai assunto carattere strutturale, il numero dei suicidi continua a crescere, gli istituti versano spesso in condizioni di grave degrado e la magistratura è sempre più frequentemente chiamata a intervenire per accertare violazioni dei diritti fondamentali delle persone detenute. La vicenda di Sollicciano, con il sequestro di sette sezioni disposto dall’autorità giudiziaria, non rappresenta un episodio isolato, ma il segnale più evidente di una crisi sistemica.

In questo contesto emerge un dato essenziale: il diritto penale non si esaurisce nella previsione della sanzione, ma comprende anche la sua esecuzione. L’articolo 27 della Costituzione non disciplina soltanto la finalità della pena; impone allo Stato il dovere di eseguirla nel rispetto del senso di umanità e con una prospettiva di reinserimento sociale. Se questa fase entra stabilmente in crisi, non è soltanto il carcere a fallire: è l’intero sistema penale a perdere coerenza costituzionale.Per questa ragione il problema non è soltanto politico, né esclusivamente amministrativo. È anzitutto giuridico. Ogni scelta di politica criminale dovrebbe misurarsi con la concreta capacità dello Stato di dare esecuzione alle pene che introduce. Continuare ad ampliare il potere punitivo senza verificare se esso possa essere esercitato nel rispetto della Costituzione significa separare il momento della produzione della legge da quello della sua attuazione. Eppure è proprio nella fase dell’esecuzione che lo Stato di diritto rivela la propria credibilità: non nella severità delle pene previste, ma nella capacità di applicarle senza rinunciare ai principi che fondano l’ordinamento costituzionale.

La sicurezza nello Stato di diritto

La sicurezza è uno dei compiti essenziali dello Stato e una domanda legittima dei cittadini. Proprio per questo non può essere affidata esclusivamente al diritto penale. Una politica della sicurezza è credibile quando riesce a tenere insieme prevenzione sociale, efficacia dell’azione amministrativa, certezza della pena e rispetto delle garanzie costituzionali. Se uno solo di questi elementi viene meno, il rischio è che il diritto penale assuma una funzione prevalentemente simbolica: rassicura l’opinione pubblica nell’immediato, ma non affronta le cause dei fenomeni che intende contrastare.m Proprio perché rappresenta l’ultima tappa di questo percorso legislativo, il provvedimento merita una riflessione che vada oltre il giudizio sulle singole norme. La questione non è se lo Stato debba essere fermo nel contrasto alla criminalità. La questione è come esercita quella forza e quali limiti accetta di imporre a sé stesso.

In uno Stato costituzionale il diritto penale è, e deve rimanere, l’extrema ratio: uno strumento necessario, ma eccezionale, da utilizzare quando gli altri mezzi di tutela si rivelano insufficienti. Quanto più esso si espande fino a diventare la risposta ordinaria ai conflitti sociali, tanto più si affievolisce la distinzione tra prevenzione e repressione, tra amministrazione e giurisdizione, tra sicurezza e libertà. La vera sfida, allora, non è costruire uno Stato più severo, ma uno Stato più coerente. La forza di una democrazia costituzionale non si misura dall’estensione del suo potere punitivo, ma dalla capacità di esercitarlo entro i limiti che la Costituzione gli impone. È in questo equilibrio tra sicurezza e libertà che si riconosce, oggi come ieri, la qualità dello Stato di diritto.

Fonte foto Wk