La riforma della giustizia firmata dalla ex ministra Cartabia, entrata in vigore con l’inizio dell’anno, potrebbe avere importanti conseguenze negative nell’ambito dei reati tipici della violenza di genere. Pensata con il proposito di alleggerire una macchina della giustizia ingolfata, potrebbe però esporre a maggiori rischi le vittime di questo tipo di crimini e depotenziare gli strumenti nelle mani delle autorità per accertarli e intervenire. Si tratta di un tema delicato, che riguarda, insieme alle donne, i bambini, gli uomini, i rapporti umani. Ne parliamo con Francesco Menditto, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (Roma Est), già membro del Csm. Menditto è autore insieme a Paola Di Nicola Travaglini del libro Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi (Giuffrè, 2020), e di monografie sulla mafia. Ha attuato, primo in Italia, delle pratiche profondamente innovative volte a colmare la distanza tra le cause civili di separazione di nuclei familiari segnati da storie di violenza domestica e i relativi procedimenti penali che, non solo per via delle lentezze del sistema penale, quasi mai vengono tenuti in considerazione in ambito civile, con gravi conseguenze soprattutto per i figli minori coinvolti.
Dottor Menditto, i media riportano accese critiche alla riforma da parte di ampi settori della magistratura che chiedono modifiche sostanziali, con la relativa eco di polemiche politiche dagli accenti a volte “forcaioli”. La riforma è accusata di deflazionare il sistema giudiziario al prezzo dell’impunità per gli autori di reati anche gravi, perfino reati di mafia. Quali criticità intravede per quanto riguarda l’ambito della violenza di genere?
Per andare per capitoli, direi che il primo problema è quello della perseguibilità a querela, fra altri reati, delle lesioni da 21 a 40 giorni di prognosi, che prima erano perseguibili d’ufficio: è come cancellare dal catalogo dei reati di mafia uno dei principali reati “spia”, quei reati che, se perseguibili d’ufficio, permettono al magistrato che riceve il fascicolo di approfondire per scoprire se ci sono reati sottostanti anche in mancanza di querela della persona offesa. Lei sa che in questo settore la denuncia da parte della vittima è molto complicata, una donna su dieci denuncia, ma se il pubblico ministero attraverso la polizia giudiziaria riceve la notizia di reato può, sentendo la persona offesa, i vicini di casa, i parenti, individuare il reato di maltrattamenti. Voi medici in Pronto soccorso spesso di fronte a una donna con una lesione che ha una prognosi di 20 giorni circa, ne certificate 21 nel referto-denuncia, se avete più che un sospetto che si tratti di violenza domestica. Ora ci sfuggirà la gran parte delle lesioni, insieme ad altri reati “spia” meno ricorrenti come la violazione di domicilio, il sequestro di persona, le minacce gravi, la violenza privata, prima perseguibili d’ufficio e adesso a querela, secondo la riforma Cartabia. Il governo vuole cambiare la riforma sui reati di mafia divenuti a querela, occorre farlo anche per la violenza di genere.
Lei parla di mafia dottor Menditto…
Sì, io faccio spesso quest’assimilazione, perché la tipologia dei reati di violenza di genere ha molti aspetti comuni con i reati di mafia, di cui mi sono occupato a lungo. In entrambi i casi si tratta di fenomeni, criminale l’uno, criminale-culturale l’altro, non di reati isolati, quindi si richiede una preparazione, perché se non conosci la mafia non la puoi combattere, e una specializzazione: abbiamo cominciato a contrastare veramente la mafia col famoso pool antimafia di Palermo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e dal ’91 con l’istituzione delle Procure nazionali e delle Direzioni distrettuali antimafia, e formazione e specializzazione sono necessarie anche nel campo della violenza di genere.
Ci sono, in effetti, marcate affinità tra i due fenomeni, violenza di genere e mafia…
Già, ad esempio la capacità di intimidazione dell’autore di reato, la soggezione che questa produce nella vittima, e l’omertà. Omertà e soggezione sono caratteristiche del 416 bis, il reato di mafia, e sono comuni alla violenza di genere, per la quale manca però una norma che la individui come fattispecie di reato: il reato di violenza domestica, richiesto dalla convenzione di Istanbul, è stato introdotto in molti Paesi, ma non in Italia, dove si è adattato il reato di maltrattamenti che era nato per altro, così tecnicamente manca uno strumento efficace per i magistrati. C’è un altro elemento, che riguarda l’autore di reato, altamente recidivo anche dopo le carcerazioni sia nella mafia che nella violenza di genere, dove la recidiva raggiunge l’85 per cento. Esattamente come per il reato di mafia, l’autore dovrebbe essere seguito anche dopo la scarcerazione per prevenire la recidiva e tutelare la vittima.
Questo tema ci porta al capitolo della giustizia riparativa, introdotta dalla riforma Cartabia, come sistema non alternativo, ma parallelo a quello penale punitivo.
Esatto. La giustizia riparativa è stata introdotta senza distinzione per tutte le tipologie di reato, mentre nel settore della violenza di genere, di nuovo in modo simile all’ambito della mafia, pone seri problemi: basti pensare che il soggetto “vulnerabile” che viene invitato dal giudice ad aderire al programma riparativo, non potendo esprimersi liberamente potrebbe facilmente dare un consenso non libero. Bisogna prevedere percorsi specifici di giustizia riparativa per questi fenomeni. Del resto la Direttiva vittime dell’Unione europea, da cui nasce la giustizia riparativa, su questo punto è molto chiara.
Peraltro anche l’adesione dell’autore di reato rischia di essere in un certo senso non libera, meglio non sincera, visto che il programma prevede diversi benefici: allora bisogna che il percorso riparativo venga seguito da professionisti specializzati, che sappiano trasformare in vera motivazione al cambiamento questa adesione con secondi fini. Invece non è affatto chiaro per ora come si attueranno questi programmi, che tipo di professionalità e di formazione sia richiesta. La riforma parla genericamente di “mediatori”: ma la mediazione nell’ambito della violenza di genere non è esclusa dalla Convenzione di Istanbul?
Semplificando, io direi che la normativa sulla giustizia riparativa va modificata tenendo presente il dettato della Convenzione di Istanbul sul divieto di mediazione e sulla particolare tutela delle donne vittime di questo reato prevista anche dalla Direttiva vittime del 2022, quindi se si riesce a costruire una giustizia riparativa conforme a questi principi e attenta alle caratteristiche di questo particolare autore di reato sarete voi operatori a tentare, ma bisogna intervenire per creare percorsi che abbiano presupposti e modalità specifiche. L’equiparazione a tutti gli altri reati va assolutamente evitata, bisogna lavorare in questo settore altrimenti rischiamo un grave vulnus in questa materia. Abbiamo tempo fino al 30 giugno 2023, quando questa parte della riforma entrerà in vigore.
Ci sono altri capitoli da prendere in esame?
Sì. Il concordato in appello, una forma di patteggiamento prima esclusa in secondo grado per i reati di violenza sessuale. Vanno assolutamente reinserite le limitazioni previste prima della riforma. Poi c’è una questione che riguarda l’attuazione concreta, non la normativa, in questo caso il legislatore avrebbe difficilmente potuto distinguere tra diversi reati: sono preoccupato per l’ampliamento della formula delle archiviazioni. In sostanza oggi il Pm dovrà richiedere l’archiviazione quando non c’è ragionevole probabilità di condanna; senza accesso al dibattimento lungo il quale spesso si raccolgono ulteriori prove, e in una materia come questa in cui abbiamo un fenomeno in cui c’è il ciclo della violenza, con le ritrattazioni e il ridimensionamento, lo spessore probatorio si assottiglia e si rischia l’archiviazione dell’80% dei procedimenti. Noi operatori del diritto dovremo essere molto attenti, è un problema di preparazione e specializzazione, ma va detto subito perché pubblici ministeri e giudici abbiano presente la questione, visto che già oggi viene archiviato il 50% dei procedimenti.
* L’autrice: Barbara Pelletti, psichiatra e psicoterapeuta, è presidente dell’associazione “Cassandra”, impegnata nella difesa delle vittime di violenza e stalking
In foto, il procuratore Francesco Menditto, immagine tratta da Hinterlandweb.it, licenza Creative commons









