Lo scorso 25 marzo, una giuria di Los Angeles (California) ha ritenuto Instagram e YouTube responsabili di aver causato danni riconducibili a una dipendenza da un utente minorenne (di cui si conoscono solo le iniziali, K.G.M.). La decisione ha inevitabilmente destato molto clamore negli Stati Uniti e in Europa. Le particolarità di questo caso sono molte ed è importante soffermarsi non solo sulla decisione americana, ma anche sulla nozione stessa di dipendenza da social, su come scelte apparentemente innocue di design danneggino gli utenti e sugli interventi messi in atto dalla Commissione nell’Unione europea.
Il caso K.G.M. contro Meta e Google
La causa, durata ben due anni e appena decisa in primo grado, è di fondamentale importanza per tre motivi: primo, anche se l’esistenza di una dipendenza da social non è ufficialmente riconosciuta in psicologia, la giuria ha accettato che i social possono causare danni gravi nei minori, dovuti all’uso prolungato e compulsivo; secondo, le cause di tale uso compulsivo sono il modo in cui le interfacce sono progettate e la personalizzazione dei contenuti tramite algoritmi; terzo, le società sono perfettamente consapevoli degli effetti nocivi, e anzi ambivano a far insorgere una dipendenza nei minori, per assicurarsi di mantenerli come utenti nel tempo, continuando a estrarre dati e profitto. Secondo la giuria americana, le società sarebbero state quindi negligenti e avrebbero messo in commercio un “prodotto difettoso”. Nonostante i tentativi di Meta e Google di spostare l’attenzione dal design delle loro piattaforme ai contenuti creati da influencer e creator, e poi di attribuire i danni subiti da K. a una storia familiare difficile, la corte ha stabilito un risarcimento danni di 6 milioni di dollari.
Questa sentenza rappresenta un momento importante negli Usa, perché il caso di K. era stato scelto come test tra migliaia: anche se non è vincolante per altri casi, ha gettato le basi per capire come risolvere le oltre diecimila cause pendenti in tutto il Paese, per il risarcimento Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivistaQuesto articolo è riservato agli abbonati
Se sei già abbonato effettua il login




