1174 dei 1619 ergastolani sono stati condannati per reati che impediscono il loro accesso alle alternative al carcere. Erano 408 quando nasceva l’istituto dell’ergastolo ostativo

Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità dell’ergastolo ostativo (Editoriale Scientifica, 2015), Carmelo Musumeci e Andrea Pugiotto riportano un dato impressionante di fonte istituzionale: 1.174 dei 1.619 ergastolani in carcere al 12 ottobre scorso sono stati condannati per reati che impediscono il loro accesso alle alternative al carcere e, tra esse, alla liberazione condizionale, l’unico istituto che consente a chi abbia già scontato almeno 26 anni di pena detentiva di non morire in carcere. Sono, insomma “ergastolani ostativi”.
Secondo un noto sofisma, tra i più raffinati della giurisprudenza costituzionale, la pena dell’ergastolo è costituzionalmente legittima nella misura in cui non sia effettivamente scontata. È costituzionale, insomma, a patto che non sia effettivamente tale. Come dire: un nazista è persona di buon cuore nella misura in cui non sia nazista.
Ma se A per essere B non può essere A, tanto vale dire che A non può essere B, e cioè che l’ergastolo non può essere costituzionalmente legittimo. Ma questo la Corte costituzionale quarant’anni fa non ebbe il coraggio di dirlo, nonostante fossero molti i buoni argomenti. Per incominciare, la finalità rieducativa della pena. Se per “rieducazione” intendiamo (come la Corte costituzionale ha sempre affermato) un concreto processo di reinserimento sociale cui deve tendere la pena – e non una semplice emenda morale che il reo raggiunge chiuso nella sua cella al termine dei suoi giorni – è del tutto evidente che una pena senza fine (“MAI” era scritto nel fascicolo degli ergastolani alla voce “fine pena”, prima che l’automazione informatica imponesse un codice numerico: 99/99/9999) non è costituzionalmente ammissibile.

Inoltre, un’adeguata valutazione dell’altro principio costituzionale per il quale le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, sarebbe anch’esso sufficiente a motivare l’incostituzionalità di una misura che non offre alcun fine alla vita umana se non quella di soffrire e morire per essere d’esempio negativo ad altri.
Tutti questi argomenti erano già tragicamente in campo quando il legislatore in “stato di eccezione” decise che bisognasse impedire legalmente ai condannati per delitti gravi o legati alla criminalità organizzata di accedere alle misure alternative.
Ma allora valeva il vecchio sofisma della Corte costituzionale e molti credevano veramente che, siccome la legge dava in astratto questa possibilità, in Italia l’ergastolo mai si scontasse per intero. Oggi no: quella pia illusione non può più essere coltivata. Con la preclusione all’accesso alle alternative, la gran parte degli ergastolani sconta la propria pena per intero, fino al 99/99/9999.
Ma, si dirà, a queste condizioni il sofisma della Corte costituzionale non regge più, e dunque l’alto consesso avrà almeno dichiarato illegittima quella preclusione. E invece no: a sofisma 1, segue sofisma 2. La preclusione alle alternative stabilita dalla legge non è assoluta, ma può essere aggirata collaborando con la giustizia, o dimostrando di non poterlo fare, di non aver nulla da dire. E dunque, secondo la Corte costituzionale, l’ergastolano che non accede alle alternative è causa del suo stesso male.

Evidentemente ai giudici della Corte non è venuto in mente che quel modo di sfuggire alla morte civile ha qualcosa di terribilmente inquisitorio: un pubblico ministero sente che io potrei sapere qualcosa su un fatto di reato; sente, ma non sa (altrimenti non me lo chiederebbe e procederebbe altrimenti); se io gli confermo le sue sensazioni, in cambio potrò avere una prospettiva di liberazione condizionale, e magari prima qualche permesso-premio; se non gli confermo quelle sensazioni (perché non so o perché “non voglio mettere un altro al posto mio”, come dice Carmelo Musumeci) marcirò in galera per il resto della mia vita. Non chiamiamola tortura, per carità, ma libera scelta proprio no.
È così che siamo arrivati a più di 1.600 ergastolani (erano 408 quando nasceva l’ergastolo ostativo): in carcere c’è chi entra senza poterne uscire più, in barba alla Costituzione più bella del mondo.

Questo articolo è tratto dal numero 23 di Left in edicola dal 4 giugno

 

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