La proposta di uno “scudo penale” per le forze dell’ordine inserita nel nuovo Decreto Sicurezza solleva questioni costituzionali e generali di grande rilievo, perché interviene su un delicato equilibrio tra potere coercitivo dello Stato e garanzie individuali. L’idea di escludere l’iscrizione automatica nel registro degli indagati quando ricorrono possibili cause di giustificazione rischia di trasformare una valutazione giudiziaria – che dovrebbe essere imparziale e tecnica – in una decisione amministrativa preventiva, sottraendo al pubblico ministero un controllo essenziale sulla legalità dell’uso della forza.
Ancora più problematica è l’ipotesi di subordinare l’azione penale all’autorizzazione del Ministro competente: ciò incrina il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e introduce una pericolosa dipendenza politica dell’accertamento dei reati commessi nell’esercizio di pubbliche funzioni. Anche la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, mutuata impropriamente dallo scudo sanitario, appare giuridicamente discutibile, perché l’uso legittimo della forza non è una prestazione tecnica ma l’esercizio di un potere potenzialmente lesivo di diritti fondamentali.
In uno Stato di diritto, proprio chi incarna l’autorità deve essere più – e non meno – esposto al controllo giudiziario: diversamente, il rischio non è solo l’impunità, ma la trasformazione della forza pubblica da garanzia per i cittadini a fonte di paura istituzionale. Il rischio è di vedere affermarsi una polizia sempre più autonoma dal controllo giudiziario, vicina nella logica a modelli di “enforcement speciale” estranei alla tradizione dello Stato costituzionale.
Foto di Marioluca Bariona




