La formula “tassare i robot” appare, a prima vista, quasi provocatoria. Evoca l’immagine di una macchina chiamata a contribuire al finanziamento della collettività, come se il robot potesse assumere una posizione giuridica analoga a quella del lavoratore, del contribuente o dell’impresa. Osservata nel suo complesso, tuttavia, la questione presenta una natura più profonda. Il problema centrale riguarda il modo in cui gli ordinamenti giuridici distribuiscono i costi sociali dell’innovazione tecnologica, soprattutto quando la ricchezza prodotta dall’automazione cresce mentre il lavoro umano perde centralità fiscale, economica e identitaria.
Per comprendere il tema occorre muovere da una prospettiva storica. La macchina accompagna la trasformazione del lavoro moderno sin dalla prima rivoluzione industriale. Nel passaggio dalla bottega alla fabbrica, l’energia meccanica ha modificato il rapporto tra tempo, produzione e salario. Il telaio meccanico, la macchina a vapore e poi la catena di montaggio produssero un mutamento che riguardò insieme l’organizzazione economica e la posizione sociale del lavoratore. La tecnica apparve da subito come fattore di emancipazione e di conflitto: aumentava la capacità produttiva, ma ridefiniva il valore della prestazione umana.
Con il passare degli anni la fabbrica fordista trasformò questa tensione in modello organizzativo. Il lavoratore restava al centro del processo produttivo, ma la sua attività si inseriva in una sequenza rigidamente determinata dalla macchina. Il diritto del lavoro, la fiscalità generale e i sistemi previdenziali nacquero e si consolidarono in questo contesto. La ricchezza industriale transitava ancora attraverso il salario, e il salario costituiva, a sua volta, la base delle contribuzioni sociali, delle imposte dirette e delle tutele collettive. Il patto costituzionale del Novecento si reggeva, in larga misura, su questo equilibrio: l’impresa produceva, il lavoratore partecipava alla produzione, lo Stato prelevava risorse e finanziava diritti sociali.
Con il progressivo ingresso dell’informatica nei processi produttivi, questo equilibrio ha cominciato a mutare. L’automazione elettronica ha reso possibile la sostituzione di intere sequenze operative; la robotica industriale ha introdotto macchine capaci di eseguire movimenti ripetitivi con precisione costante; l’intelligenza artificiale amplia oggi il fenomeno a funzioni cognitive, decisionali e organizzative. Il passaggio appare decisivo perché la macchina contemporanea replica solo in parte la macchina industriale classica. Il robot industriale sostituisce braccia, tempi e gesti. Il sistema di intelligenza artificiale produce effetti anche su valutazioni, previsioni, classificazioni, scelte operative e attività professionali che per lungo tempo erano considerate espressione tipica dell’intelligenza umana.
Parallelamente, muta il rapporto tra innovazione e lavoro. La tecnologia tende a collocarsi al centro della produzione di valore, mentre il lavoro umano rischia di spostarsi verso aree residuali, intermittenti o meno protette. In questo scenario la domanda fiscale diventa una domanda costituzionale: se l’automazione sostituisce lavoro imponibile e contributivo, chi finanzia il sistema di sicurezza sociale, la formazione, la sanità, la tutela della disoccupazione e le politiche attive? La questione fondamentale non consiste più soltanto nel chiedersi se il robot debba pagare una tassa, ma nel comprendere se il sistema tributario possa restare costruito su categorie nate quando il lavoro umano rappresentava la principale infrastruttura della produzione.
La proposta di introdurre un tributo a carico delle imprese che sostituiscono lavoro umano con robotica e intelligenza artificiale indica un cambio di prospettiva. La tecnologia viene osservata non soltanto come motore di competitività, ma anche come fattore in grado di alterare la distribuzione della ricchezza e la tenuta dei sistemi sociali, collegando l’innovazione produttiva alla responsabilità redistributiva. L’impresa può innovare, ma l’ordinamento le potrebbe chiedere di partecipare al costo sociale della transizione tecnologica quando quella transizione riduce occupazione e, di conseguenza, la contribuzione e la sicurezza economica.
Va detto che, in concreto, questa idea ha prodotto, in giro per il mondo, un vasto dibattito che non si è concretizzato, quasi in nessun caso, in atti legislativi. Nel 2017, il Parlamento europeo non ha adottato la proposta di risoluzione denominata “Civil law rules on robotics”, né una proposta di “tassa sui robot”, che è stata respinta. L’Unione sta, peraltro, da lungo tempo dibattendo la proposta di un’imposta sulle Big Tech – nota anche come Digital tax o Web tax Ue -, sulla quale manca, per il momento, un accordo unanime: l’adozione richiede, infatti, l’approvazione di tutti gli Stati membri, cosa per nulla scontata. A oggi, la web tax non è inclusa nel bilancio pluriennale Ue 2028-2034 e rimane un tema di scontro tra Ue e Usa.
Negli Stati Uniti, Bill Gates – viene da dire non a caso, capo della più grande industria del software del mondo – ha suggerito, nel 2017, di tassare i robot; nel 2023 la California ha respinto una proposta di legge statale per tassare le aziende che sostituiscono lavoratori con Ia; e negli ultimi due anni sono state presentate idee generali per tasse sul lavoro automatizzato e token tax che non sono state trasformate in proposte di legge. La Svizzera ha respinto, nel 2017, una proposta di tassa cantonale sulle casse automatiche. In Spagna, il gruppo parlamentare Sumar-Más Madrid – che fa parte della maggioranza di governo -, con il sostegno del sindacato Ugt, ha promosso una giornata di dibattito parlamentare, ma nessun testo di legge, in merito a un’imposta sulla sostituzione del lavoro con Ia o robot.
Nel 2017, in Italia, è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 4621, a prima firma dell’onorevole Oreste Pastorelli, che proponeva un aumento dell’1 per cento dell’aliquota Ires – l’imposta sui redditi delle società – per le aziende che usano macchine e intelligenza artificiale per gestire l’intero ciclo produttivo in modo autonomo. La proposta non è stata approvata. Inoltre, è in corso di valutazione da parte delle forze parlamentari la proposta di un “Contributo automazione” presentato dal senatore Stefano Bacchiocchi. Comunque, nel nostro Paese esiste già una web tax del 3 per cento sui ricavi da servizi digitali per aziende con fatturato globale sopra i 750 milioni di euro.
L’unico caso concreto di un intervento fiscale sulla robotizzazione del lavoro rimane quello della Corea del Sud che, nel 2017, ha adottato una legislazione per la riduzione dei crediti d’imposta; dunque, più una riduzione degli incentivi fiscali per l’automazione che una tassa diretta sui robot.
D’altronde, sul piano politico, si deve considerare che, in una fase tanto critica per il tessuto industriale, in particolare quello italiano, implementare interventi fiscali “punitivi” nei confronti dell’innovazione tecnologica possa apparire come un’azione intempestiva.
È però ragionevole compiere un ragionamento sulla questione, che esiste ed è, in ogni caso, concreta. L’automazione non produce soltanto un problema di mercato del lavoro, ma anche un problema di cittadinanza sociale. La perdita di occupazione stabile indebolisce la posizione della persona nella comunità economica; la riduzione delle basi contributive rende più fragile il finanziamento dei diritti sociali; la concentrazione dei profitti tecnologici accentua asimmetrie tra capitale, lavoro e dati. Per questo motivo, tassare i robot significa in realtà interrogarsi sulla fiscalità dell’economia automatizzata.
Il confronto con l’Italia rende il tema ancora più evidente. La legge italiana sull’intelligenza artificiale adotta una formula di principio, basata su correttezza, trasparenza, responsabilità e centralità della persona. Il richiamo alla dimensione antropocentrica appare coerente con l’impianto europeo e con l’esigenza di garantire che l’innovazione tecnologica resti al servizio dell’uomo. Tuttavia, il dato problematico riguarda la distanza tra dichiarazione di principio e strumenti effettivi. Una legge che afferma valori, ma evita di affrontare il nodo della distribuzione dei costi economici e sociali dell’automazione, rischia di restare programmatica. Il sistema riconosce il problema, ma non costruisce ancora una risposta fiscale, previdenziale o lavoristica in grado di impattare sul rapporto tra sostituzione tecnologica e protezione sociale.
La domanda che la robotica pone al giurista è se il vantaggio economico derivante dalla sostituzione del lavoro umano costituisca una forma autonoma di capacità contributiva. Se una macchina sostituisce dieci lavoratori, l’impresa conserva o aumenta la produzione, riduce il costo salariale e, spesso, incrementa il margine. Il fatto imponibile potrebbe allora essere costruito non sulla macchina in quanto tale, ma sull’effetto economico della sua introduzione.
Tassare il robot in sé può produrre distorsioni, perché il robot è un bene strumentale, investimento, capitale produttivo. Una tassa generica sulla tecnologia rischia di colpire anche innovazioni che migliorano sicurezza, qualità del lavoro o sostenibilità ambientale. Diversa è l’ipotesi di un prelievo calibrato sugli effetti sostitutivi, sulla riduzione di occupazione, sull’aumento di produttività non redistribuita o sul risparmio contributivo ottenuto dall’impresa. In questo caso, il tributo assume una funzione selettiva: non punisce l’innovazione, ma corregge l’asimmetria tra profitto privato e costo sociale.
L’automazione può liberare l’uomo da attività usuranti, ripetitive o pericolose. Può aumentare sicurezza e qualità della produzione. Può favorire nuove professioni e rendere più efficienti servizi pubblici e privati. Tuttavia, senza strumenti di riequilibrio, può determinare precarizzazione, espulsione di lavoratori maturi, indebolimento della contrattazione collettiva, polarizzazione tra competenze alte e lavoro povero. Il diritto non può limitarsi a registrare questi effetti. Deve predisporre garanzie, obblighi di valutazione preventiva, percorsi di riqualificazione e meccanismi di finanziamento adeguati.
Particolarmente rilevante appare, in questa prospettiva, il rapporto tra robot tax e diritti fondamentali. La tutela del lavoro, la dignità della persona, l’uguaglianza sostanziale, la sicurezza sociale e il diritto alla formazione compongono un quadro unitario. L’intelligenza artificiale non incide soltanto sull’efficienza dell’impresa; incide sulla possibilità concreta della persona di partecipare alla vita economica e sociale. Quando la tecnologia sostituisce lavoro senza redistribuirne i benefici, il rischio non riguarda soltanto la perdita del posto. Riguarda la perdita del potere contrattuale, del riconoscimento sociale e dell’accesso ai diritti finanziati dalla fiscalità generale.
Il regolamento sull’intelligenza artificiale costruisce un sistema fondato sul rischio, sulla trasparenza, sulla sicurezza e sulla sorveglianza umana. Esso disciplina i sistemi di Ia in relazione ai pericoli che possono produrre per salute, sicurezza e diritti fondamentali. Tuttavia, il regolamento non affronta in modo diretto il problema fiscale della sostituzione tecnologica. La regolazione del rischio algoritmico e la redistribuzione della ricchezza prodotta dall’automazione restano piani distinti. Il primo guarda alla conformità del sistema; il secondo guarda agli effetti economici e sociali del suo impiego.
Da qui emerge il limite delle normative puramente programmatiche. Affermare che l’intelligenza artificiale deve essere antropocentrica significa molto sul piano assiologico, ma ancora poco sul piano operativo, se l’ordinamento non individua chi paga il costo della transizione. La centralità della persona richiede strumenti concreti: valutazioni d’impatto occupazionale, obblighi informativi nei confronti dei lavoratori, coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, fondi per la riqualificazione, fiscalità mirata sugli incrementi di produttività da automazione sostitutiva. Senza questi elementi, l’antropocentrismo rischia di diventare una clausola di stile.
Osservato nel suo complesso, il tema della tassazione dei robot non invita a scegliere tra progresso e protezione. Invita a superare questa contrapposizione. L’innovazione tecnologica appartiene alla storia del lavoro e della produzione, ma ogni grande trasformazione tecnica richiede istituzioni in grado di governarne gli effetti. La macchina industriale impose il diritto del lavoro moderno; la società salariale impose previdenza e fiscalità progressiva; l’intelligenza artificiale impone oggi una riflessione sulla giustizia distributiva dell’automazione.
La questione fondamentale non consiste più soltanto nel domandarsi se i robot debbano pagare le tasse. Il vero interrogativo riguarda il modo in cui il diritto intende preservare la funzione sociale del lavoro in un’economia nella quale la produzione di valore può prescindere sempre più spesso dalla presenza umana. La proposta spagnola ha il merito di rendere visibile questo nodo. La disciplina italiana, al contrario, appare oggi ancora ferma a una dimensione prevalentemente programmatica. Tra le due impostazioni si apre lo spazio della riflessione giuridica più urgente: trasformare l’antropocentrismo da principio dichiarato a criterio effettivo di redistribuzione, responsabilità e tutela dei diritti fondamentali.
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