Sfruttando, a molti anni di distanza, il residuo linguistico della marea delle mobilitazioni civiche che avevano invocato la legalità, intesa come rispetto della legge, per spezzare nel settore degli appalti la connessione tra politici, pubbliche amministrazioni e crimine organizzato, il governo Meloni sbandiera e pratica una concezione della legalità che la identifica con l’obbedienza dei cittadini alla legge, o meglio agli ordini che l’autorità impartisce, in forma legislativa o amministrativa, per assicurare la sicurezza pubblica.
Come esempio emblematico di questo indirizzo di governo possiamo ricordare il discorso pronunciato lo scorso anno dalla presidente del Consiglio alla conferenza dei prefetti e dei questori: «La legalità è una priorità assoluta di questo governo, banalmente perché senza legalità non si possono garantire i diritti più banali dei cittadini e se la legalità è un’assoluta priorità di questo governo, conseguentemente è una priorità la lotta a ogni mafia, la lotta alla criminalità diffusa e lo è il contrasto all’immigrazione irregolare di massa». Il richiamo alla banalità di un preteso senso comune è qui un espediente retorico attraverso il quale il governo offre alla cittadinanza una radicale trasformazione del senso giuridico di un principio costituzionale fondamentale come quello di legalità. Difatti se andiamo ad aprire un qualsiasi manuale di diritto costituzionale vi troviamo una concezione della legalità ben diversa da quella propalata dal governo perché vi leggiamo che nella Costituzione repubblicana la legalità è, nella sua essenza, una garanzia delle libertà delle persone e un limite e un vincolo per l’autorità, in primo luogo per l’autorità di pubblica sicurezza.
Per Costituzione il principio di legalità impone che ogni atto dell’autorità trovi il proprio fondamento positivo e il proprio limite negativo in una previa norma, di solito in una previa norma di legge. Corollario del principio di legalità è la sottoposizione delle leggi al giudizio di costituzionalità, che mira a rendere più forte la tutela dei diritti della persona rispetto agli atti dell’autorità con il prevedere che anche le leggi debbano essere “legali”, debbano cioè rispettare i principi e le norme costituzionali. Altro corollario fondamentale è il principio (sancito dall’art. 28 Cost.) per cui i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti della persona.
La concezione della legalità come obbedienza agli ordini legislativi e amministrativi dell’autorità, molto banalmente, ne rovescia la direzione di senso e trasforma una garanzia dei diritti della persona in una garanzia della supremazia dell’autorità. È questo rovesciamento a legittimare scelte palesemente incostituzionali, perché confliggenti con la legalità sancita dall’art. 28 Cost., come l’eliminazione del reato di abuso d’ufficio e lo “scudo penale” per le forze dell’ordine, invocato dal governo e in parte poi introdotto con l’ultimo decreto sicurezza (decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026).
Poiché definire la legalità non è altro che configurare il rapporto tra autorità e libertà, ridurre la legalità all’obbedienza significa condurre le vite delle persone dentro un orizzonte valoriale e normativo ben diverso da quello della Costituzione repubblicana. Un orizzonte non più antifascista e non più legato da un rapporto di derivazione all’esperienza della Resistenza.
Difatti il principio costituzionale di legalità – quale limite al potere delle autorità – è la conseguenza del principio personalista sancito dall’art. 2 Cost., che stabilisce l’anteriorità dei diritti della persona rispetto allo Stato e mette lo Stato al servizio del pieno, eguale ed effettivo godimento dei diritti della persona. In questo articolo si esprime l’anima antifascista della Costituzione repubblicana, dato che nello Stato fascista era la persona a essere al servizio dello Stato tanto da realizzare se stessa e la sua libertà con l’obbedire agli ordini dell’autorità.
Nell’art. 2 Cost. possiamo vedere anche uno dei principali punti di arrivo della Resistenza come esperienza giuridica e costituente. La Resistenza è stata un’esperienza di protagonismo collettivo che si è fatto sovrano e che ha segnato una rottura radicale nella storia italiana. Una rottura rivoluzionaria, in senso giuridico, che ha aperto la stagione costituente, poi conclusasi con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Uno dei momenti di rottura con il passato fascista segnato dagli ordini giuridici partigiani – a cominciare da quelli delle repubbliche e delle zone libere – è stato proprio il capovolgimento del principio autoritario fascista («la persona per lo Stato») nel principio personalista («lo Stato per la persona»).
Le bande partigiane, nel dare legge ai territori da esse controllati, crearono dei piccoli ordinamenti giuridici incentrati sui diritti della persona e su una sovranità orizzontale coincidente con la cittadinanza, con il vivere costruito insieme nelle esperienze e nelle regole, per citare Guido Quazza. Qualcosa di totalmente opposto alla sovranità dello Stato fascista: verticale, totalitaria e incentrata sull’obbedienza.
Intendere la legalità come obbedienza agli ordini dell’autorità significa dunque archiviare la rottura storica e costituente della Resistenza e fuoriuscire dall’assetto dato dalla Costituzione al rapporto tra autorità e libertà. Certo qualcuno potrebbe alzare il dito per obiettare che l’obbedienza agli ordini dell’autorità è pur sempre una garanzia della libertà individuale, e precisamente del diritto individuale alla sicurezza pubblica, ossia del diritto della persona a vedere protetta la sicurezza dalla commissione di fatti reato.
Però, anche se il dibattito pubblico e l’arena mediatica sono da tempo occupati dal “discorso della sicurezza”, se stiamo alla Costituzione vigente un diritto individuale alla sicurezza non esiste nel nostro ordinamento, come ha definitivamente chiarito vari anni fa Alessandro Pace, uno dei maestri del costituzionalismo repubblicano. Nel nostro ordinamento la sicurezza coincide con l’ordine pubblico e non è un diritto individuale a sé stante, ma soltanto un possibile limite all’esercizio dei diritti individuali. Potremmo dire, in estrema sintesi, che un diritto individuale alla sicurezza non esiste perché se esistesse si risolverebbe nel diritto di obbedire all’autorità, un diritto indubbiamente assai poco repubblicano e per nulla antifascista.
Anche qui siamo di fronte alla peculiare configurazione che il carattere antifascista della Costituzione repubblicana e la sua derivazione dalla Resistenza imprimono al principio di legalità. Nello Stato fascista la sicurezza pubblica, e la sicurezza dello Stato quale interprete della sicurezza pubblica, erano il fondamento e il motore di quel potere preventivo di polizia che concorreva in modo importante a determinare il carattere totalitario dello Stato: basta pensare alla pervasività del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 nella sua versione originaria.
La rottura radicale con il passato dello Stato fascista, che prima la Resistenza e poi la Costituzione repubblicana realizzano, conduce invece alla definizione di una legalità tendenzialmente depurata da quel potere preventivo. Per la Costituzione motivi di pericolo per la sicurezza pubblica non legittimano di per sé misure preventive lesive dei diritti individuali perché occorre sempre che quelle misure siano compatibili con il quadro costituzionale dei diritti fondamentali. Questo perché l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, non sono per nulla valori prevalenti sui diritti della persona come durante il fascismo e non lo sono perché i costituenti erano ben consapevoli di quello che era accaduto nel ventennio, quando la sicurezza pubblica era stata talmente ipostatizzata a supervalore da legittimare la repressione di ogni manifestazione di dissenso, anche la più pacifica.
In questa legislatura, invece, la concezione governativa della legalità come obbedienza securitaria ha alimentato, oltre che il ricorso demagogico a un “diritto penale massimo” – che per fini di propaganda introduce per ogni nuovo fatto di cronaca una nuova figura di reato o una nuova circostanza aggravante -, la costruzione di un vasto armamentario di misure preventive pericolosissime per i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e per la legalità costituzionale. Il governo e la sua maggioranza hanno attribuito alle autorità amministrative di polizia diffusi e invasivi «poteri di intervento securitario» (come li definisce la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione dell’ultimo decreto sicurezza), che vanno dagli ordini di allontanamento da talune aree pubbliche ai divieti di accesso ai centri urbani, dai fermi preventivi a quelli di identificazione.
Nei fatti si è così configurata la legalità come un ambiente giuridico saturo di misure amministrative di polizia, sottratto alla forza normativa della Costituzione e destinato a indebolire la garanzia giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona. Infatti mentre la legalità come garanzia dei diritti della persona è attivabile attraverso gli strumenti offerti dal processo civile, penale e amministrativo, ossia attraverso l’intervento della magistratura quale ordine autonomo e indipendente, la legalità come obbedienza all’autorità che assicura l’efficacia dell’azione securitaria diventa vincolo per il giudice a scapito dei diritti individuali.
Pensare la legalità essenzialmente come rispetto degli ordini impartiti dall’autorità per tutelare la sicurezza pubblica, invece che come rispetto della Costituzione da parte dell’autorità, ha molto a che fare con il ruolo che si attribuisce al conflitto nella vita sociale e politica del paese. Nella Costituzione repubblicana il conflitto, politico e sociale, è fisiologico e positivo, ed è positivo anche perché utile a segnalare alla Repubblica l’esistenza di ostacoli di ordine economico-sociale che vanno rimossi per assicurare l’eguale godimento dei diritti e la piena partecipazione dei lavoratori alla vita del paese, come recita il comma secondo dell’art. 3 Cost.
Invece se la legalità è pensata come obbedienza agli ordini dell’autorità il conflitto (anche quando si manifesta in forme pacifiche o di resistenza non violenta) appare sempre un elemento negativo, è il disordine che tenta di alterare il regolare svolgersi della vita collettiva che l’autorità assicura dall’alto del suo ruolo. Non a caso la legalità come obbedienza all’autorità risulta spesso associata all’uso del termine nazione per indicare l’insieme dei cittadini. L’insieme dei cittadini nella Costituzione repubblicana è un’entità pluralista, fatta di persone che si incontrano nello spazio pubblico forti ognuna della propria irriducibile diversità, di classe, di genere, di concezioni morali, politiche, religiose (pensiamo al comma primo dell’art. 3).
La nazione invece è un’entità compatta, omogenea, indivisibile, che trascende le peculiarità delle esistenze materiali dei cittadini e che per questo non conosce conflitti al suo interno tranne quelli creati ad arte dai nemici della nazione, che lavorano come termiti per corroderla, minarla, disunirla. Anche qui riesce sinceramente difficile non pensare al fascismo, all’assolutizzazione del nazionalismo in chiave totalitaria che il fascismo realizzò per assorbire le persone nello Stato dopo averle private di ogni identità che non fosse appunto quella nazionale-razziale.
Nazione, sicurezza e legalità come obbedienza all’autorità sono una triade importante nella narrazione demagogica del governo e della sua maggioranza. Però la nazione e la sicurezza, dopo anni di populismo elettorale xenofobo e securitario, appaiono concetti talmente gridati e sfruttati da risultare ormai stinti e logori, specie a fronte della realtà quotidiana vissuta dai cittadini, che non hanno visto diminuire il numero dei reati né ridursi la cosiddetta percezione di insicurezza e che hanno invece assistito a una costante subordinazione degli interessi “della nazione” alle pretese neomercantili dell’impero americano e alle richieste delle Big Tech e dei vari “cavalieri neri” e stars and stripes. Nazione e sicurezza appaiono sempre più alle persone nient’altro che paccottiglia propagandistica di una classe politica di infimo livello, foglie stanche e ingiallite che il vento della realtà sta per far cadere a terra, dove marciranno nel fango degli affari che sono stati conclusi alla loro ombra.
Invece l’idea della legalità come obbedienza all’autorità, un po’ perché è presentata come un dato oggettivo di senso comune, un po’ perché fa comodo a tutti i detentori del potere (di destra, di centro, di sinistra che siano), un po’ perché l’eco della legalità antimafia è rimasta nelle orecchie nell’opinione pubblica, appare tuttora vitale. Vitale e soprattutto capace di radicarsi, a poco a poco e anche al di là della durata del governo Meloni, nel fondo della mentalità collettiva e di aprire un solco tra questa mentalità e i principi e le norme costituzionali sui diritti fondamentali della persona. Per questo occorre, molto banalmente direbbe la presidente del Consiglio, ricordarci ogni giorno che legalità significa rispetto da parte delle autorità delle norme costituzionali che garantiscono i diritti delle persone e non rispetto da parte dei cittadini delle leggi approvate dalla maggioranza e dei decreti adottati dal governo per garantire il potere delle autorità
L’autore: Giuseppe Filippetta è autore di numerosi saggi di storia del pensiero giuridico e diritto costituzionale, tra i quali L’estate che imparammo a sparare e La Repubblica senza Stato (Feltrinelli)




