Il 9 ottobre 2026 gli Stati Uniti hanno compiuto un salto di qualità nella loro offensiva contro la Corte penale internazionale (Cpi). Dopo aver colpito singoli giudici, procuratori e funzionari del tribunale dell’Aia, l’amministrazione Trump ha esteso le sanzioni alla Corte stessa, con l’obiettivo di limitarne le risorse, ostacolarne le attività e isolarla dal sistema finanziario e tecnologico statunitense. Le misure investono le transazioni con l’istituzione e il suo accesso ai servizi finanziari americani, compreso l’utilizzo del dollaro. Per determinate operazioni sono state previste autorizzazioni transitorie. Il bersaglio della pressione economica diventa così direttamente un’istituzione giudiziaria internazionale nata da un trattato multilaterale.
La giustificazione ufficiale di Washington richiama la difesa della sovranità nazionale e la protezione dei cittadini statunitensi da quella che considera un’ingerenza illegittima della Corte. Gli Stati Uniti contestano l’esercizio della giurisdizione della Cpi sui propri cittadini e su quelli di Stati alleati che, come Israele, non aderiscono allo Statuto di Roma. L’opposizione si è intensificata dopo l’emissione dei mandati d’arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, ma affonda le radici anche nell’indagine sui presunti crimini di guerra commessi in Afghanistan, che ha coinvolto militari statunitensi e personale della Cia.
La Corte esercita una giurisdizione definita dallo Statuto di Roma, che può comprendere anche cittadini di Stati estranei al trattato quando ricorrono i presupposti previsti dal diritto internazionale, a partire dai crimini commessi sul territorio di uno Stato parte. L’assenza di adesione allo Statuto, quindi, non attribuisce ai cittadini di uno Stato un’immunità generale rispetto ai crimini che rientrano nella competenza della Corte. La contestazione americana investe proprio questo principio: la possibilità che la responsabilità penale individuale venga accertata da un organo internazionale anche quando il procedimento riguarda persone appartenenti a una grande potenza o a un suo alleato.
L’offensiva attuale affonda le proprie radici in una lunga storia di ostilità. Nel 2002, con l’American Servicemembers’ Protection Act (Aspa), gli Stati Uniti si dotarono di una legge che autorizza il presidente a utilizzare «tutti i mezzi necessari e appropriati» per ottenere il rilascio di cittadini statunitensi, o di determinate persone alleate, eventualmente detenute per conto della Corte penale internazionale. La disposizione, divenuta celebre con la denominazione informale di Hague Invasion Act, esprimeva già allora la disponibilità a ricorrere alla forza per sottrarre determinate persone alla giurisdizione della Corte.
Nel gennaio 2025 la Camera dei rappresentanti approvò l’Illegitimate Court Counteraction Act, un provvedimento diretto a imporre sanzioni patrimoniali e restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti contro persone ed entità coinvolte nelle attività della Corte rivolte a cittadini statunitensi o di determinati Paesi alleati. Il testo fu trasmesso al Senato, senza diventare legge in quella fase. Poche settimane dopo, il 6 febbraio 2025, Donald Trump firmò invece l’ordine esecutivo 14203, istituendo un quadro sanzionatorio contro funzionari della Cpi e persone coinvolte nelle attività contestate dall’amministrazione.
Dalla minaccia di ricorrere alla forza si è passati agli strumenti legislativi, alle sanzioni individuali contro i rappresentanti della Corte e, infine, alle misure dirette contro l’istituzione stessa. La pressione investe così l’indipendenza dei magistrati, l’attività dei funzionari, le relazioni finanziarie e la cooperazione internazionale necessaria al funzionamento del tribunale.
L’obiettivo politico è impedire che la giustizia penale internazionale possa raggiungere persone considerate intoccabili per la loro posizione istituzionale o per l’appartenenza a uno Stato potente. La strategia supera il contrasto a singoli procedimenti e punta a condizionare il funzionamento di un sistema giudiziario indipendente attraverso la capacità economica, finanziaria e diplomatica di una superpotenza.
La vicenda coinvolge direttamente anche l’Unione europea, chiamata a valutare gli strumenti giuridici disponibili per contrastare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni americane. Riguarda inoltre il funzionamento della Cpi, le indagini e i procedimenti in corso, insieme al rapporto fra la sua giurisdizione e quella esercitata dai tribunali nazionali, anche attraverso il principio della giurisdizione universale.
Colpire la Corte: le sanzioni come strumento di coercizione
L’ordine esecutivo del 6 febbraio 2025 ha fornito la base giuridica per le sanzioni individuali. Il primo bersaglio fu il procuratore Karim Khan. Nel giugno 2025 le misure furono estese a quattro giudici: Reine Alapini-Gansou, Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza e Beti Hohler. Nell’agosto successivo colpirono altri due giudici, Kimberly Prost e Nicolas Guillou, e i procuratori aggiunti Nazhat Shameem Khan e Mame Mandiaye Niang. Seguirono ulteriori designazioni, fino a coinvolgere nel 2026 anche la presidente della Corte, Tomoko Akane, e altri funzionari.
Il congelamento dei beni sottoposti alla giurisdizione statunitense e il divieto, per le persone statunitensi, di effettuare determinate operazioni con i soggetti designati possono compromettere l’accesso ai servizi bancari, ai circuiti di pagamento e a numerosi rapporti commerciali. Il rischio si estende oltre i confini americani: banche, imprese e intermediari internazionali possono interrompere rapporti legittimi per evitare di perdere l’accesso al mercato statunitense o di incorrere in sanzioni. È il cosiddetto “effetto dissuasivo”, capace di condizionare anche soggetti che operano al di fuori della giurisdizione americana.
Con la decisione del 9 ottobre, la pressione assume una dimensione istituzionale. Le misure colpiscono le transazioni con la Corte e possono limitarne l’accesso ai servizi finanziari, tecnologici e informatici riconducibili agli Stati Uniti. Washington ha previsto autorizzazioni generali per determinate operazioni, comprese quelle necessarie a garantire la continuità delle attività della Cpi: per esempio, il pagamento degli stipendi ai suoi oltre novecento dipendenti e collaboratori, provenienti da circa cento Paesi. Queste deroghe attenuano gli effetti immediati delle sanzioni, senza eliminare il rischio di un grave condizionamento delle attività giudiziarie e amministrative della Corte.
La questione giuridica supera la legittimità delle singole misure nell’ordinamento americano. Uno Stato può disciplinare l’accesso al proprio sistema finanziario; altra questione è utilizzare tale potere per ostacolare un’istituzione giudiziaria internazionale nell’esercizio delle competenze conferitele dal suo trattato istitutivo. Gli Stati Uniti, che non hanno ratificato lo Statuto di Roma, contestano la giurisdizione della Corte in determinate situazioni. La loro opposizione politica, da sola, non cancella le competenze che discendono dal trattato per i suoi Stati parte.
Il punto più grave riguarda l’indipendenza giudiziaria. Sanzionare magistrati per le decisioni adottate nell’esercizio delle loro funzioni significa esporli a conseguenze personali ed economiche estranee al procedimento giudiziario. Colpire l’istituzione significa estendere la stessa pressione alla sua capacità di indagare, perseguire e amministrare la giustizia.
La controversia investe direttamente gli Stati europei. Molti aderiscono allo Statuto di Roma e sostengono la Corte sul piano giuridico, finanziario e politico. Se imprese e intermediari europei dovessero adeguarsi alle sanzioni americane anche quando ciò ostacola attività legittime della Cpi, la pressione di Washington produrrebbe effetti proprio negli ordinamenti che hanno assunto obblighi internazionali di cooperazione con la giustizia penale internazionale.
La risposta europea: attivare il regolamento di blocco
L’Unione europea dispone di uno strumento giuridico specifico: il regolamento (Ce) n. 2271/96, conosciuto come regolamento di blocco (Blocking Statute). Adottato nel 1996 per contrastare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni americane contro Cuba, Iran e Libia, tutela gli operatori europei dall’applicazione di determinate leggi di Paesi terzi. Il principio è semplice: Washington può stabilire le proprie restrizioni nell’ordinamento statunitense, ma la loro efficacia negli ordinamenti europei incontra limiti precisi.
Il regolamento prevede tre strumenti principali. Vieta agli operatori europei di conformarsi agli obblighi o ai divieti derivanti dalle disposizioni straniere individuate nel suo allegato, salvo specifica autorizzazione della Commissione europea. Stabilisce inoltre l’inopponibilità nell’Unione delle decisioni giudiziarie fondate sulle disposizioni interessate e consente agli operatori danneggiati di chiedere il risarcimento dei danni subiti, nei limiti previsti dalla normativa.
Per applicarlo alle sanzioni contro la Corte penale internazionale occorre però un passaggio formale: la Commissione europea deve inserire nell’allegato del regolamento le pertinenti disposizioni statunitensi. Il meccanismo, dunque, non scatta automaticamente. Il Parlamento europeo ne ha sollecitato l’attivazione già nel 2025 e, nel febbraio 2026, la Commissione ha confermato di stare valutando misure adeguate, compresa l’adozione di un atto delegato. Nel maggio 2026 anche la Spagna ha chiesto formalmente di attivare lo strumento.
L’applicazione del regolamento potrebbe offrire una protezione concreta alla Corte e a chi le presta servizi finanziari, professionali e tecnologici. Le banche e le imprese europee avrebbero una base giuridica per resistere alle pressioni statunitensi, evitando che il timore di sanzioni americane comprometta la cooperazione con la giustizia internazionale. Resterebbe una tensione reale: un operatore europeo potrebbe essere esposto contemporaneamente alle conseguenze delle misure statunitensi e agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione.
Il regolamento di blocco, inoltre, non costituisce uno scudo assoluto. La sua efficacia dipende dall’attuazione, dalla capacità delle istituzioni europee di sostenerne l’applicazione e dalla disponibilità degli operatori a sopportare eventuali costi economici. La sua attivazione avrebbe comunque un valore che supera la dimensione commerciale: affermerebbe che le sanzioni di una potenza straniera non possono determinare automaticamente la condotta degli operatori europei, soprattutto quando rischiano di ostacolare un tribunale internazionale sostenuto dagli Stati membri.
La questione riguarda quindi la credibilità dell’Unione europea. Gli Stati europei hanno aderito allo Statuto di Roma e assunto obblighi di cooperazione con la Corte. Proteggerne l’indipendenza richiede misure concrete, oltre alle dichiarazioni diplomatiche. Il regolamento di blocco rappresenta una possibilità importante: resta da verificare se l’Europa saprà trasformarla in una risposta comune ed efficace.
Una giustizia necessaria: le indagini e i procedimenti della Corte
Istituita dallo Statuto di Roma del 1998, la Corte penale internazionale è il primo tribunale permanente con competenza a giudicare individui accusati di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, a determinate condizioni, crimine di aggressione. La sua funzione è accertare la responsabilità penale individuale per i crimini più gravi, secondo le competenze e le condizioni stabilite dal proprio Statuto.
La Corte opera secondo il principio di complementarità: interviene quando gli Stati che avrebbero giurisdizione sui fatti sono incapaci o realmente indisponibili a svolgere indagini e procedimenti genuini. La giustizia internazionale integra quindi quella nazionale. La sua efficacia dipende, tuttavia, dalla cooperazione degli Stati, perché la Cpi dispone di poteri giudiziari, ma manca di una propria forza di polizia per eseguire autonomamente gli arresti.
I procedimenti in corso riguardano situazioni di enorme rilevanza internazionale. In Palestina, i mandati d’arresto emessi nel novembre 2024 nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant riguardano presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità. In Afghanistan, come abbiamo ricordato, la Corte indaga sui crimini attribuiti a diversi soggetti; l’indagine originaria comprendeva anche presunti crimini commessi da personale statunitense, mentre le successive priorità investigative si sono concentrate sulle condotte dei talebani e dello Stato islamico nella provincia del Khorasan. La Corte conduce inoltre indagini in Ucraina e in numerose altre situazioni, dall’Africa al Myanmar e al Bangladesh. Le sanzioni americane rischiano di ostacolare soprattutto i procedimenti che coinvolgono cittadini statunitensi o alleati di Washington, ma le ricadute finanziarie e operative possono estendersi all’intera attività dell’istituzione.
La Cpi opera in un sistema più ampio di giustizia penale internazionale, nel quale assume rilievo anche la giurisdizione universale esercitata dai tribunali nazionali. In presenza dei presupposti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, quest’ultima permette di perseguire determinati crimini internazionali anche quando mancano i tradizionali legami territoriali o personali con lo Stato procedente. Le due forme di giurisdizione sono distinte, ma concorrono a ridurre gli spazi d’impunità: la Corte interviene entro le competenze stabilite dal proprio Statuto, mentre i giudici nazionali possono contribuire all’accertamento dei crimini attraverso le rispettive legislazioni.
Le conseguenze delle sanzioni possono riguardare l’accesso alle prove, la protezione dei testimoni, il lavoro degli investigatori e la cooperazione necessaria all’esecuzione dei mandati. Anche quando un procedimento prosegue formalmente, le pressioni economiche possono ridurre la capacità concreta di portarlo a compimento. La possibilità di accertare responsabilità individuali per i crimini più gravi, indipendentemente dalla forza politica o militare di chi ne è accusato, è il presupposto di un sistema internazionale fondato sul diritto.
Il diritto come limite alla forza
La vicenda della Corte penale internazionale pone una questione che supera i confini della giustizia: quale ordine mondiale vogliamo costruire? Un sistema fondato su regole condivise, nel quale anche i responsabili dei crimini più gravi possano essere chiamati a risponderne, oppure un assetto nel quale ogni potenza rivendica per sé e per i propri alleati una zona franca sottratta al diritto?
Le parole del segretario di Stato Marco Rubio chiariscono la portata dello scontro. Il 9 ottobre ha dichiarato: «Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC» («O la Corte penale internazionale porrà fine alle sue minacce, oppure saremo noi a porre fine alla Corte»), annunciando che gli Stati Uniti avrebbero proseguito la loro campagna per smantellarla «piece by piece» («pezzo dopo pezzo»). Già a luglio aveva promesso di demolirla «brick by brick, if necessary» («mattone dopo mattone, se necessario»). Non siamo dunque di fronte soltanto a misure punitive contro singoli giudici o a restrizioni economiche: il governo americano dichiara apertamente di voler mettere fine a un’istituzione giudiziaria internazionale perché esercita le proprie funzioni in modo sgradito a Washington.
Le sanzioni americane mostrano quanto sia fragile la giustizia internazionale quando entra in conflitto con gli interessi delle grandi potenze. Il diritto dispone di norme, istituzioni e procedure; la sua efficacia richiede cooperazione politica, indipendenza giudiziaria e capacità di resistere alle pressioni. Quando una potenza usa la propria forza economica per condizionare un tribunale, la questione investe l’intera comunità internazionale.
L’Europa è chiamata a una scelta di responsabilità. Difendere la Corte significa sostenere un principio di civiltà giuridica: la forza può condizionare il diritto, ma il diritto esiste proprio per impedire che la forza diventi la misura della giustizia.
Il ritorno a un ordine internazionale nel quale le superpotenze dettano le regole e decidono chi debba rispettarle aprirebbe la strada a una regressione devastante. La giustizia penale internazionale resta uno degli argini costruiti dopo le tragedie del Novecento. Lasciarlo cedere significherebbe accettare che l’impunità torni a essere un privilegio dei potenti.
In apertura, Navi Pillay – foto Flickr Wayamo Foundation




